Radiazioni Ionizzanti | Correlazione D.lgs 101/2020 e D.lgs 81/2008
ID 11370 | Rev. 1.0 del 17.02.2022
Il Documento analizza, in maniera schematica, il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 (attuazione Direttiva 2013/59/EURATOM) in relazione ai riferimenti ed ai richiami al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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Rev. 1.0 del 17.03.2022
- Aggiornati articoli Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101a seguito delle modifiche normative disposte dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 (Conversione DL 21 ottobre 2021, n. 146)
- Inseriti link articoli TUSSL.
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Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina:
- la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
- la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.
In particolare le disposizioni del decreto si applicano:
- alle spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche;
- alla costruzione, all’esercizio e alla disattivazione degli impianti nucleari civili;
- alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;
- alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all’uso, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all’importazione nell’Unione europea e all’esportazione dall’Unione Europea di materie, materiali e sorgenti radioattivi;
- alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);
- alle attività umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare:
- al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all’esposizione del personale navigante;
- alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;
- all’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all’esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza o di un’attività umana del passato;
- alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori;
- alle esposizioni mediche;
- alle esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico.
Per quanto non diversamente previsto dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 180 Definizioni e campo di applicazione decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attivita’ comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia.
Estratto
Tabella correlazione D.lgs 101/2020 e D.lgs 81/2008
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Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101
Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
Radiazioni ionizzanti: quadro normativo
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