Dichiarazione di conformità UE di macchine e prodotti correlati / Nuovo Regolamento macchine
Appunti Direttiva macchine | ||
28 Novembre 2024 | ||
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Dichiarazione di conformità UE di macchine e prodotti correlati ID 19423 | 16.04.2023 / In allegato documento completo (*) Il presente documento illustra i novelli contenuti della dichiarazione di conformità UE relativa a macchine prodotti correlati così come normati dall’Accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali per il nuovo regolamento macchine del 07.02.2023). Inoltre, a titolo illustrativo, viene proposta una tavola raffronto inerente la dichiarazione di conformità UE, così strutturata: (*) Seguiranno aggiornamenti al documento sul testo ufficiale Bozza Regolamento macchine 2023 - Proposta CE del Regolamento macchine del 21.04.2021 Entrata in vigore Regolamento macchine 2023 Il regolamento proposto diventerà applicabile 42 mesi dopo la sua entrata in vigore (3 anni e 6 mesi) per consentire ai fabbricanti, agli organismi notificati e gli Stati membri tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti. Article 49 Repeals 1. Directive 73/361/EEC is repealed. Article 50 Transitional provisions 1. Member States shall not impede the making available on the market of products which were placed on the market in conformity with Directive 2006/42/EC before … [the date of application of this Regulation]. However, Chapter VI of this Regulation shall apply, as from ... [the date of entry into force of this Regulation], mutatis mutandis to such products instead of Article 11 of that Directive, including products for which a procedure has already been initiated under Article 11 of Directive 2006/42/EC. Article 52 Entry into force and application This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. … La dichiarazione di conformità UE attesta che la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili di cui all'allegato III del Nuovo Regolamento Macchine è stata dimostrata. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui alla Parte A dell'allegato V, contiene gli elementi specificati nei moduli pertinenti di cui agli allegati VI, VIII, IX e IXa (nuovo modulo G - verifica delle unità) ed è continuamente aggiornata. È tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto macchina è immesso o messo a disposizione o messo in servizio. Se alla macchina e i prodotti correlati si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in relazione a tali atti dell'Unione. Tale dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione in questione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione. Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità della macchina o dei prodotti correlati ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. Article 18 EU declaration of conformity of machinery and related products 1. The EU declaration of conformity shall state that the fulfilment of the applicable essential health and safety requirements set out in Annex III has been demonstrated. 2. The EU declaration of conformity shall have the model structure set out in part A of Annex V, and shall contain the elements specified in the relevant modules set out in Annexes VI, VIII, IX, and IXa and shall be continuously updated. It shall be translated into the language or languages required by the Member State in which the machinery or related product is placed on the market, is made available on the market or put into service. 3. Where a machinery or related product is subject to more than one Union act requiring an EU declaration of conformity, a single EU declaration of conformity shall be drawn up in respect of all such Union acts. That declaration shall contain the identification of the Union acts concerned, including their publication references. 4. By drawing up the EU declaration of conformity, the manufacturer shall assume responsibility for the compliance of the machinery or related product with the requirements laid down in this Regulation.[/box-note] Distinzione tra: Article 2 Scope (1) This Regulation applies to machinery and the following related products: This Regulation also applies to partly completed machinery Article 3 Definitions For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply: (1) ‘machinery’ means: Obblighi fabbricanti di macchine e prodotti correlati I fabbricanti garantiscono che la macchina o i prodotti correlati siano accompagnati dalla dichiarazione di conformità UE di cui all'allegato V, parte A, o forniscono l'indirizzo Internet al quale è possibile accedervi nelle istruzioni per l'uso e nelle informazioni di cui alla sezione 1.7 dell'allegato III. Le dichiarazioni digitali di conformità UE sono rese accessibili online per la durata prevista della macchina o del prodotto correlato e non meno di 10 anni dopo l'immissione sul mercato o la messa in servizio della macchina o del prodotto correlato. Article 10 Obligations of manufacturers of machinery and related products 1. When placing a machinery or a related product on the market or putting it into service, manufacturers shall ensure that it has been designed and constructed in accordance with the essential health and safety requirements set out in Annex III. 2. Before placing a machinery or related product on the market or putting it into service, manufacturers shall draw up the technical documentation set out in part A of Annex I and carry out the relevant conformity assessment procedure referred to in Article 21 or have it carried out. Where compliance of a machinery or related product with the essential health and safety requirements laid down in Annex III has been demonstrated by that conformity assessment procedure, manufacturers shall draw up the EU declaration of conformity in accordance with Article 18 and affix the CE marking in accordance with Article 20. Attenzione: Traduzione IT non ufficiale Annex V Part A. Accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali per il nuovo regolamento macchine del 07.02.2023 ALLEGATO V DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E INCORPORAZIONE A. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DI MACCHINA E PRODOTTO CORRELATO… N...(*) La dichiarazione di conformità UE deve riportare le indicazioni seguenti: 1. macchina o prodotto correlato (numero di prodotto, di tipo, di modello, di lotto o di serie): 1a. Ove applicabile: macchina modificata sostanzialmente: 2. Il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario: 3. Per le macchine di sollevamento destinate a essere installate in modo permanente in un edificio o in una struttura e che non possono essere montate nei locali del fabbricante ma possono essere montate solo nel luogo di utilizzo, l'indirizzo di tale luogo: 4. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante: 5. Oggetto della dichiarazione (identificazione della macchina p prodotto correlato che ne consenta la rintracciabilità; se necessario per l'identificazione della macchina o del prodotto correlato, si può includere un'immagine a colori sufficientemente chiara): 6. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 5 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: 7. Riferimenti alle norme armonizzate di cui all'articolo 17, paragrafo 1, o alle specifiche comuni adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, che sono state applicate, compresa la data della norma o della specifica comune, o riferimenti alle altre specifiche tecniche, compresa la loro data, in relazione alle quali viene dichiarata la conformità. In caso di applicazione parziale di norme armonizzate o specifiche comuni, la dichiarazione di conformità UE specifica le parti che sono state applicate. 8. Laddove applicabile, l'organismo notificato... (nome, numero) ... ha effettuato l'esame UE del tipo (modulo B) e ha emesso l'attestato di esame UE del tipo ... (riferimento a tale attestato), seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) o la conformità basata sulla verifica dell'unità (modulo G) o sulla garanzia di qualità totale (modulo H): 9. Laddove applicabile, il prodotto macchina è soggetto alla procedura di valutazione della conformità... (controllo interno della produzione (modulo A) 10. Informazioni supplementari: Firmato invece e per conto di: … (luogo e data del rilascio) (nome e cognome, funzione) (firma) (*) L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità UE è opzionale. Tavola raffronto: Dichiarazione di conformità Direttiva macchine 2006 / Regolamento macchine 2023 (EN/IT) - colonna (1) Allegato II Parte A della Direttiva 2006/42/CE (IT) ...Segue in allegato Vedi Documenti
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