Recipienti a pressione: Procedura verifica semplificata / Novità L. n. 122/2022
Appunti Sicurezza lavoro | ||
30 Novembre 2024 | ||
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Recipienti a pressione: Procedura verifica semplificata 2022 ID 17399 | 20.08.2022 / In allegato Nota In base a quanto disposto dall'art. 40-ter della Legge 4 agosto 2022 n. 122 legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73, è prevista la procedura semplificata per la verifica dei recipienti a pressione (tutti) tramite la tecnica di controllo basata sull’emissione acustica (metodo EA), di cui all’articolo 64- bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: - per i recipienti a pressione con capacità complessiva > 13 metri cubi, Fig. 1 - Procedura semplificata per la verifica dei recipienti a pressione con metodo EA e soggetti abilitati Art. 40-ter. Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione 1. La procedura semplificata prevista dall’articolo 64- bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per i recipienti a pressione con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi può essere svolta dai soggetti abilitati ai sensi del decreto direttoriale dei Ministeri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 17 gennaio 2005, per i recipienti con capacità inferiore a 13 metri cubi, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell’allegato II annesso al citato decreto direttoriale 17 gennaio 2005 sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro.[/box-note] ... Legge 11 settembre 2020 n. 120 Art. 64 - bis Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione 1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all’incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria e in deroga alle periodicità dei controlli previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano all’INAIL, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull’emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza. Fig. 2 - Comunicano all’INAIL entro il 15 marzo 2021 per i serbatoi GPL da sottoporre verifica metodo EA entro il 31 luglio 2022 2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto direttoriale dei medesimi Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m3. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’INAIL definisce la procedura operativa per l’effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute un’apposita relazione tecnica relativa all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Collegati |
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