Golden power: normativa e note (alla luce del DL 21/2022)
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29 Novembre 2024 | ||
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Golden power: normativa e note alla luce del DL 21/2022 ID 16199 | 24.03.2022 / In allegato documento completo Il Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21 Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (in GU n.67 del 21.03.2022), entrata in vigore del provvedimento il 22 marzo 2022, rafforzata la disciplina del Golden power finalizzata al controllo degli investimenti stranieri in Italia, in considerazione dell’accresciuta strategicità di alcuni settori: dalla difesa a quello della sicurezza, per arrivare ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e al 'cloud' nazionale. Al fine di salvaguardare gli assetti delle imprese operanti in ambiti ritenuti strategici e di interesse nazionale, con il decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21 (convertito con modificazioni dalla legge n. 56 dell’11 maggio 2012), è stata disciplinata la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni. Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 20 maggio 2019), ha introdotto, nel decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, l’articolo 1-bis, che disciplina l’esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 18 novembre 2019) ha esteso l’ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori strategici, coordinandolo con l’attuazione del Regolamento (UE) 2019/452 in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea. Il Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21 Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (in GU n.67 del 21.03.2022), entrata in vigore del provvedimento il 22 marzo 2022, rafforzata la disciplina del Golden power finalizzata al controllo degli investimenti stranieri in Italia, in considerazione dell’accresciuta strategicità di alcuni settori: dalla difesa a quello della sicurezza, per arrivare ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e al 'cloud' nazionale. Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21 Capo I Golden power Art. 24 Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale - Golden power Il decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21 Rispetto alla normativa previgente, il decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21 segna il passaggio da un regime di golden share a un sistema di golden power. Esso consente l’esercizio dei poteri speciali con riguardo a tutte le società che svolgono attività di rilevanza strategica e non più soltanto nei confronti delle società privatizzate. Opera, inoltre, a prescindere dalla titolarità in capo allo Stato di partecipazioni nelle imprese strategiche. Stabilisce, da ultimo, i limiti e le condizioni per l’esercizio dei poteri speciali e, tramite il rinvio ad appositi decreti regolamentari, gli ambiti nei quali essi operano, nonché le relative procedure. La “minaccia di grave pregiudizio” per gli interessi pubblici viene valutata dal Governo tenendo conto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. I poteri di intervento riconosciuti al Governo, diversi a seconda dei casi e da esercitare sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, sono sostanzialmente i seguenti: - opposizione all’acquisto di partecipazioni; Difesa e Sicurezza nazionale L’esercizio dei poteri speciali in tale ambito si basa sulla sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. L’articolo 1, comma 4 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21 prevede che le imprese che svolgono attività di rilevanza strategica nei sopracitati settori sono tenute a notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri un’informativa completa su determinate delibere o atti societari, al fine di consentire il tempestivo esercizio dei poteri speciali da parte del Governo. L’articolo 1, comma 5 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21 prevede che chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale è tenuto a notificarlo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Se l’acquisizione ha ad oggetto azioni di una società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l’acquirente venga a detenere, a seguito dell’acquisizione, partecipazioni superiori a determinate soglie fissate dalla legge. Con il DPCM 6 giugno 2014, n.108 sono state individuate le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Tecnologia 5G L’articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, introdotto dal decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, è relativo all’esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. L’impresa che stipula, a qualsiasi titolo, contratti o accordi aventi ad oggetto l’acquisizione di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti relative ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, ovvero acquisisca, a qualsiasi titolo, componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea, deve pertanto presentare una notifica ai sensi della normativa sul Golden Power. Energia, Trasporti, Comunicazioni e settori rilevanti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452 L’esercizio dei poteri speciali in tale ambito si basa sulla sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al funzionamento delle reti e degli impianti ed alla continuità degli approvvigionamenti. L’articolo 2, comma 2 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21 prevede che debbano essere notificati alla Presidenza del Consiglio dei ministri le delibere, gli atti e le operazioni poste in essere da società che detengono attivi strategici nei settori sopraindicati. L’art. 2, comma 5 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21 prevede che venga notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri anche l’acquisto da parte di un soggetto esterno all’Unione europea di partecipazioni in società che detengono attivi strategici in detti settori, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente nella società. Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 ha ulteriormente ampliato il perimetro delineato dall’articolo 2, inserendo al comma 1-ter il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti anche ai beni ed ai rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori individuati dall’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452. Con il DPR 25 marzo 2014, n. 85 sono stati individuati gli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Il Regolamento che individua i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452 è tuttora in corso di predisposizione. Procedure e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri Con il DPR 19 febbraio 2014 n.35 e con il DPR 25 marzo 2014 n. 86 sono state individuate le procedure per l’attivazione dei poteri speciali, rispettivamente, nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Il Presidente del Consiglio coordina lo svolgimento delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali. A tal fine, con DPCM 6 agosto 2014, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Gruppo di coordinamento interministeriale all’interno del quale siedono rappresentanti della Presidenza