Criteri censimento MCA in accordo con la norma UNI 11870:2022
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29 Novembre 2024 | ||
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Criteri censimento MCA in accordo UNI 11870:2022 ID 17107 | 17.07.2022 / Documento completo in allegato Criteri di censimento dei materiali contenenti amianto (MCA) come individuati e definiti dalla norma UNI 11870:2022 “Materiali contenenti amianto - Criteri e metodi per l’individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti”. L’amianto è un agente cancerogeno ampiamente utilizzato in passato in molteplici applicazioni civili e industriali. I materiali contenenti amianto (MCA) sono stati diffusamente utilizzati in Italia fino alla messa al bando e, pertanto, sono ancora oggi rinvenibili in opera in strutture edilizie, macchine e impianti. La legislazione vigente prevede che i MCA vengano individuati, per mettere in atto le misure di prevenzione e protezione dai rischi che ne conseguono. La norma UNI 11870:2022 definisce i metodi di individuazione e i criteri di censimento per i materiali contenenti amianto (MCA) nelle strutture edilizie, negli impianti a servizio degli immobili, nei macchinari e negli impianti afferenti a reti di produzione e distribuzione. L’attività di censimento è resa particolarmente complessa dal fatto che esistono molteplici tipologie di prodotti contenenti amianto. Considerando tutte le implicazioni legate alla mancata individuazione o errata classificazione dei MCA, la norma UNI 11870:2022 propone uno specifico percorso metodologico dedicato all'attività di censimento. In allegato inoltre, in formato .doc compilabile: - Relazione di censimento amianto UNI 11870 (Cap. 9 UNI 11870:2022) Estratto UNI 11870:2022 3 Termini e definizioni Ai fini del presente documento si applicano i termini e le definizioni seguenti. 3.1 addetto al censimento: Tecnico esperto che, operando autonomamente o nell’ambito di un'organizzazione, svolge le attività di censimento dei MCA (punto 3.5) su incarico del soggetto titolato (punto 3.23). 3.2 amianto: Varietà fibrose dei seguenti silicati: - actinolite (n. CAS 77536-6-66-4); NOTA 1. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi: a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4; 3.3 campionamento: Prelievo di una o più porzioni rappresentative del materiale indagato finalizzato alla sua caratterizzazione. 3.4 campione: Porzione di materiale prelevata da una quantità più grande di materiale. 3.5 censimento dei MCA: Attività documentata finalizzata all'individuazione e alla caratterizzazione dei MCA in edifici, attrezzature, macchine e impianti. 3.6 classificazione dei materiali ai fini del rilascio di fibre: Attività documentata finalizzata alla classificazione della natura e dello stato dei materiali in relazione alla possibilità che gli stessi rilascino nell’aria fibre (punto 3.9) di amianto. 3.7 dimensione del campione: Numero di elementi o quantità di materiale che costituisce un campione (punto 3.4). 3.8 fattore di disturbo: Agente chimico, fisico o meccanico in grado di perturbare un MCA (punto 3.14) aumentandone il danneggiamento. 3.9 fibra: Particella che presenta un rapporto lunghezza/diametro (L/D) maggiore o uguale a 3. 3.10 fibre artificiali vetrose (FAV): Fibre sintetiche inorganiche costituite da vetro, roccia, minerali, scorie e ossidi trasformati e caratterizzate da una struttura molecolare amorfa. Nota 1 Nota 2 3.11 indagine ambientale: Indagine condotta in un determinato luogo per individuare e quantificare l’eventuale presenza di fibre (punto 3.9) di amianto aerodisperse. Nota Art. 253 - Controllo dell'esposizione 1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi. 2. Il campionamento deve essere rappresentativo della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. 3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti. 4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996. 5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo. 6. Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti. 7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1. [...] 5 Fasi del censimento dei MCA L’attività di censimento si esercita nelle seguenti fasi: - individuazione dell’addetto al censimento; Le fasi sono schematicamente rappresentate in figura 1. Figura 1 Rappresentazione schematica delle fasi del censimento dei MCA (1) Circostanza che si verifica se nell'ambito del campo di applicazione si può escludere la presenza di materiali suscettibili di contenere amianto o se i materiali che contengono amianto sono già tutti noti. [...] 9 Relazione di censimento amianto 9.1 Esame dei certificati di analisi L'addetto al censimento deve esaminare i certificati di analisi trasmessi dai laboratori di riferimento e, qualora nell'ambito di una porzione di materiale considerata omogenea l'amianto risulti presente solo in alcuni dei campioni prelevati, egli deve, alternativamente: - rivalutare il piano di campionamento; oppure L'addetto al censimento deve inserire nelle conclusioni della relazione di censimento amianto le ragioni della scelta effettuata. 9.2 Redazione del documento L’addetto al censimento deve predisporre e sottoscrivere una relazione di censimento amianto, che deve contenere almeno i seguenti punti: - il riferimento alla presente norma tecnica (UNI 11870); La relazione, in funzione della complessità della situazione rilevata, può inoltre essere integrata con elaborati planimetrici con l’ubicazione dei campioni prelevati e la stima dell’estensione dei MCA rilevati. Appendice A Elenco non esaustivo di MCA (informativa) [...] Segue in allegato Appendice B Modulo di prelievo dei campioni (normativa) La presente appendice specifica le informazioni che devono essere raccolte nel modulo di prelievo dei campioni, che accompagna il campione prelevato. In figura B.1 sono riportate le informazioni minime richieste. La scheda di prelievo deve essere compilata per ciascuno dei tre prelievi che fa parte del campione (vedere punto 7.4.2.6.2). Ulteriori informazioni possono essere concordate tra l'addetto al censimento e il laboratorio di riferimento. Il layout riportato in figura è fornito come esempio, solo a titolo informativo. figura B.1 Modulo di prelievo dei campioni ... segue in allegato Fonti: UNI 11870:2022 Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022 Collegati |
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