Linee guida Direttore dei lavori / Direttore dell'esecuzione
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Linee guida Direttore dei lavori / Direttore dell'esecuzione ID 16456 | 21.04.2022 / Documento allegato L’attività del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione per l’attuazione di lavori, servizi e forniture. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15.5.2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 Marzo 2018 contenente le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione. Con l’Approvazione delle linee guida, sono dunque oggi regolamentate le modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione. Il decreto entrato in vigore il 30 maggio 2018 abroga contestualmente gli articoli dal 178 al 210 del DPR n. 207 del 5.10.2010. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico contabile dell’esecuzione dei lavori dei contratti di appalto pubblici le stazioni appaltanti individuano prima dell’avvio delle procedure di affidamento, un direttore dei lavori. L’art. 2 delle linee guida regolamenta, per il contratto di appalto di lavori, il rapporto tra il direttore dei lavori e la figura del Responsabile del Procedimento, il ruolo del direttore dei lavori anche come Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori nell’ambito della normativa sulla sicurezza. Nel dettaglio il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio relativamente a: indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, ordine da seguirsi nella loro esecuzione quando ciò non sia regolato dal contratto, periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere, periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle lavorazioni. Al direttore dei lavori spetta, nell’ambito delle disposizioni di servizio ricevute dal RUP, l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in relazione ad aspetti tecnici ed economici di gestione dell'appalto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine all'esecuzione dell'intervento relativamente al controllo tecnico, contabile, amministrativo. La giurisprudenza ha osservato come il concetto di lavoro pubblico sia tale qualora l’attività dell’appaltatore comporti un’azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica. Ciò prevede l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali nuovi, aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale. Viceversa, qualora tali azioni non si traducano in una creazione o significativa modificazione dello stato fisico del bene, l’attività si configura come prestazione di servizi. Gli appalti pubblici di servizi e di forniture sono controllati dal Direttore dell'Esecuzione (DE). L'incarico di DE è, di norma, ricoperto dal RUP. Qualora non vi sia tale coincidenza, la stazione appaltante, su proposta del RUP, nomina il DE individuato tra personale della stazione appaltante titolare del contratto o di altre stazioni appaltanti, mediante stipula di apposite convenzioni, professionisti esterni individuati con le modalità previste dall’art. 31, comma 8 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016. Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP disposizioni relativamente a istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura, la periodicità, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, della presentazione di un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DE opera in autonomia in ordine al coordinamento, a direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti) 1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, e' diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualita' delle prestazioni. 2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che puo' essere coadiuvato, in relazione alla complessita' dell'intervento, da uno o piu' direttori operativi e da ispettori di cantiere. 3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, e' preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinche' i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita' al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilita' del coordinamento e della supervisione dell'attivita' di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita' dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita' ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonche': a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita' da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attivita' direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; 5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformita' delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore e' ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita' in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonche' durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attivita' direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualita' del fornitore; 6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, puo' nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto. SOMMARIO Ordine degli Ingegneri di Torino / Ing. Guido Caposio
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