Decreto 4 marzo 2025 / Linee guida in materia di sicurezza ferroviaria
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Newsletter n. 101474 del 19 Aprile 2025 | ||
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Decreto 4 marzo 2025 / Linee guida sicurezza ferroviaria ID 23717 | 31.03.2025 Decreto 4 marzo 2025 (GU n.75 del 31.03.2025) Entrata in vigore: 31.03.2025 _________ Art. 1. Oggetto 1. Il presente decreto è adottato in attuazione dell’art. 13, comma 17 -bis , del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, al fine di garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria e assicurare l’omogeneità della normativa nazionale con quella dell’Unione europea in materia di requisiti tecnici e di sicurezza delle gallerie ferroviarie. Art. 2. Linee guida 1. Sono approvate con il presente decreto le linee guida di cui all’allegato A (di seguito «linee guida»), finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante indicazioni tecniche di prevenzione e di protezione, da applicare alle gallerie ferroviarie e ai veicoli che vi circolano da parte dei gestori dell’infrastruttura, delle imprese ferroviarie e, per le reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, da parte degli esercenti, nonché a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni. Art. 3. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica al sistema ferroviario italiano, come definito nell’art. 3 del decreto legislativo n. 50/2019, costituito da: a) le reti, site sul territorio italiano, facenti parte del sistema ferroviario interoperabile europeo; 2. Alle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario non si applicano le disposizioni previste all’art. 5, comma 2, del presente decreto e ai paragrafi 6.2, 6.3 e 10 delle linee guida, fermo restando quanto previsto dall’art. 16, comma 2, lettera bb) del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, in merito alla possibilità del gestore del servizio di proporre all’ANSFISA misure mitigative o compensative sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei veicoli e dei servizi di trasporto. Nei casi in cui sia presente un solo soggetto integrato esercente, gli adempimenti previsti nei paragrafi 2, 3, 4 e 5 delle linee guida in capo al gestore infrastruttura e all’impresa ferroviaria sono assolti dallo stesso soggetto integrato. 3. Alle gallerie situate lungo le ferrovie turistiche si applica esclusivamente quanto previsto ai paragrafi 10, 11 e 12 delle linee guida. 4. Il presente decreto non si applica a: a) infrastrutture delle reti ferroviarie e delle ferrovie turistiche che non presentano gallerie come definite nella STI SRT vigente, ed ai veicoli destinati a circolare esclusivamente sulle stesse infrastrutture; 5. Ove non altrimenti specificato, ogni riferimento alla STI SRT si intende con riguardo alla versione vigente e aggiornata al momento della sua applicazione. 6. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2019, al decreto legislativo n. 57/2019 e della STI SRT. 7. È fatto salvo quanto previsto al punto 7.1.4 della STILOC&PAS. Art. 4. Livelli di accettabilità del rischio 1. Per le finalità di cui al punto 6.2.6 della STI SRT (valutazione della conformità ai requisiti di sicurezza che si applicano ai sottosistemi «infrastruttura» e «energia») e delle analisi del rischio previste dalla legge n. 172/2017 per le ferrovie isolate, nel caso si adotti il criterio della stima accurata quantitativa dei rischi, i relativi livelli di accettazione sono definiti nelle linee guida. Art. 5. Raccordo con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011 1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 19, del decreto legislativo n. 139/2006, per le gallerie ferroviarie in esercizio rientranti nell’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, al termine di ogni fase del programma di interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza di cui all’art. 8, comma 2, delle linee guida di cui al precedente art. 2 che prevedono almeno l’implementazione di tutti i requisiti di base riportati al paragrafo 13 delle succitate linee guida, i titolari dell’attività sono tenuti a presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, corredata della documentazione prevista. 2. Per le gallerie ferroviarie di nuova costruzione o oggetto di rinnovo o ristrutturazione, qualora l’istanza di cui all’art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 57/2019 interessi l’impossibilità di osservare un requisito della STI SRT applicabile e presente negli elenchi di cui al paragrafo 14 delle linee guida di cui al precedente art. 2, dovranno essere attivate, da parte dei titolari delle attività, le procedure di cui all’art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011. In tale caso, per le valutazioni di competenza, i comitati tecnici regionali di cui all’art. 22, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico di personale esperto dell’ANSFISA da convocarsi in apposita seduta del medesimo comitato. L’istanza di cui al citato art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 57 del 2019, ove riferita ai requisiti di sicurezza antincendio, è corredata anche dal provvedimento rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011. 3. Nei casi di applicazione del punto 3.1, lettera a), della STI SRT oppure della analisi di rischio di cui alla legge n. 172/2017, l’ANSFISA può chiedere specifico parere alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile. Art. 6. Piani di emergenza e soccorso ed esercitazioni 1. Il piano di emergenza e soccorso (PES) è predisposto dal Prefetto territorialmente competente sentiti le regioni, gli enti locali e i servizi pubblici di soccorso interessati, sulla base dello schema fornito dal gestore dell’infrastruttura. Art. 7. Abrogazioni 1. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 ottobre 2005 «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie » è abrogato. __________ LINEE GUIDA SPECIFICHE TECNICHE PER LA SICUREZZA DELLE GALLERIE FERROVIARIE Indice 1. Principi generali 2. Gestore dell’infrastruttura 3. Referente della manutenzione 4. Referente delle emergenze 5. Imprese ferroviarie 6. Veicoli 7. Gallerie di nuova realizzazione 8. Gallerie in esercizio 9. Disposizioni particolari per le reti ferroviarie isolate 10. Disposizioni particolari per le ferrovie turistiche 11. Piani di emergenza e soccorso ed esercitazioni 12. Determinazione e valutazione dei rischi 13. Requisiti per l’adeguamento delle gallerie in esercizio 14. Requisiti per i quali è necessario attivare le procedure di cui all’art. 5 comma 2 del decreto di approvazione delle linee guida [...]
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