DPCM 11 gennaio 2024 / Piano nazionale d'azione radon 2023-2032
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DPCM 11 gennaio 2024 / Piano nazionale radon 2023-2032 ID 21399 | 21.02.2024 / In allegato DPCM 11 gennaio 2024 Adozione del piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032. (GU n.43 del 21.02.2024 - SO n. 10) _________ Art. 1. Oggetto 1. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è adottato il Piano nazionale d’azione per il radon di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il piano individua quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 101 del 2020 e dall’allegato III allo stesso decreto legislativo. Art. 2. Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria 1. Il Piano nazionale d’azione per il radon di cui al presente decreto è aggiornato con cadenza almeno decennale. 2. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea ai sensi dell’art. 33 del trattato Euratom. ... Art. 10 Piano nazionale d'azione per il radon (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 103 e allegato XVIII) 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l'ISIN e l'Istituto superiore di sanita' (ISS), e' adottato il Piano nazionale d'azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon. 2. Il Piano si basa sul principio di ottimizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e individua conformemente a quanto previsto all'allegato III: a) le strategie, i criteri e le modalita' di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua; 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Piano nazionale d'azione per il radon, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adeguano i rispettivi ordinamenti alle indicazioni del Piano. 4. Il Piano di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' aggiornato con cadenza almeno decennale. ________ Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, il Piano nazionale d’azione per il radon deve essere adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, in conformità con le disposizioni normative nazionali e comunitarie contiene gli obiettivi per affrontare i rischi a lungo termine dell’esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. Esso descrive la linea d’azione nazionale e fornisce agli esperti e ai cittadini interessati informazioni sulla strategia italiana per ridurre l’esposizione della popolazione al radon. Il radon è un gas nobile radioattivo naturale. È invisibile, inodore, incolore e insapore ed è un prodotto intermedio del decadimento di elementi radioattivi che si trovano nel suolo, nell’acqua e nei materiali da costruzione. Poiché è un gas, il radon può facilmente uscire e accumularsi nell’aria, all’aperto si diluisce e si disperde, ma all’interno, in ambienti chiusi, si concentra soprattutto quando la ventilazione degli edifici non è sufficiente. Il maggior contributo alla concentrazione di radon indoor proviene dal suolo, dal quale penetra all’interno degli edifici. Se inalato, i suoi prodotti di decadimento possono accumularsi sulle cellule dell’epitelio bronchiale e possono dare origine a processi di cancerogenesi. Il radon è stato classificato, infatti, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel Gruppo 1 delle sostanze cancerogene per le quali vi è la massima evidenza di cancerogenicità. La concentrazione di attività del radon nell'aria è misurata in Becquerel per metro cubo (Bq/m3), che corrisponde a un decadimento radioattivo al secondo in un metro cubo d'aria. Studi scientifici hanno dimostrato che esiste una correlazione statistica tra la concentrazione di radon in aria e il rischio di tumore ai polmoni e che questo rischio aumenta di circa il 16% per ogni 100 Bq/m3 di incremento di concentrazione media di radon, rispetto al rischio medio statistico di tumore al polmone. Se poi si è sottoposti ad altri fattori cancerogeni, quali ad esempio il fumo di sigaretta, il rischio aggiuntivo aumenta ulteriormente. In Italia la concentrazione media di radon negli edifici è tra i 70 e i 75 Bq/m3 (Indagine nazionale del 1989-1994). In recepimento della direttiva 2013/59/Euratom è stato emanato il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, successivamente modificato, da ultimo con il decreto legislativo correttivo e integrativo 25 novembre 2022 n. 203. Oltre a una revisione ed estensione delle disposizioni sulla protezione dal radon nei luoghi di lavoro il decreto contiene, per la prima volta, indicazioni sulla protezione dal radon nelle abitazioni. Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 definisce il livello di riferimento come quel valore di dose efficace o di dose equivalente o di concentrazione di attività al di sopra del quale non è appropriato consentire le esposizioni, e stabilisce i valori di riferimento di concentrazione media di attività di radon in aria sia per i luoghi di lavoro sia per le abitazioni, distinguendo le abitazioni in esistenti e di nuova costruzione, cioè costruite dopo il 31 dicembre 2024. Inoltre, secondo il principio di ottimizzazione, si deve cercare di mantenere l’esposizione al livello più basso ragionevolmente realizzabile, anche al di sotto del livello di riferimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Il Piano nazionale d’azione per il radon agisce su tre macro aree strategiche, declinate in azioni, a loro