Sentenza CP n. 44033/2024 - Rifiuti: natura di "rilievo" dell’attività di campionamento
Appunti Ambiente | ||
Newsletter n. 101289 del 19 Aprile 2025 | ||
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CP Sez. III Sent. n. 44033/2024 ID 23685 | 25.03.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. III sentenza n. 44033 del 3 dicembre 2024. Rifiuti. Non può attribuirsi all’attività di campionamento dei rifiuti la "natura" di accertamento tecnico ex se, essendo al contrario rimessa al giudice del fatto la valutazione (incensurabile, come visto, in sede di legittimità ove non connotata da manifesta illogicità o contraddittorietà, e comunque ove tale censura non venga tempestivamente dedotta da chi vi abbia interesse) in ordine al quantum di competenza e difficoltà tecnica richiesto per l’effettuazione delle operazioni di prelievo, al fine di valutare la necessità di attivare la procedura garantita di cui all’articolo 360 cod. proc. pen. Il caso riguardava un provvedimento di sequestro preventivo di società e mezzi operanti nel settore dei rifiuti: in particolare, per quanto possibile comprendere dalla decisione, erano state svolte, presso l’impianto della società indagata, attività di polizia giudiziaria sotto il diretto controllo del pubblico ministero ed in assenza di situazioni di particolare urgenza, tra cui anche il prelievo di campioni di rifiuti mandati poi al laboratorio per la relativa analisi. Si contestava, in sede di riesame, che tali attività di campionamento ed analisi non fossero avvenute con le modalità garantite – di partecipazione ed interlocuzione tra le parti – che riguardano gli accertamenti tecnici irripetibili di cui all’art. 360 c.p.p. La società ricorreva per Cassazione giudicato comunque inammissibile per i motivi riportati. Fuori dal giudizio del caso, nella pronuncia si evince la differenza tra "rilievo" e "accertamento tecnico" rimessa dalla Corte: - rilievo Il “rilievo” è inteso come un’attività di mera osservazione, individuazione ed acquisizione di dati materiali. L“accertamento tecnico” comporta invece un’opera di studio critico, di elaborazione valutativa, ovvero di giudizio di quegli stessi dati o di valutazioni critiche su basi tecnico-scientifiche. La Corte attribuisce all’attività di campionamento dei rifiuti la “natura” di mero rilievo, salvo che, nel singolo caso specifico, non siano richieste “specifiche competenze" ovvero si debba ricorrere a "tecniche particolari" e in tal caso anche l’attività di prelievo del campione assurge alla dignità di operazione tecnica non eseguibile senza il ricorso a competenze specialistiche e dovrà essere compiuta nel rispetto dello statuto che il Codice prevede per la acquisizione della prova scientifica” in tale l'indagato ha diritto di essere avvisato a partecipare e di farsi assistere da una persona di fiducia, ai sensi dell’art. 360 c.p.p.
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