Interpello ambientale 30.06.2022 - Indicazioni su disciplina dei sottoprodotti
Appunti Ambiente | ||
29 Novembre 2024 | ||
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Interpello ambientale 30.06.2022 Indicazioni disciplina sottoprodotti ID 17029 | 06.07.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome. Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale) Tutti gli interpelli ambientali Interpello ambientale 30.06.2022 Oggetto: Articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - interpello in materia ambientale in riferimento alla disciplina dei sottoprodotti. QUESITO Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è stato richiesta interpretazione sulla corretta applicazione dell’articolo 184-bis del d.lgs. 152/06 con riferimento al documento “Linee Guida per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico” adottate dalla Regione Lombardia con DGR n. XI/5224 del 13/09/2021. RIFERIMENTI NORMATIVI Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue: - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, e in particolare: a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; - l’art. 184-ter che prevede altresì che, un rifiuto può cessare di essere tale quando è stato sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e criteri specifici da adottare nel rispetto di alcune condizioni: a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Dal confronto delle Linee guida con il quadro normativo sopraesposto emerge quanto di seguito. Il documento elaborato dalla Regione Lombardia e finalizzato alla gestione circolare di alcuni dei principali residui delle attività siderurgiche/metallurgiche presenti sul territorio regionale sia per quanto riguarda la gestione del residuo come sottoprodotto, che come rifiuto da recuperare (EoW) è condivisibile. Si ritiene opportuno tuttavia segnalare alcuni aspetti, strettamente tecnici, del documento che sono stati evidenziati da un esame effettuato da Ispra a seguito di apposita richiesta di supporto tecnico. In particolare, con riferimento alla Scheda analitica per ciascun utilizzo tipico, (pag. 26, nota 3) si legge: “Poiché la scoria sottoprodotto/EoW non rientra nell’ambito dei rifiuti, la norma più appropriata da utilizzare per effettuare il test di cessione è la UNI EN 1744-3 che si applica agli aggregati utilizzati nel settore delle costruzioni, e non la UNI EN 12457 che è esplicitamente riferita ai rifiuti”. Si riporta inoltre quanto specificatamente indicato al punto 8 della norma per la preparazione dei campioni di prova: “Gli aggregati devono essere sottoposti a prova rispettando la granulometria nella quale sono generalmente forniti. I granuli maggiori di 32 mm devono essere frantumati e si deve isolare la frazione 16/32 mm. Questo materiale viene aggiunto al campione in preparazione nella percentuale in cui la frazione maggiore di 32 mm era presente nel campione originale.” Tale valutazione appare condivisibile da punto di vista tecnico-scientifico, ma si deve evidenziare che nel decreto 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso” e negli schemi di regolamento per la cessazione della qualifica dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e da spazzamento stradale è stata prevista l’esecuzione del Test di cessione mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802 e secondo il metodo riportato nell’allegato 3 al decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998 (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2). Nelle Linee Guida della Regione Lombardia, sono indicati (pag. 25) i possibili utilizzi delle scorie nere. In particolare, nel caso dei sottofondi stradali, la granulometria tipica è generalmente compresa tra 0 a 90 mm. L’applicazione della norma tecnica UNI EN 1744-3 richiede che gli aggregati abbiano una granulometria compresa tra 16 e 32mm. Quindi, qualora nell’aggregato vi sia una frazione rilevante inferiore a tale granulometria la norma tecnica UNI EN 1744-3 non potrebbe essere applicata. Tecnicamente potrebbe continuare a trovare applicazione anche per aggregati che contengano frazioni granulometriche sopra ai 2 mm, tuttavia, se l’aggregato contiene frazioni inferiori a tale granulometria, la norma non sarebbe applicabile.[/panel] Fonte: MITE Collegati |
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