Laboratori prove e controlli materiali da costruzione / Note Rev. 0.0 2022
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Laboratori prove e controlli materiali da costruzione ID 17267 | 04.08.2022 / In allegato documento completo I laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, sono quelli previsti all’art.59 del D.P.R. n. 380/2001, lettera c-bis (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). L’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti è disciplinata dalla Circolare CSLLPP 03 dicembre 2019 n.633/STC del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale e riguarda i seguenti settori di prova e certificazione: A) Prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura. Immagine - Settori di prova e certificazione Art. 59 Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20) 1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali: a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari di architettura; 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: a) prove sui materiali da costruzione; 3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'. Da Gennaio 2022, da quando il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili sta vagliando le richieste e autorizzando i primi Laboratori, solo i Laboratori Autorizzati possono certificare prove sulle costruzioni esistenti. Vedi Laboratori autorizzati (fonte: sicurnet2) - Gennaio 2022 ... Circolare CSLLPP 03 dicembre 2019 n.633/STC La Legge 14 giugno 2019, n. 55, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 17 giugno 2019, ha modificato l’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, introducendo la possibilità, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di autorizzare con proprio decreto, anche Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti (lettera c-bis). Tale settore di autorizzazione, di nuova introduzione, si affianca ai settori già precedentemente attivi inerenti i laboratori per l’effettuazione: - delle prove sui materiali da costruzione; “Al fine di dare attuazione all’articolo 59, comma 2, lettera c-bis), del testo unico di cui al D.P.R. n. 380/2001, come introdotta dal comma l, lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta specifici provvedimenti”. Le suddette disposizioni danno, quindi, piena attuazione ai principi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, oggi D.M. 17.01.2018, e della relativa circolare applicativa, per le quali la valutazione della sicurezza delle costruzioni non può che realizzarsi mediante un adeguato processo basato sulla conoscenza che deve riguardare, innanzitutto ma non solo, le caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali da costruzione. Al fine di garantire la massima credibilità ai parametri di progetto, non si può prescindere da un sistema di controllo e certificazione, al quale conferire valore di legge. Tale sistema di certificazione della conoscenza dei materiali e delle strutture finora pienamente attuato per le nuove costruzioni, come previsto dal disposto comunitario e dal Regolamento 305/2011 (UE), si completa così anche per i materiali da costruzione già impiegati sulle strutture e le costruzioni esistenti, dando attuazione ai principi di cui al Capitolo 8 delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni. In questa fase, nelle more di una più completa riorganizzazione dell’intero settore, detti criteri faranno riferimento a quanto già disposto per le prove di laboratorio sui materiali da costruzione e sulle terre e sulle rocce, con le già citate Circolari 7617/STC e 7618/STC dell’8 settembre 2010, che da quasi un decennio regolano i relativi settori. Con queste premesse e considerando i richiami di cui all’aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 17 gennaio 2018, relativamente alla caratterizzazione dei materiali strutturali in opera, con la presente si disciplina un settore di primaria importanza nel processo di verifica strutturale per la garanzia d’uso e prestazione del patrimonio edilizio, infrastrutturale e storico esistente. L’autorizzazione ad operare nel settore delle Prove non Distruttive (PnD) sulle strutture esistenti, definendo i requisiti minimi di accesso, prescrive le procedure di gestione delle attività sperimentali e di certificazione, risponde all’esigenza di migliorare l’applicazione delle recenti norme tecniche nel settore dei lavori e delle opere di ingegneria civile al fine di e garantire migliori condizioni di qualità, affidabilità, indipendenza e terzietà nelle attività di prove e certificazione. Tutto ciò in coerenza con il quadro normativo introdotto dall’entrata in vigore dell’aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018, della relativa Circolare applicativa del 21.01.2019 n. 7/C.S.LL.PP., ed ai numerosi provvedimenti attuativi predisposti dal Consiglio Superiore dei LL.PP. (quali Linee Guida ed Istruzioni), di fondamentale rilevanza nel raggiungimento dell’obiettivo di avere opere sicure e di qualità. 