Linee Guida vigilanza del mercato “Direttiva Macchine” / MISE Ott. 2022
Appunti Direttiva macchine | ||
30 Novembre 2024 | ||
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Linee Guida vigilanza mercato Direttiva Macchine / MISE Ott. 2022 ID 17865 | 17.10.2022 / MISE 11.10.2022: In allegato Linee guida e Scheda segnalazione NC INDICE Il settore dei macchinari costituisce una parte fondamentale dell’industria metalmeccanica italiana nonché uno dei pilastri dell’economia dell’Unione Europea (UE). In tale contesto, la Direttiva Macchine definisce un quadro normativo armonizzato per l’immissione delle macchine sul mercato unico, garantendone la libera circolazione all’interno dell’UE e fornendo i requisiti essenziali che tali prodotti devono rispettare per garantire la tutela della salute e della sicurezza nonché salvaguardare gli ulteriori interessi pubblici connessi. L’attività inerente le funzioni di controllo della conformità delle macchine e delle quasi-macchine, già immesse sul mercato, alle disposizioni di cui alla Direttiva 2006/42/CE (recepita in Italia con il d.lgs. n. 17/2010) e/o alla precedente Direttiva 98/37/CE - c.d. Direttiva Macchine viene svolta dal Ministero dello sviluppo economico (cfr. art. 6 del d.lgs. n. 17/2010). Il presente documento nasce dall’esigenza di ottimizzare la modalità di redazione e trasmissione delle segnalazioni che pervengono al Ministero dello Sviluppo Economico dagli Organi di Vigilanza Territoriali (OVT)(1) in merito alla presunta non rispondenza di macchinari industriali ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute (RES) di cui all’Allegato I alla Direttiva Macchine, a seguito delle attività ispettive svolte dai suddetti organi (cfr. art. 6, co. 3 del d.lgs. 17/2010). Le presenti Linee Guida hanno come principale obiettivo quello di sensibilizzare i soggetti segnalanti sull’attività in parola, anche al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni tramesse, nell’ottica di riorganizzazione e ottimizzazione dell’iter procedurale. Il presente documento, pertanto, fornisce agli OVT indicazioni operative per l’espletamento delle proprie funzioni relativamente all’attività in parola, e fornisce un quadro sintetico dell’intero iter procedurale, nonché l’aggiornamento della specifica modulistica, necessaria alla trasmissione della segnalazione e delle relative note e istruzioni per la compilazione della stessa. (1) ASL, ATS, ARPA, INAIL, INL, altri Iter procedurale Ai sensi dell’art. 6, co. 3 del d.lgs. 17/2010 “qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro pertinenze, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che una macchina marcata CE o una quasi-macchina, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. Gli organi di vigilanza territorialmente competenti, pertanto, qualora constatino una presunta non rispondenza di una macchina (o di una quasi-macchina) ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla Direttiva Macchine, sono tenuti, ai sensi dell’art. 70, co. 4 del d.lgs. 81/08, ad inviare una segnalazione di presunta non conformità al Ministero dello sviluppo economico utilizzando e compilando in tutte le sue parti il modello unificato riportato in Allegato I. La segnalazione è oggetto di analisi preliminare da parte del Ministero dello sviluppo economico, al fine di valutare la corretta compilazione della modulistica nonché la presenza della documentazione tecnica minima per l’attivazione dell’azione di Sorveglianza del mercato (Dichiarazione CE di conformità e marcatura CE, descrizione generale della macchina, con particolare riguardo alla situazione di pericolo, indicazione dei RES segnalati e motivazioni a supporto, altro). In caso di esito positivo, il Ministero dello sviluppo economico avvia la c.d. Indagine Tecnica Preliminare (ITP) con la quale chiede al fabbricante di: - trasmettere le parti del fascicolo tecnico connesse ai RES segnalati, assicurandone la conformità all’originale, coevi con l’anno di fabbricazione della macchina oggetto di segnalazione (nonché eventuali aggiornamenti a seguito di successive modifiche) che devono, comunque, comprendere: o Nel caso in cui il fabbricante, in riscontro all’ITP, dichiari di non avere più a disposizione il fascicolo tecnico di costruzione della