Nuovo regolamento DPI e Testo Unico Sicurezza | Rev. 2.0 del 17 Settembre 2023
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||||||
28 Novembre 2024 | |||||||||||||||||
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Nuovo regolamento DPI e Testo Unico Sicurezza / Rev. 2.0 2023 ID 3304 | Rev. 2.0 2023 del 17.09.2023 Documento di raccordo tra il nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425 (Prodotto) ed il Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008 Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale DPI (Utilizzo), che è entrato in vigore il 20 Aprile 2016 ed in applicazione dal dal 21 aprile 2018. Il documento risulta essere così strutturato: Indice Premessa Rev. 2.0 2023 del 17.09.2023 - Aggiornamento Elenco Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI Rev. 1.0 2021 del 06.09.2021 Il D.Lgs 81/08 tratta i DPI al TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale al CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale e precisamente agli articoli: Art. 74 - Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende (2) per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (1) Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425. (2) 2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI: (2) a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; Note (1) Circolare MLPS n. 3 del 13 febbraio 2015 - Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti. 1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425. (1) (2) 2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 (2) devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Note (1) Circolare MLPS n. 3 del 13 febbraio 2015 - Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti. Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76. 4. Il datore di lavoro: 5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: Nota Art. 78 - Obblighi dei lavoratori 1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5. 2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato. 3. I lavoratori: 4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso 1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4. 2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: 2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti. (1) Nota (1) Periodo introdotto dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021). Allegato VIII - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari I DPI, sono attrezzature destinate ad essere indossate e tenute da tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti, allo scopo di protezione contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro. Come requisiti tecnici, i DPI devono: - conformi ai requisiti CE;
Il datore di lavoro, all’atto dell’acquisto dei DPI, deve verificare che vi sia disponibile la documentazione prevista per il dispositivo e precisamente: - Marcatura CE; I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Al fine di comprendere che l’uso dei DPI rappresenta l’ultima misura di prevenzione adottabile, quando ovvero permane un rischio residuo, si riporta una illustrazione, comunemente a forma di triangolo, relativo alla gerarchia delle misure di prevenzione, utilizzato nell'industria come sistema per minimizzare o eliminare l'esposizione ai rischi.
DPI conformi Regolamento (UE) 2016/425 In base al regolamento (UE) n. 2016/425 i DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni. I fabbricanti, all'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II. I fabbricanti: - redigono la documentazione tecnica ed Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti: - redigono la dichiarazione di conformità UE a norma e
Requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS) I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'allegato II, ad essi applicabili e non possono essere immessi nel mercato se non soddisfano i RESS. Il punto 4) dei considerando sottolinea che tali requisiti essenziali di salute e di sicurezza, come le procedure di valutazione della conformità dei DPI, devono essere identici in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Di seguito alcune osservazioni preliminari contenute nell’allegato: - i requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nel presente regolamento sono inderogabili; Fig. 4 - RESS DPI Per la realizzazione di un DPI è necessaria l’applicazione di una norma tecnica, mentre la sua consultazione può risultare di aiuto nella selezione del dispositivo da parte del datore di lavoro. Norme armonizzate e presunzione di conformità ai requisiti essenziali Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse. Una norma è armonizzata a una direttiva quando contiene tutti i requisiti essenziali di sicurezza (RESS) applicabili al prodotto (il DPI) e ne accerta la rispondenza mediante calcoli e/o prove, indicandone i criteri di accettazione. Una norma tecnica europea è armonizzata quando: - è preparata dall’Organizzazione europea di normazione (CEN, CENELEC) in accordo a linee guida generali accordate tra la Commissione e l’Organizzazione, a seguito di un mandato della Commissione, dopo la consultazione con gli Stati membri; - i riferimenti della norma tecnica sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, allo scopo di fornire la presunzione di conformità alla direttiva. L’applicazione di una norma tecnica europea armonizzata è volontaria, ma il fabbricante ha l’obbligo di immettere sul mercato un prodotto che risponderà a tutti i requisiti essenziali applicabili contenuti nell’Allegato II del Regolamento 2016/425/UE e la norma tecnica armonizzata aiuta il fabbricante a soddisfarli. Nel contempo, l’organismo notificato, prima di emettere l’attestato di certificazione CE, deve verificare che il fabbricante abbia considerato tutti i requisiti essenziali applicabili. Pertanto, per essere immesso sul mercato, il prodotto DPI deve soddisfare tutti i requisiti essenziali applicabili, cosicché il fabbricante, se ha deciso di utilizzare la norma tecnica armonizzata, deve controllare la conformità a tutti i RES o, almeno, quali di questi sono verificati. Per la realizzazione di un DPI è necessaria l’applicazione di una norma tecnica, mentre la sua consultazione può risultare di aiuto nella selezione del dispositivo da parte del datore di lavoro. Elenco Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI [...] DPI guanti UNI EN 21420:2020 I requisiti generali e fondamentali per i guanti sono individuati dalla Norma UNI EN 21420:2020 - Guanti di protezione requisiti generali e metodi di prova. La norma specifica i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, l'innocuità, la confortevolezza, l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante, applicabili a tutti i guanti di protezione. Essa può anche essere applicata ai protettori per le braccia e ai guanti permanentemente incorporati in camere di contenimento. La norma non tratta le proprietà protettive dei guanti e pertanto non è utilizzata da sola, ma solo in combinazione con la norma specifica appropriata. Un elenco non esaustivo di tali norme è fornito in bibliografia. Sostituisce: UNI EN 420:2010 Progettazione e costruzione dei guanti - Generalità (punto 4.1 della norma EN ISO 21420:2020) Il guanto di protezione deve essere progettato e fabbricato in modo che, nelle condizioni d'uso prevedibili, la persona che lo indossa possa svolgere l'attività nel modo più normale possibile con una protezione adeguata. Il presente documento, insieme alle norme specifiche appropriate, deve essere utilizzato per verificare tale adeguatezza. Se richiesto dalla norma specifica pertinente (per esempio ISO 16073:2011, punto 5.7.3), il guanto deve essere progettato in modo da ridurre al minimo i tempi necessari a indossarlo e sfilarlo. Per i guanti multistrato riutilizzabili, i guanti devono poter essere rimossi senza separazione degli strati delle dita. Quando la costruzione del guanto comprende le cuciture, il materiale e la resistenza delle cuciture devono essere tali che le prestazioni complessive del guanto non vengano significativamente ridotte, come richiesto dalle norme specifiche pertinenti. I metodi di prova e i requisiti sono indicati nelle norme specifiche elencate nella bibliografia. Il numero di campioni deve essere quello indicato nella norma specifica. Se la norma richiede almeno x campioni, devono essere sottoposti a prova x campioni. Innocuità dei guanti protettivi (punto 4.2 della norma EN ISO 21420:2020) I guanti protettivi non dovrebbero avere effetti negativi sulla salute o sull'igiene dell'utilizzatore. I materiali non devono, nelle condizioni prevedibili di normale utilizzo, rilasciare sostanze generalmente note come tossiche, cancerogene, mutagene, allergeniche, tossiche per la riproduzione, corrosive, sensibilizzanti o irritanti. I materiali dovrebbero essere selezionati in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale della produzione e dello smaltimento dei guanti protettivi (vedere anche l'appendice F della norma EN 21420:2020). [...] Processo decisionale scelta DPI - Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto Figura 13 - Processo decisionale scelta DPI [...] Segue in allegato Autore: Certifico Srl Matrice revisioni
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