1. DISPOSIZIONI GENERALI 1.1 - Campo di applicazione Con riferimento al disposto del comma 2, lettera c-bis), dell’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 nonché alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni, le autorizzazioni disciplinate dalla presente Circolare riguardano i laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti. In particolare l’autorizzazione disciplinata dalla presente Circolare riguarda i seguenti settori di prova e certificazione: - Settore “A”: Prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura; La richiesta di autorizzazione per un laboratorio può riguardare uno o entrambi i settori di applicazione sopra indicati. Il laboratorio potrà, inoltre, facoltativamente chiedere l’estensione dell’autorizzazione alle singole prove o all’intero: - Settore “C”: Prove dinamiche sulle strutture. Ai fini di quanto riportato nella presente Circolare, si definisce laboratorio che effettua le prove in situ ed emette le relative certificazioni l’insieme costituito dal personale, dalle attrezzature e dalle strumentazioni, dai locali così come organizzati dallo specifico sistema di gestione. I laboratori autorizzati per lo svolgimento e la certificazione delle prove di cui alla presente Circolare devono essere in grado di effettuare, documentare e certificare almeno le prove elencate al successivo punto 5 e meglio specificate all’Allegato I della presente circolare ed essere dotati di tutte le apparecchiature ed attrezzature a ciò necessarie, e comunque dell’attrezzatura minima indicata al successivo punto 6 e nell’Allegato II. Sono escluse dal novero delle prove certificabili dai laboratori di cui alla presente circolare tutte quelle relative alle attività specifiche dei laboratori autorizzati ai sensi delle Circolari 7617/STC e 7618/STC del 8 settembre 2010. 1.2 - Soggetto gestore Il soggetto gestore del laboratorio può essere una ditta individuale, una società o un ente pubblico. Sono escluse le ditte individuali e le società i cui soci, i rappresentanti legali o altre figure equivalenti, siano direttamente interessati in attività imprenditoriali di esecuzione di opere di ingegneria civile, nonché in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile, che necessitano di certificazioni ufficiali ai sensi delle disposizioni normative vigenti. 1.3 - Garanzia di Qualità Il laboratorio deve operare in regime di garanzia di qualità dotandosi di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) che sovraintenda all’attività del laboratorio, conforme con la norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità, nonché coerente con la norma EN 17025 per quanto attiene l’organizzazione generale e la gestione della struttura. La conformità del SGQ alla norma UNI EN ISO 9001 deve essere certificata da parte di un organismo terzo indipendente ed accreditato. A tale scopo ogni laboratorio deve dotarsi di un sistema documentato di gestione della qualità, gestito in modo autonomo da personale del laboratorio, appositamente designato, che custodisce detta documentazione ed è responsabile della sua corretta gestione ed implementazione. Il sistema documentato di Gestione della Qualità, che deve fare anche riferimento, per quanto applicabile, anche alla norma EN 17025, deve essere riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente. 2 – DIRETTORE DEL LABORATORIO 2.1 - Requisiti del Direttore Il Direttore del laboratorio deve essere in possesso di laurea in architettura o ingegneria, quinquennale ovvero magistrale, o titolo di studio equipollente, deve essere iscritto all’Albo professionale da almeno dieci anni, nonché essere dotato di specifiche competenze professionali e di esperienza post laurea nello specifico settore dei materiali da costruzione e delle prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti almeno decennale. Il Direttore deve possedere specifiche esperienze e competenze nei seguenti settori: - caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali da costruzione; Al Direttore è inoltre richiesta la certificazione della competenza di “Livello 3”, nelle specifiche metodologie di prova oggetto dell’autorizzazione, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 “Requisiti generali per gli organismi che operano la certificazione delle persone”. L'Organismo di Certificazione dovrà essere dotato di schema di certificazione con riferimento alla norma UNI EN ISO 9712:2012 “Prove non distruttive Il Curriculum vitae, la qualificazione e l’esperienza professionale del Direttore devono essere adeguatamente documentate con riferimento a studi ed attività rientranti nel campo specifico delle prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, per le quali si richiede l’autorizzazione. E’ fatta salva la facoltà, da parte del Servizio Tecnico Centrale, di verificare, in qualunque fase dell’istruttoria, l’effettiva competenza e capacità del Direttore nella gestione ed effettuazione delle attività di prova, in relazione ai compiti previsti al punto 2.2. Qualora da tale verifica emergesse un esito negativo, l’autorizzazione non sarà rilasciata o, se già rilasciata, sarà sospesa o revocata. 