stessa e componenti designati dai Ministeri interessati. Con lo stesso DPCM 6 agosto 2014 è stato individuato il Dipartimento per il coordinamento amministrativo quale ufficio responsabile delle attività di coordinamento, delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali e delle attività istruttorie. [...] Relazione al Parlamento in materia di esercizio poteri speciali al 31.12.2020 Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (Golden Power) Ai sensi dell’articolo 3-bis, del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21. L’attività di esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, c.d. Golden Power, disciplinata dal decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, è stata caratterizzata, nel corso del 2020, da profonde trasformazioni. Infatti, tale rilevante funzione pubblicistica è stata interessata da significative modifiche del quadro normativo, che: da un lato, tra l’altro, hanno ridefinito la nozione di strategicità degli asset, riferite a numerosi e diversificati nuovi settori; dall’altro, ha registrato un conseguente incremento esponenziale delle operazioni sottoposte a vaglio governativo, aumentate del 412% rispetto all’anno precedente (dalle 83 notifiche nel 2019, si è giunti, nel 2020, a 342). Una prima esigenza, che ha spinto il legislatore ad integrare la normativa del 2012 e a definire un nuovo modello che circoscrivesse il perimetro delle attività strategiche all’interno del quale esercitare i poteri speciali, è stata la consapevolezza dell’evoluzione tecnologica in atto e del suo impatto sulla società, sulle istituzioni e sull’economia, nonché l’evolversi della natura delle minacce alla sicurezza e all’ordine pubblico emerse nel contesto globale. In secondo luogo, la diffusione della pandemia da Covid-19, nei primi mesi del 2020 - in particolare in Italia, primo paese in Europa e tra i primi paesi al mondo ad esserne colpito - ha reso necessario un tempestivo intervento legislativo, segnatamente con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, volto a fornire sempre maggior tutela a taluni interessi fondamentali a rilevanza generale. Tale esigenza è stata, inoltre, diretta conseguenza (in Italia, come in altri Paesi) dell’erompere di nuove articolate e sistematiche strategie di investimento, anche di tipo asseritamente finanziario, in società europee. Si è reso necessario, pertanto, ricomprendere nella protezione statale anche settori che risultano decisivi per lo sviluppo del “sistema Paese”, ampliandone l’ambito di applicazione anche a livello europeo. Inoltre, il Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio datato 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, entrato in vigore il 10 aprile 2019, ha trovato applicazione a decorrere dall’11 ottobre 2020. Conseguentemente, da tale data, l’Italia, come gli altri Stati membri che dispongono di un meccanismo di screening degli investimenti nei settori strategici, cooperano nel vagliare gli investimenti esteri diretti, oggetto di vaglio a livello nazionale, suscettibili di incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più Stati membri. L’Italia è tra i principali protagonisti nel processo di coordinamento europeo. L’allargamento dei settori sottoposti a valutazione da parte del Governo, di cui al citato Regolamento europeo, ha visto una compiuta definizione da parte del Governo italiano con due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che hanno rispettivamente e puntualmente delineato il perimetro dei settori per i quali sussiste l’obbligo di notifica (DPCM 18 dicembre 2020 n. 179) e ridefinito gli asset ritenuti strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (DPCM 23 dicembre 2020 n. 180). In tale contesto, è stato opportuno intervenire anche sotto il profilo organizzativo e procedimentale. Infatti, mutamenti così significativi hanno richiesto il coinvolgimento di un numero maggiore di Amministrazioni, in virtù delle diverse attribuzioni a ciascuna assegnate, oltre che della riorganizzazione della struttura di coordinamento posta in Presidenza del Consiglio. L’attività di controllo operata dal Governo sulle operazioni che hanno visto coinvolgere gli asset strategici del Paese non si è concretizzata, tuttavia, in un ostacolo agli investimenti esteri. Delle 342 notifiche pervenute, solo in 42 casi il Governo ha esercitato i poteri speciali; peraltro, solo 24 notifiche hanno riguardato operazioni societarie (prevalentemente M&A), mentre 18 hanno avuto ad oggetto la stipula di contratti aventi ad oggetto prodotti e servizi relativi alla tecnologia “5G”. Tutte le 18 notifiche relative alla tecnologia 5G sono state oggetto di esercizio dei poteri con condizioni e prescrizioni e solo in un caso è stato posto il veto. Nei 24 casi in cui i poteri speciali sono stati esercitati, 23 hanno visto l’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, mentre in un solo caso è stato posto il veto all’operazione. A seguito dell’estensione dell’ambito applicativo, anche con misure di carattere provvisorio, le operazioni notificate da soggetti europei ha riguardato circa il 10% delle notifiche presentate, con un successivo esercizio dei poteri in soli 3 casi. Complessivamente, dal 2012 al 31 dicembre 2020, su circa 800 operazioni sottoposte al vaglio del Golden power, il potere di veto è stato esercitato solo in tre casi. Inoltre, l’incremento delle operazioni sottoposte al vaglio del Golden power non è andato a detrimento dell’accountability e delle garanzie procedurali. Per un verso, infatti, in tutti i casi di esercizio dei poteri speciali, è stata data pronta informazione alla Camere. Per l’altro, per qualsiasi esito procedimentale, gli investitori hanno sempre ricevuto un riscontro espresso e all’interno delle stringenti tempistiche (di regola più stringenti rispetto a quelle dei principali Paesi membri dell’UE e della NATO) previste dalla disciplina normativa. La necessità di rendere competitivo il Paese, anche grazie all’attrazione di investimenti esteri, orientando a questi scopi le politiche pubbliche, richiede opportuni strumenti di valutazione, sulla base delle diffuse tendenze mondiali. Infatti, mentre nel 2009 meno di due terzi dei Paesi membri dell'OCSE disponeva di meccanismi di revisione degli investimenti per proteggere i loro interessi essenziali in materia di sicurezza, la quota è attualmente dell'87% e continua a crescere. Per cui, al contrario, proprio il rafforzamento dei profili di sicurezza e di tutela dei presidi nazionali strategici, accompagnato da un clima regolatorio favorevole agli investimenti, può considerarsi un efficace strumento di attrattività per gli investitori stranieri. Normativa Decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21 Decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105 DPCM 6 giugno 2014, n.108 DPR 19 febbraio 2014 n.35 DPCM 23 dicembre 2020 n. 180 DPCM 18 dicembre 2020 n. 179 DPR 25 marzo 2014 n. 86 Regolamento (UE) 2019/452 DPCM 6 agosto 2014 Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21 Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (in GU n.67 del 21.03.2022) [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
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