macchina, si possono manifestare due possibili scenari: - nel caso in cui siano trascorsi più di dieci anni dalla data di fabbricazione della macchina o dell’ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie, in assenza della documentazione tecnica pertinente, non risulta possibile procedere all’accertamento tecnico dei RES segnalati e, pertanto, per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico la pratica viene archiviata e demandata all’OVT e al Coordinamento Tecnico Interregionale per gli adempimenti e le determinazioni di rispettiva competenza; Conformemente a quanto previsto dall’art. 6, co. 2, del d.lgs. 17/2010, la documentazione esibita dal fabbricante viene trasmessa all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti prodotti e insediamenti antropici, per la redazione della scheda di carattere tecnico, in ordine alla conformità della macchina - limitatamente alla situazione di pericolo segnalata e con riferimento ai RES indicati dall’OVT – sottoscritta dal funzionario referente della pratica, dal Responsabile dell’Unità Accertamenti Tecnici e dal Responsabile del Dipartimento. La predetta scheda tecnica viene analizzata ed approfondita in seno al Gruppo di Lavoro Macchine (GdL), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e composto dai rappresentanti qualificati nello specifico settore del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Coordinamento Tecnico Interregionale, dell’INAIL, con l’emissione di un parere in ordine all’esito dell’accertamento tecnico in esame. Tale parere, viene comunicato dal Ministero dello sviluppo economico al fabbricante, all’OVT segnalante, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’INAIL e, ove necessario, al Coordinamento Tecnico Interregionale, nonché all’Organismo Notificato che ha rilasciato la certificazione CE di tipo, nel caso di macchine comprese nell’Allegato IV. Nel caso di accertata conformità, la pratica viene archiviata ovvero, in caso di non conformità rilevata, si chiede al fabbricante di porre in essere tutte le Azioni correttive necessarie per la conformazione della macchina e di tutti gli esemplari della stessa, demandano all’OVT per le determinazioni e gli adempimenti di propria competenza, anche in merito alla valutazione circa l’opportunità di verificare l’effettiva implementazione delle predette Azioni correttive. Per completezza d’informazione, si riporta in Allegato II, uno schema riassuntivo dell’iter procedurale fin qui descritto. Note per la compilazione della segnalazione L’Allegato I al presente documento costituisce il modello unificato che i soggetti segnalanti sono tenuti ad utilizzare per la trasmissione della segnalazione di presunta non conformità. Preme specificare che, in considerazione del principio di presunzione di conformità di cui all’art. 4 del D.lgs. 17/2010, “le macchine provviste della marcatura CE e accompagnate dalla Dichiarazione CE di conformità i cui elementi sono previsti dall’allegato II, parte 1 sezione A (..)” sono ritenute rispondenti alle disposizioni della Direttiva Macchine e che “le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata”. Sulla base di quanto precede, tali documenti risultano essenziali per la trasmissione della segnalazione al Ministero dello sviluppo economico e propedeutici all’attivazione dell’ITP, in quanto attestano che la macchina o la quasi-macchina di cui trattasi è presunta conforme a tutte (o a parte, per le quasi macchine) le disposizioni della Direttiva. Di seguito, vengono specificatamente riportate e descritte alcune casistiche comuni che necessitano di chiarimenti e indicazioni più dettagliate, al fine di facilitare e favorire l’invio di segnalazioni complete e pertinenti. Si precisa che, eventuali segnalazioni pervenute con modalità diverse da quelle previste o carenti dei dati e delle informazioni come specificati nell’Allegato I al presente documento, saranno dichiarate irricevibili e non sarà dato avvio all’iter procedurale. Art. 4 (Presunzione di conformità e norme armonizzate) Art. 6 (Sorveglianza del mercato) 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico, in conformità alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL). segue in allegato
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