Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE / Maggio 2024
ID 8032 | 15 Maggio 2024 / 12a decisione - Elenco consolidato web / pdf in allegato
Pubblicata il 15 Maggio 2024 la 12a decisione: Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 della Commissione, del 13 Maggio 2024 (GU L 2024/1329 del 15.5.2024) relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Disponibile l'elenco consolidato norme armonizzate al 15 Maggio 2024 pdf/web. ______
Il Testo consolidato è in accordo con le nuove disposizioni della Commissione che prevedono la pubblicazione di Decisioni di esecuzione EC (vedi Norme armonizzate: nuova procedura di comunicazione Com (2018) 764 EC).
In allegato articolo PDF contenente l'elenco consolidato delle norme armonizzate Direttiva macchine a Maggio 2024 riservato Abbonati.
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più attraverso mediante Comunicazioni della Commissione" ma "Decisioni di esecuzione della Commissione".
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2006/42/CE (macchine) sono contenuti nelle:
- 1. comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018 abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
- 2. decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione del 18 marzo 2019 abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
- 3. decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019
- 4. decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019
- 5. decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione del 1° Aprile 2020
- 6. decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione del 2 marzo 2021
- 7. decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione del 14 ottobre 2021
- 8. decisione di esecuzione (UE) 2022/621 della Commissione del 7 aprile 2022
- 9. decisione di esecuzione (UE) 2023/69 della Commissione del 9 gennaio 2023
-10. decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione del 26 luglio 2023 (GU L 194/45 del 02.08.2023). La Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 abroga: la Comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018 e la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione del 18 marzo 2019.
- 11. decisione di esecuzione (UE) 2024/1256 della Commissione del 26 aprile 2024. La decisione di esecuzione (UE) 2024/1256. Modifica e rettifica: la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
12. decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 della Commissione del 13 maggio 2024 (GU L 2024/1329 del 15.5.2024). La Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 modifica e rettifica: la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
I testi devono essere letti insieme, tenendo conto che le decisioni modificano alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione. (*) ________
Esistono tre tipi di norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE ai sensi della EN ISO 12100:
Le norme di tipo A specificano i concetti di base, la terminologia e i principi di progettazione applicabili a tutte le categorie di macchine. La sola applicazione di tali norme, per quanto fornisca un quadro essenziale per la corretta applicazione della direttiva 2006/42/CE, non è sufficiente a garantire la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE e pertanto non conferisce una piena presunzione di conformità.
Le norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di categorie di macchine. L'applicazione delle specifiche delle norme di tipo B conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE a cui esse si riferiscono se una norma di tipo C o la valutazione dei rischi del fabbricante dimostra che la soluzione tecnica specificata dalla norma di tipo B è adeguata per la particolare categoria o modello di macchina in questione. L'applicazione di norme di tipo B che forniscono specifiche per i componenti di sicurezza che sono immessi singolarmente sul mercato conferisce una presunzione di conformità relativamente a detti componenti di sicurezza e ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalle norme.
Le norme di tipo C forniscono specifiche per una data categoria di macchine. I diversi tipi di macchine che appartengono alla categoria coperta da una norma di tipo C hanno un uso previsto simile e comportano pericoli simili. Le norme di tipo C possono far riferimento a norme di tipo A o di tipo B, indicando quali delle specifiche della norma di tipo A o di tipo B sono applicabili alla categoria di macchina di cui trattasi. Quando, per un dato aspetto di sicurezza della macchina, una norma di tipo C si discosta dalle specifiche di una norma di tipo A o di tipo B, le specifiche della norma di tipo C prevalgono sulle specifiche della norma di tipo A o di tipo B.
L'applicazione delle specifiche di una norma di tipo C sulla base della valutazione dei rischi del fabbricante conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE coperti dalla norma. Talune norme di tipo C si compongono di varie parti: una prima parte che fornisce le specifiche generali applicabili a una famiglia di macchine, seguita da una serie di parti che forniscono le specifiche per le varie categorie di macchine appartenenti a quella famiglia, a integrazione o modifica delle specifiche generali della prima parte. Per le norme di tipo C organizzate in questo modo, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE deriva dall'applicazione della prima parte generale insieme alla pertinente parte specifica della norma. ...
In allegato elenco consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE al 15 Maggio 2024.
Elenco consolidato che tiene conto delle norme armonizzate elencate nelle:
1. comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018 (GU C 92/1 del 09 marzo 2018) 2. decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019 (GU L 75 del 19 marzo 2019) 3. decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 (GU L 270/94 del 24.10.2019) 4. decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019 (GU L 286/25 07.11.2019) 5. decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione del 1° Aprile 2020 (GU L 102/6 del 02.04.2020) 6. decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione del 2 marzo 2021 (GU L 72/12 del 3.3.2021) 7. decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione del 14 ottobre 2021 (GU L 366/109 del 15.10.2021) 8. decisione di esecuzione (UE) 2022/621 della Commissione del 7 aprile 2022 (GU L 115/75 del 13.4.2022) 9. decisione di esecuzione (UE) 2023/69 della Commissione del 9 gennaio 2023 (GU L 7/27 del 10.1.2023) 10. decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione del 26 luglio 2023 (GU L 194/45 del 02.08.2023). La Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 abroga: la Comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018 e la Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione del 18 marzo 2019. 11. decisione di esecuzione (UE) 2024/1256 della Commissione del 26 aprile 2024. La decisione di esecuzione (UE) 2024/1256 modifica e rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586. 12. decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 della Commissione del 13 maggio 2024 (GU L 2024/1329 del 15.5.2024). La Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 modifica e rettifica: la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
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