SCIA antincendio / Procedura attività soggette PI
Appunti Prevenzione Incendi | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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SCIA antincendio / Procedura attività soggette PI ID 17370 | 24.08.2022 / Documento completo in allegato Il Documento illustra la "Procedura generale della SCIA antincendio" per l'esercizio delle attività soggette, con riferimenti normativi e modulistica (rif. art. 4 D.P.R. 151/2011 - art. 4 D.M. 7/8/2012). A lavori ultimati deve essere presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), corredata dalla documentazione prevista, allegando la documentazione tecnica composta da certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare la conformità delle opere realizzate, dei materiali impiegati e degli impianti installati, alla normativa vigente. La SCIA deve essere redatta secondo il mod. PIN 2 2018 e va presentata al Comando prima dell'esercizio dell'attività, allegando la seguente documentazione: - asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando, mod. PIN 2.1 2018; Allegati Alla SCIA deve essere allegata l’asseverazione ai fini della sicurezza antincendio di cui all’art. 4 del D.M. 7 agosto 2012, comprensiva degli altri allegati, ove previsti. - Asseverazione a firma digitale di tecnico abilitato, in formato CADES, redatta secondo il mod. PIN 2.1 2018 Vedi Raccolta completa Modulistica di Prevenzione Incendi Agosto 2022 SCIA con approccio ingegneristico Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la SCIA deve comprendere anche una dichiarazione del responsabile dell’attività sull’attuazione del programma relativo al sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA). Modifiche dell’attività con “non aggravio di rischio” - presentazione di nuova SCIA In caso di modifiche che non comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (modifiche tali da richiedere la presentazione di nuovo esame progetto ai sensi dell’art. 3 co. 1 del D.P.R. n. 151/2011), si può presentare direttamente una nuova SCIA, senza necessità di un nuovo “esame progetto” ai sensi dell’art. 4 co. 6 del D.P.R. n. 151/2011, e ricomprese nell’Allegato IV del D.M. 7/8/2012: Adempimenti del comando Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, documentazione e allegati e rilascia ricevuta in caso di esito positivo. La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale, direttamente o attraverso il SUAP, costituisce titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio. Il Comandi provinciali dovrebbero rilasciare la ricevuta, verificata la completezza formale, contestualmente alla presentazione della SCIA. SCIA - categoria C Il Comando, entro 60 giorni (qualora non si tratti di sopralluoghi da effettuare nell’ambito di organi collegiali come ad es. Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo), effettua il sopralluogo (visita tecnica) al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni previste e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro 15 giorni dall’effettuazione del sopralluogo, in caso di esito positivo, il Comando invia, di norma solamente all’interessato l’“Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio - Certificato di prevenzione incendi”. Si fa presente che, con il nuovo regolamento, il c.d. “certificato di prevenzione incendi” non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale. In particolare assume la valenza di “attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio”. SCIA - categorie A/B Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli a campione su attività in cat. A/B, ai sensi dell’art. 4, co. 2 del D.P.R. 151/2011, secondo direttive ministeriali che stabiliscono anche il numero minimo di controlli da effettuare (8% negli ultimi anni). Come indicato con nota DCPREV prot. n. 2037 del 18/2/2016, i controlli disposti ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 139/2006 e riguardanti le attività in cat. A e B possono essere ritenuti validi anche ai fini delle verifiche a campione nel caso in cui gli stessi siano effettuati entro 60 giorni dalla presentazione della S.C.I.A. Verbale di visita tecnica A seguito del controllo è redatto il verbale di visita tecnica. Il Comando, per uniformità, potrà prevedere di redigere tale verbale, oltre che per attività in cat. A/B, anche per quelle in cat. C. Di norma, solo a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, è rilasciata copia del verbale di visita tecnica per att. di cat. A/B, che comunque viene sempre redatto. Tale richiesta può essere formulata contestualmente anche in sede di sopralluogo e a tal fine sul modello è possibile barrare l’apposita opzione con cui l’interessato formula richiesta di copia del verbale di visita tecnica. La presentazione della SCIA non presuppone l’avvio di un procedimento, trattandosi di comunicazione non contenente istanze e pertanto il Comando non effettua alcuna comunicazione di avvio del procedimento. Il richiedente è in possesso di ricevuta di avvenuta presentazione quale titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai fini antincendio. Per cat. A/B, fermo restando il rispetto del minimo stabilito da disposizioni ministeriali, le attività dovrebbero essere sottoposte a visita tecnica da parte del Comando, secondo le indicazioni ministeriali, compatibilmente con la possibilità di espletamento entro 60 giorni. L’incaricato, effettuato il sopralluogo, redige il verbale di visita tecnica che potrà essere rilasciato all’interessato solo su richiesta. SCIA - esito negativo Per tutte le "attività soggette" (cat. A/B/C), in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività, il Comando può agire secondo 2 possibilità: - Adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi; Il Comando a seguito di visita tecnica, comunica che è stata riscontrata la mancanza di requisiti di sicurezza antincendio per i quali sono impartite prescrizioni. Il responsabile dell’attività è invitato all’adempimento entro il termine di 45 giorni decorsi i quali è effettuata una nuova visita tecnica per accertare il rispetto delle prescrizioni impartite. Per consentire la prosecuzione dell’attività nelle more dell’adeguamento, di norma potrà essere prescritto di adottare eventuali specifiche misure (es. immediata rimozione di eventuali pericoli, restrizioni operative, eventuali ulteriori obblighi gestionali, ecc.). Decorsi i 45 giorni senza