volta articolate in attività. Le azioni indicate dal Piano mirano a ridurre il numero dei casi di tumore polmonare causati dall’esposizione al radon e ai suoi prodotti di decadimento. Per raggiungere questo obiettivo, devono essere individuati luoghi di lavoro e abitazioni con elevata concentrazione di radon e devono essere adottate misure per prevenire e ridurre la concentrazione di radon indoor. L’articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuino le zone, dette “aree prioritarie” in cui il livello di riferimento di 300 Bq/m3 è superato nel 15% di edifici e all’interno delle quali si definiscono le priorità d’intervento. Il Piano fornisce elementi per l’individuazione delle aree uniformando strategie e metodologie per le campagne di misurazione sul territorio nazionale e fornendo una mappatura della radioattività naturale potenziale del territorio nazionale su base geologica. Ricerca, sviluppo, educazione, formazione e informazione sono promossi affinché possa essere garantita la migliore protezione possibile dal radon. Per ridurre la concentrazione media di radon indoor in Italia la popolazione deve essere informata dei rischi dovuti all’esposizione al radon, questo favorirà le misurazioni volontarie e l’implementazione di interventi di risanamento, quando necessari. La protezione dal radon deve essere considerata come una necessaria garanzia di qualità nel caso di nuovi progetti di costruzione, per questo sono stabilite regole sull’edilizia e sui materiali da costruzione per i nuovi edifici e per le abitazioni e i luoghi di lavoro esistenti. Il Piano prende in considerazione una riduzione diffusa della concentrazione di radon negli edifici con concentrazione superiore ai 200 Bq/m3, dando la priorità a quelli che superano i 300 Bq/m3, ma agendo anche su concentrazioni minori. L’allegato III del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 contiene gli elementi che il Piano deve prendere in considerazione. Tra questi vi sono le problematiche di associazione della protezione dal radon ai corrispondenti programmi di intervento, inclusi quelli sulla prevenzione del fumo, sul risparmio energetico e sulla qualità dell’aria negli ambienti chiusi. Per quanto riguarda il risparmio o efficientamento energetico, sono disponibili vari incentivi economici che hanno recentemente dato un notevole impulso agli interventi sugli edifici. Come è dimostrato da numerosi studi, tali interventi possono produrre un aumento della concentrazione di radon indoor specialmente se realizzati con modalità che non tengono conto del loro impatto sulla concentrazione di radon e se non vengono contemporaneamente abbinati interventi di risanamento da radon. Questo può rappresentare un problema rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’esposizione al radon e dei casi di tumore polmonare associati. Gli interventi riguardanti l’efficientamento energetico degli edifici devono quindi tenere conto del radon affinché nell’ambito del medesimo intervento edilizio si abbia un risanamento dal punto di vista sia energetico sia del radon. Va assolutamente evitato che un intervento di risparmio energetico causi un peggioramento della esposizione al radon. La realizzazione del Piano è monitorata dall’Osservatorio nazionale radon, organismo al quale partecipano le amministrazioni competenti in materia, e che verifica e restituisce i risultati delle iniziative assunte in attuazione del Piano stesso. Ha funzione di garante per i cittadini e per gli amministratori e assicura la diffusione delle informazioni concernenti lo stato di attuazione delle azioni del Piano. Attraverso la promozione di esempi virtuosi e di situazioni territoriali di eccellenza cura l’avanzamento progressivo e uniforme delle misure programmate. L’Osservatorio inoltre valuta la possibilità di una revisione dei criteri di individuazione delle aree prioritarie e dei livelli di riferimento, facendo delle proposte alle amministrazioni competenti. Il Piano è aggiornato con una cadenza almeno decennale, fatta salva la possibilità di ridurre la durata sulla base delle valutazioni dell’Osservatorio. Nelle previsioni normative di adozione del Piano nazionale d’azione per il radon, il legislatore ha individuato uno strumento concertato e concordato dalle amministrazioni centrali e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, con il supporto tecnico-scientifico dell’ISIN e dell’ISS. Il rispetto di questa volontà determinerà il successo del Piano che sarà possibile grazie al contributo di tutte le amministrazioni ed enti tecnici coinvolti, centrali e territoriali, e al corretto e sinergico coinvolgimento della popolazione. ________ Sommario PREMESSA 1 ASPETTI GENERALI 1.1 Il radon 1.2 Situazione sanitaria e radon in Italia 1.3 Quadro normativo 2 OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PIANO 2.1 Lavori di preparazione 2.2 Obiettivi 2.3 Struttura del Piano 3 ASSI E AZIONI DEL PIANO 3.1 Asse 1. Misurare: individuazione delle situazioni di maggiore esposizione 3.2 Asse 2. Intervenire: strumenti per la prevenzione e riduzione della concentrazione di radon indoor 3.3 Asse 3. Coinvolgere: informazione, educazione, formazione e divulgazione 4 APPENDICI 4.1 Appendice all’Azione 1.1 5 ACRONIMI E RIFERIMENTI 5.1 Acronimi ...
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