Decreto 30 settembre 2022 / Deroghe rispetto VLE art. 212 TUS Rischio EMC lavoro
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Decreto 30 settembre 2022 / Deroghe dei VLE (EMC) art. 212 TUS ID 17757 | 04.10.2022 MLPS 04 ottobre 2022 - Adottato il Decreto del 30 settembre 2022 del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro della Salute, che, in attuazione dell’articolo 212 del decreto legislativo n. 81 del 2008, definisce criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei Valori Limite di Esposizione (VLE) di cui all'articolo 208, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008. Decreto 30 settembre 2022 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della salute VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159, recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”; VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; VISTO in particolare, l’articolo 212 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il cui comma 1 dispone “Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all'articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute …omissis…” DECRETA Articolo 1 (Finalità) 1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’articolo 212, decreto legislativo n. 81 del 2008, i criteri e le modalità di autorizzazione delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, relative alle attività comportanti le esposizioni ai campi elettromagnetici. Articolo 2 (Modalità di richiesta dell’autorizzazione alla deroga) 1. Il datore di lavoro trasmette istanza di autorizzazione secondo il modello riportato nell’allegato I al presente decreto, esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it). Articolo 3 (Tavolo tecnico istituzionale e istruttoria tecnica) 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali convoca, entro trenta giorni dalla ricezione della istanza, un tavolo tecnico istituzionale per l’istruttoria tecnica della documentazione trasmessa a corredo dell’istanza di autorizzazione alla deroga. Articolo 4 (Modalità di rilascio e rinnovo dell’autorizzazione alla deroga) 1. Sulla base del parere favorevole del tavolo tecnico istituzionale, con decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute è adottato il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE. Articolo 5 (Verifiche e controlli) 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute possono chiedere in qualsiasi momento agli organi di vigilanza di effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga. Articolo 6 (Sorveglianza) 1. Qualora nel corso del periodo di validità della deroga, il medico competente riscontri effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori riconducibili al superamento dei VLE oggetto di deroga, ne dà tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione. ALLEGATO I ALLEGATO II ... Decreto legislativo n. 81 del 2008 Art. 208 comma 1 - Valori limite di esposizione e valori di azione 1. Le grandezze fisiche relative all'esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell'allegato XXXVI, parte I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell'allegato XXXVI, parti II e III. [...] Art. 212 - Deroghe Nota (1) 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all'articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il datore di lavoro informa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga. 2. L'autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: a) dalla valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati; Nota ... Fonte: MLPS
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