2.1.1 – Disposizioni transitorie in merito ai requisiti del Direttore In fase di prima applicazione è consentito, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla pubblicazione della presente Circolare, ottenere e mantenere l’autorizzazione anche nel caso in cui il Direttore del Laboratorio non sia ancora in possesso della suddetta certificazione delle competenze di “Livello 3”, a condizione che il Direttore dimostri in maniera documentata, oltre ai requisiti sopra elencati, il titolo di studio e l’abilitazione all’esercizio della professione, di possedere i seguenti ulteriori requisiti: Il Servizio Tecnico Centrale, sulla base di adeguata documentazione, nonché in sede di visita ispettiva o per tramite di specifici audit eventualmente anche effettuati sul campo, accerta e valuta l’idoneità del soggetto a svolgere la mansione. Ai fini della valutazione, la documentazione da trasmettere al Servizio Tecnico Centrale può includere, ove disponibili: a) riepilogo delle attività svolte (copia delle relazioni di prova firmate); 2.2 - Compiti, mansioni e limitazioni Il Direttore del laboratorio: - sovrintende al funzionamento del laboratorio, così come definito al § 1.1 della presente Circolare, ed all'esecuzione delle prove; Al Direttore è fatto divieto di assumere contestualmente la direzione di più di un laboratorio, salvo diverse autorizzazioni per attività svolte nella stessa sede. Il Direttore può svolgere, compatibilmente con il proprio titolo di studio, attività professionale di progettazione, direzione e collaudo di opere con l’obbligo di non effettuare nel laboratorio del quale è Direttore, prove sui materiali da costruzione per le quali sia richiesta certificazione ufficiale, relative a lavori nei quali lo stesso abbia esercitato funzioni. Il Direttore, in caso di assenza o momentaneo impedimento è sostituito da un soggetto incaricato dal laboratorio purché dotato degli stessi requisiti e sottoposto agli stessi vincoli. 3. PERSONALE La funzionalità del laboratorio deve essere assicurata da personale qualificato, in numero adeguato alle caratteristiche ed ai settori per i quali il laboratorio è autorizzato. L’organico minimo del laboratorio è costituito almeno da: 1) un direttore del laboratorio (§2 della presente Circolare); L’Organigramma del personale del laboratorio deve prevedere la presenza del personale responsabile della gestione del SGQ. Il Direttore tecnico e gli sperimentatori di un laboratorio non possono risultare nell’Organigramma anche di altri laboratori che svolgono le medesime attività, oggetto di autorizzazione ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, salvo diverse autorizzazioni per attività svolte nella stessa sede e fermo restando l’organico minimo di ciascun laboratorio nonché quanto riportato nel capoverso successivo. L’organico medio annuo degli operatori impiegati dovrà trovare ragionevole riscontro con il numero e la tipologia di attività, di prove effettuate e certificate e nel suo numero minimo dovrà essere regolata da rapporti di dipendenza di tipo continuativo a tempo pieno e di durata almeno pari al periodo di vigenza dell’autorizzazione. Il rapporto di lavoro del Direttore potrà essere regolato da un apposito incarico professionale, con impegno almeno pari a 18 ore settimanali, di durata almeno pari al periodo di vigenza dell’autorizzazione. 3.1 - Requisiti ed oneri Il personale addetto alla sperimentazione deve avere una perfetta conoscenza delle procedure di prova e delle modalità di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di acquisizione dei dati. La qualificazione degli sperimentatori dovrà essere documentata da un titolo di studio non inferiore al diploma di secondo grado, ad indirizzo tecnico o scientifico, nonché dall'attività svolta nello specifico settore dei materiali da costruzione e delle prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti almeno quinquennale. Tale esperienza può essere acquisita anche attraverso l’esercizio dell’attività di aiuto-sperimentatore, mediante contratti di formazione o simili. Agli