Decreto 9 agosto 2022 / Requisiti esperti di radioprotezione (ER)
ID 17485 | 31.08.2022 / Decreto allegato
Requisiti di iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione (ER), le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale.
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Decreto del 9 agosto 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute che, in attuazione dell’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, disciplina i requisiti di iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale.
Entrata in vigore: 1° gennaio 2023
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Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101
Art. 129. comma 4 Abilitazione degli esperti di radioprotezione: elenco nominativo
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4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’università e della ricerca, l’ISIN, l’ISS e l’INAIL, da emanarsi entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i requisiti di iscrizione all’elenco, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale degli esperti di radioprotezione, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) indicazione, per ciascun grado per il quale il candidato esperto in radioprotezione intende ottenere l’iscrizione, dei titoli di studio universitario occorrenti;
b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di primo livello per il primo grado e almeno al master di secondo livello per il secondo e il terzo grado ovvero ad una scuola di specializzazione per tutti i gradi, che contempli anche un tirocinio pratico della durata minima di 20, 40 e 60 giorni lavorativi rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo grado;
c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di esame fermo restando che la stessa dovrà contemplare anche la risoluzione di un caso pratico;
d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali o dalle associazioni di categoria della durata minima di 100 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari;
e) previsione dell’impossibilità dell’iscrizione nell’elenco per chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici e che non risultano interdetti;
f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto;
g) indicazione delle modalità di presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco e della modalità secondo cui avviene l’iscrizione e delle cause di cancellazione dall’elenco;
h) previsione della composizione della commissione di esame con designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni:
1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2) un componente designato dal Ministero della salute;
3) un componente designato dall’Istituto superiore di sanità;
4) un componente designato dall’INAIL;
5) un componente designato dal Ministero dell’Università;
6) due componenti designati dall’ISIN;
fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
i) definizione dei compiti della commissione preposta a deliberare sull’iscrizione nell’elenco, fermo restando che alla stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito alla sospensione e alla cancellazione dagli elenchi;
l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento degli esami finalizzati ad ottenere l’iscrizione;
m) annualità della sessione d’esami ed equiparazione a rinuncia della mancata presentazione del candidato all’esame nella data stabilita.
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Articolo 1 (Oggetto e finalità)
Articolo 2 (Requisiti per l'iscrizione)
Articolo 3 (Commissione per l'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione)
Articolo 4 (Compiti della commissione)
Articolo 5 (Accertamento della capacità tecnica e professionale)
Articolo 6 (Modalità per l'ammissione e lo svolgimento dell'esame di abilitazione)
Articolo 7 (Iscrizione nell' elenco)
Articolo 8 (Titoli di studio e professionali per l'ammissione all'esame di abilitazione)
Articolo 9 (Contenuto dell'esame per l'abilitazione di primo grado)
Articolo 10 (Contenuto dell'esame per l'abilitazione di secondo grado)
Articolo 11 (Contenuto dell'esame per l'abilitazione di terzo grado sanitario)
Articolo 12 (Contenuto dell'esame per l'abilitazione di terzo grado)
Articolo 13 (Aggiornamento professionale)
Articolo 14 (Cancellazioni e sospensione)
Articolo 15 (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.
2. Fino all'entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
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Fonte: MLPS
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