Riconversione e incremento efficienza energetica impianti serricoli / Note Maggio 2022
Appunti Ambiente | ||
29 Novembre 2024 | ||
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Riconversione e incremento efficienza energetica impianti serricoli ID 16563 | 05.05.2022 / Note allegate - Atteso Decreto MITE/MIPAAF La Legge 27 aprile 2022 n. 34 di conversione del Decreto-Legge 1 marzo 2022 n. 17 introduce, con l'Art. 11-bis, un piano per la riconversione e incremento dell’efficienza energetica degli impianti serricoli al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente reimpiego. E' previsto l'emanazione di un Decreto MITE/MIPAAF entro 60 giorni dell'entrata in vigore della Legge 27 aprile 2022 n. 34 (entrata in vigore 29 Aprile 2022 - previsione DM 28 giugno 2022), nel quale è predisposto un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici. Decreto-Legge 1 marzo 2022 n. 17 / Convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34 Art. 11-bis. Riconversione e incremento dell’efficienza energetica degli impianti serricoli 1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente reimpiego, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici. 2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità: a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell’adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l’agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonché dell’aggiornamento in materia di sicurezza; 3. Il decreto di cui al comma 1 individua le forme e le modalità per il raccordo tra le finalità di cui al presente articolo e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comparto agricolo, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l’agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare. 4. All’attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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