alcun riscontro, l’esercizio dell’attività è da considerarsi non regolare dal punto di vista antincendio. In tal caso, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, il responsabile dell’attività è diffidato a regolarizzare quanto prima l’attività e, in caso di luogo di lavoro, potrà essere richiamato quanto comunicato nell’ambito della procedura sanzionatoria prevista dal D.Lgs. n. 758/1994 che avrà il suo specifico iter come previsto. La nota, ai sensi degli artt. 16 co. 5 e 19 co. 3 del D.Lgs. n. 139/2006 è inviata alla Prefettura e al Comune ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza. Ipotesi di reato per omessa presentazione di SCIA o di attestazione di rinnovo Con la revisione del D.Lgs. n. 139/2011 operata dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, in particolare dell’art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività) è stato chiarito che l’omessa presentazione della SCIA o della “richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio” per tutte le attività soggette a controllo VVF (attività di cat. A, B e C del D.P.R. n. 151/2011) è punita con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro. Sono state in tal modo superate quelle controversie che avevano generato interpretazioni anche molto diverse a livello locale tra i vari Comandi dei Vigili del Fuoco e Procure della Repubblica, con l’emanazione di pareri o addirittura sentenze molto contrastanti fra loro. Si fa presente inoltre che, relativamente alla mancata attestazione di rinnovo (per i “luoghi di lavoro”) di cui all’Art. 20 co. 1 del D.Lgs. 139/2006, punita con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582, si può ritenere non applicabile la procedura del D.Lgs. n. 758/1994 per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi sul lavoro. Pertanto anche per i luoghi di lavoro, si ritiene che possa applicarsi, per questi casi, la comunicazione di reato al Pubblico Ministero in base al disposto dell'art. 347 c.p.p. senza avviare la procedura di cui al D.Lgs n. 758/94. Diversamente, la mancata presentazione della valutazione del progetto o della SCIA, per attività che sono anche luoghi di lavoro, costituisce espressa violazione dell’art.64 del D.Lgs. 81/2008 (che rimanda, in primis, all’art.63, il quale rimanda all’Allegato IV, che al punto 4 richiama l’obbligo della valutazione dei progetti e della presentazione della SCIA prima dell’inizio delle attività). Precedenti controversie in merito all’omessa presentazione di SCIA o di attestazione di rinnovo. L’Art. 20 co. 1 del D.Lgs. 139/06 prevedeva che chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del CPI, ometteva di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo era punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582, nel caso di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, come individuate dal D.P.R. n. 151/2011. Secondo l’interpretazione fornita con lett. circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011 “Le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all’art. 20 del D.Lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell’allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA.” In tal modo la mancata presentazione della SCIA era stata equiparata all’omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I., con la precisazione che tali sanzioni penali si dovessero applicare a tutte le “attività soggette” del D.P.R. n. 151/2011 (cat. A/B/C). Secondo alcune interpretazioni e sentenze emesse localmente, l’omessa presentazione della SCIA (e l’omessa attestazione di rinnovo) non assumeva rilevanza penale poiché la stessa non rappresentava un atto amministrativo rilasciato, a richiesta dell’interessato, a seguito di controlli e verifiche della P.A. La SCIA non deve essere richiesta, quindi, né rilasciata né rinnovata. Per questo l’art. 20 del D.Lgs. n. 139/2011 che punisce chiunque ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato, non può essere riferito per analogia anche all’omessa presentazione della SCIA. Quindi la materia, a seguito dell’introduzione della SCIA operata dal D.P.R. n. 151/2011, risultava evidentemente molto controversa ed era stata oggetto di interpretazioni anche molto diverse con l’emanazione di pareri o sentenze contrastanti fra loro. Tali differenze interpretative sono state superate con la revisione del D.Lgs. n. 139/2011 operata dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97. Attestazione di fatti non rispondenti al vero nelle certificazioni e dichiarazioni ai fini della SCIA o rinnovo Le pene previste in tal caso dall’art. 20 co. 2 del D.Lgs. n. 139/06 in caso di attestazione di fatti non rispondenti al vero, sono rappresentate dalla reclusione e multa. Si tratta pertanto di “delitto”, reato più grave di quelli contravvenzionali (puniti con arresto o ammenda) che contraddistinguono in genere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sospensione dell'attività e inadempimento di prescrizioni L’art. 20 co. 3 del D.Lgs. 139/2006, prevede che il Prefetto possa disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi di omessa richiesta di rilascio o rinnovo del CPI. L’art. 19 co. 3 del D.Lgs. 139/2006, prevede, in caso di inadempienze, che i Comandi adottino provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e comunichino al Sindaco e al Prefetto l’esito dei controlli di prevenzione incendi. In talune specifiche circostanze il Prefetto potrà essere chiamato anche all’adozione di provvedimenti di sospensione dell’attività. È da precisare comunque che il potere di sospensione del Prefetto non è vincolato ma ampiamente discrezionale, al fine di consentire, di volta in volta, l’adeguata valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti. Come è stato semplificato l’aspetto “autorizzatorio”
Come sono cambiati i due procedimenti principali
(*) In caso di situazioni complesse il termine poteva essere prorogato al 90° giorno previa comunicazione. SCIA VVF / SCIA amministrativa L'articolo 49, comma 4-bis del Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122 ha introdotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che sostituisce integralmente la disciplina della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA). Con la SCIA è possibile iniziare l'attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine. segue in allegato Collegati |
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