sperimentatori è inoltre richiesta la certificazione della competenza di “Livello 2”, nelle specifiche metodologie di prova oggetto dell’autorizzazione”, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 “Requisiti generali per gli organismi che operano la certificazione delle persone”. L'Organismo di Certificazione dovrà essere dotato di schema di certificazione con riferimento alla norma UNI EN ISO 9712:2012 “Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive” o a documenti equivalenti o successivi nell’ambito del sistema nazionale ed internazionale della normazione tecnica e della certificazione accreditata delle specifiche competenze. Il Curriculum vitae, la qualificazione e l’esperienza degli sperimentatori devono essere adeguatamente documentate con riferimento a studi ed attività rientranti nel campo specifico delle prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, per le quali si richiede l’autorizzazione. Il personale del laboratorio dovrà assicurare, ciascuno per quanto attiene alla propria qualifica, ruolo e competenza, ed in osservanza alle procedure definite nel SGQ, il funzionamento del laboratorio secondo le indicazioni impartite dal Direttore. In particolare, il personale dovrà: - curare lo svolgimento delle prove in situ, secondo il programma e le modalità stabilite dal Direttore; E’ fatta salva la facoltà, da parte del Servizio Tecnico Centrale, di verificare, in qualunque fase dell’istruttoria, l’effettiva competenza e capacità del personale nella effettuazione delle attività di prova, in relazione ai compiti previsti nel presente paragrafo. Qualora da tale verifica emergesse un esito negativo, l’autorizzazione non sarà rilasciata o, se già rilasciata, sarà sospesa o revocata. 3.1.1 – Disposizioni transitorie in merito ai requisiti del personale In fase di prima applicazione è consentito, per un periodo non superiore a 36 mesi dalla pubblicazione della presente Circolare, ottenere e mantenere l’autorizzazione anche nel caso in cui gli sperimentatori non siano ancora in possesso della suddetta certificazione delle competenze di Livello 2”, a condizione che gli sperimentatori stessi dimostrino in maniera documentata, oltre ai requisiti sopra elencati il titolo di studio e l’abilitazione all’esercizio della professione, di possedere i seguenti ulteriori requisiti: - di specifiche competenze professionali e di esperienza nello specifico settore dei materiali da costruzione e delle prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti almeno quinquennale; La valutazione della suddetta competenza verrà effettuata dal Servizio Tecnico Centrale, su base documentale, in sede di visita ispettiva o per tramite di specifici audit eventualmente anche effettuati in campo. Al fine della suddetta valutazione, la documentazione da trasmettere al Servizio Tecnico Centrale deve includere, ove disponibili: a) riepilogo delle attività svolte (copia delle relazioni di prova effettuate e/o firmate); Sempre in fase di prima applicazione è altresì consentito, per un periodo non superiore a 36 mesi dalla pubblicazione della presente Circolare, ottenere e mantenere l’autorizzazione anche nel caso in cui l’organico del laboratorio sia costituito da: 1) un direttore del laboratorio (§2 della presente Circolare); Entro 36 mesi dalla pubblicazione della presente Circolare, ai fini del mantenimento dell’autorizzazione rilasciata al Laboratorio, il Laboratorio dovrà dimostrare che i propri sperimentatori siano in possesso dei requisiti di cui al §3.1 della presente Circolare, inclusa la certificazione delle competenze di “Livello 2”, nonché di possedere un organico minimo almeno pari a quello di cui al § 3 del presente provvedimento. 3.2 - Riservatezza e sicurezza Il personale del laboratorio è tenuto al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti. Il laboratorio per tutte le attività svolte deve garantire il rispetto delle condizioni di terzietà, indipendenza e riservatezza. 3.3 Imparzialità, indipendenza e integrità Il laboratorio ed il suo personale devono essere liberi da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro genere, che possa influenzare la conduzione delle prove. Il laboratorio ed il suo personale non devono essere coinvolti in attività che possano ledere la fiducia nella loro indipendenza di giudizio ed imparzialità nei riguardi delle attività di prova. Deve essere evitata qualsiasi influenza sui risultati degli esami e delle prove da parte di persone od organismi esterni al laboratorio. La remunerazione del personale addetto alle attività di prova non deve dipendere dal numero delle prove eseguite né dai risultati delle stesse. [...] Segue in allegato
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