Valutazione rischi incendio luoghi lavoro 2022 / Schemi applicazione
Appunti Sicurezza lavoro | ||
30 Novembre 2024 | ||
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Valutazione rischi incendio luoghi lavoro 2022 / Schemi ID 17063 | 10.07.2022 / Documento completo allegato La valutazione dei rischi di incendio prevista dal Decreto 3 settembre 2021 (Minicodice) che entra in vigore il 29.10.2022 ed abroga il decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La valutazione dei rischi di incendio con le nuove modalità (2022), è prevista solo per le nuove attività alla data del 29.10.2022 o nei casi di modifiche alle esistenti di cui all’art. 29 c. 3 del D.Lgs. 81/2008. Valutazione dei rischi / Nuove modalità 2022: quando La valutazione dei rischi di incendio con le nuove modalità (2022), è prevista solo per le nuove attività alla data del 29.10.2022 o nei casi di modifiche alle esistenti di cui all’art. 29 c. 3 del D.Lgs. 81/2008. Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.259 del 29.10.2021) Entrata in vigore: 29.10.2022 Art. 1. Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio. Art. 2. Valutazione dei rischi di incendio 1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Art. 3. Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio 1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili. 1. Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Allegato I ... Fig. 1. Valutazione dei rischi di incendio luoghi di lavoro esistenti al 29.10.2022 (*) Il Decreto 3 Settembre 2021 non si applica alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili Fig. 2. Schema di lettura Valutazione rischi di incendio 2022 Fig. 3. Classificazione luoghi a basso rischio in caso di incendio (BRI) Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022 Collegati |
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