Luoghi a basso rischio in caso di incendio | Decreto 3 Settembre 2021 / Classificazione 2021
Appunti Sicurezza lavoro | ||
30 Novembre 2024 | ||
Salve Visitatore | ||
Luoghi a basso rischio in caso di incendio / Classificazione 2021 ID 14852 | 30.10.2021 / Schema sintesi allegata Scheda di classificazione Luoghi a basso rischio in caso di incendio secondo il Decreto 3 Settembre 2021 (Decreto minicodice PI) in GU del 29 ottobre 2021 n. 259. Previsti aggiornamenti. Decreto 3 settembre 2021 Il decreto Ministro dell’interno 10 marzo 1998 è abrogato dal 29 Ottobre 2022. Allegato I 1. Campo di applicazione 1. Il presente allegato stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio. a) con affollamento complessivo ≤100 occupanti; Nota - Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011. b) con superficie lorda complessiva ≤1000 m2; Nota - Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2. (*) e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; (*) qf= Carico d'incendio specifico [MJ/m2] qf è il valore nominale del carico d’incendio specifico da determinarsi con la formula: [MJ/m2] dove: Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021 Collegati |
||
|
||
è un sito di INVIO NEWSLETTTER Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “Newsletter”. L'Elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter |
||
Certifico Srl 2000-2024 | VAT IT02442650541 |