Sentenza CGUE n. 392 del 22 Dicembre 2022 / Obbligo fornitura lavoratori occhiali DSCV
Appunti Sicurezza lavoro | ||
30 Novembre 2024 | ||
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Sentenza Corte di Giustizia UE n. 392 del 22 Dicembre 2022 ID 19378 | 06.04.2023 / In allegato Obbligo fornitura lavoratori Dispositivi Speciali di Correzione Visiva (DSCV) Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 90/270/CEE – Articolo 9, paragrafo 3 – Attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali – Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori – Dispositivi speciali di correzione – Occhiali – Acquisto da parte del lavoratore – Modalità di presa in carico delle spese da parte del datore di lavoro. La Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) L’articolo 9, paragrafo 3, della Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato nel senso che: - i «dispositivi speciali di correzione», previsti da tale disposizione, includono gli occhiali da vista specificamente diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali. Peraltro, tali «dispositivi speciali di correzione» non si limitano a dispositivi utilizzati esclusivamente nell’ambito professionale. 2) L’articolo 9, paragrafi 3 e 4, della Direttiva 90/270/CEE deve essere interpretato nel senso che: - l’obbligo, imposto da tale disposizione al datore di lavoro, di fornire ai lavoratori interessati un dispositivo speciale di correzione, può essere adempiuto vuoi mediante fornitura diretta di tale dispositivo da parte del datore di lavoro, vuoi mediante rimborso delle spese necessarie sostenute dal lavoratore, ma non mediante versamento al lavoratore di un premio salariale generale. Articolo 9 Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori 1. I lavoratori beneficiano di un adeguato esame degli occhi e della vista, effettuato da una persona che abbia le competenze necessarie: — prima di iniziare l'attività su videoterminale, — periodicamente, in seguito, e — allorché subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro su videoterminale. 2. I lavoratori beneficiano di un esame oculistico, qualora l'esito dell'esame di cui al paragrafo 1 ne evidenzi la necessità. 3. I lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati dell'esame di cui al paragrafo 1 o dell'esame di cui al paragrafo 2 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare dispositivi di correzione normali. 4. Le misure prese in applicazione del presente articolo non devono assolutamente comportare oneri finanziari supplementari a carico dei lavoratori. 5. La protezione degli occhi e della vista dei lavoratori può far parte d'un sistema sanitario nazionale. Vedi Circolare INAL n. 11 del 24 Marzo 2023
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