VAS - VIA | Specifiche tecniche e modulistica 2022
ID 16001 | 08.03.2022 / In allegato tutte le specifiche tecniche e modulistica agg. 08.03.2022
In allegato specifiche tecniche e modulistica procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in formato .doc/pdf. Raccolta Documenti all'08 marzo 2022 _______
TITOLO II LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Art. 11 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Modalita' di svolgimento
1. La valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita' procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18: a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita' limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3 bis; b) l'elaborazione del rapporto ambientale; c) lo svolgimento di consultazioni; d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; e) la decisione; f) l'informazione sulla decisione; g) il monitoraggio. 2. L'autorita' competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilita' ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei: a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilita' delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6; b) collabora con l'autorita' proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonche' l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalita' di monitoraggio di cui all'articolo 18;. c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonche' sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie. 3. La fase di valutazione e' effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa e' preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. 4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni. 5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
TITOLO III LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
ART. 19 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Modalita' di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA
1. Il proponente trasmette all'autorita' competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformita' a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonche' copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33. 2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorita' competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, puo' richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. 3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, l'autorita' competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. Contestualmente, l'autorita' competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet. 4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse puo' presentare le proprie osservazioni all'autorita' competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata. 5. L'autorita' competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi. 6. L'autorita' competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorita' competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale e' prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione e', altresi', pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente. Nel medesimo termine l'autorita' competente puo' richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilita' del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente puo' richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a ((quarantacinque)) giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. 7. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Ai fini di cui al primo periodo l'autorita' competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica. 8. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda. 9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015. 10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente. 11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni. 12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche' i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di tale attivita' da parte dell'autorita' competente, sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque. ...
Dettaglio Specifiche tecniche e modulistica allegata:
Specifiche tecniche
01. Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 02. Struttura Elenco elaborati 03. Programma per la Generazione dell'Elenco elaborati precompilato (GELAB) 04. Struttura dati territoriali georiferiti in formato SHP 05. Guida alla compilazione dei metadati di dati territoriali georiferiti 06. Format metadati per i dati territoriali georiferiti
Modulistica - Valutazione Ambientale Strategica
07. Istanza di verifica di assoggettabilità alla VAS (art.12 D.Lgs. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 08. Istanza di Valutazione Ambientale strategica - Fase di Scoping (art.13 comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 09. Avvio consultazione sulla proposta di piano/programma, rapporto ambientale e sintesi non tecnica - VAS (artt.13 comma 5 e 14 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 10. Avviso al pubblico - VAS (art.14 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
Modulistica - Valutazione Impatto Ambientale
11. Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (art.19 D.D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 12. Lista di controllo per la verifica di assoggettabilità a VIA (art.19 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 13. Richiesta di valutazione preliminare (art.6, comma 9 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 14. Lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 15. Lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) - Impianti eolici 16. Richiesta di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA (art.20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 17. Richiesta di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (Art.21 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 18. Istanza di VIA (art.23 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 19. Lista di controllo per la VIA (art.23 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 20. Modulo Avviso al pubblico - VIA (art.24 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 28 kB Documento word 21. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale (art.27 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 22. Avviso al pubblico - Provvedimento unico in materia ambientale (art.27 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 23. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (valore delle opere e pagamento oneri istruttori) 24. Estratto del provvedimento di VIA da pubblicare in GU (per i procedimenti di VIA avviati prima del 16 maggio 2017) 25. Istanza di Verifica dell'Ottemperanza (art.28 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
Modulistica - Valutazione Impatto Ambientale (Legge Obiettivo)
26. Istanza di VIA Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016; artt.165 e 183 del D.Lgs.163/2006) 27. Avviso al pubblico - VIA Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016; art.183 del D.Lgs.163/2006) 28. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (valore delle opere e pagamento oneri istruttori) - VIA Legge Obiettivo 29. Istanza di Verifica dell'Ottemperanza Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016; artt.166 e 185 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) 30. Istanza di Variante Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016; art.169 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)
Specifiche tecniche
31. Decreto direttoriale n.311 del 10/10/2019 - Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale 32. Decreto direttoriale n.86 del 15/03/2016 - Definizione della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di AIA di competenza statale, con specifico riferimento alla presentazione delle informazioni necessarie al fine del riesame ex articolo 29-octies, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 33. Guida alla compilazione della modulistica - 2016 34. Guida alla predisposizione della domanda di autorizzazione integrata ambientale in formato digitale - 2016 35. Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate 36. Guida alla compilazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale - 2006
Modulistica - Autorizzazione Integrata Ambientale
37. Domanda di autorizzazione integrata ambientale 38. Scheda A - Informazioni generali 39. Scheda B - Dati e notizie sull’installazione attuale 40. Scheda C - Dati e notizie sull’installazione da autorizzare 41. Scheda D - Applicazione delle bat ed effetti ambientali della proposta impiantistica 42. Scheda E - Attuazione delle prescrizioni aia e piano di monitoraggio e controllo 43. Guida alla compilazione ...
Fonte: VIA
Info e download
Collegati: TUA | Testo Unico Ambiente Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104
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