Il Consulente prodotti fitosanitari
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28 Novembre 2024 | ||
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Il Consulente prodotti fitosanitari ID 15832 | 22.02.2022 / Documento di approfondimento in allegato La figura del Consulente prodotti sanitari è stata istituita dal Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150 attuazione della direttiva 2009/128/CE di cui all’Art. 8 ed è definito come “persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi” (Art. 3. comma g)). Il Consulente prodotti sanitari: attività Tutti coloro che intendono svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari di cui all’art. 18 del D.Lgs. 150/2012, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi devono essere in possesso di idoneo certificato di abilitazione alla consulenza. Il certificato di abilitazione alla consulenza rappresenta un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell'ambito di progetti o di specifiche misure incentivate dalle Regioni (P.S.R.: misure agroambientali, agricoltura biologica). Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l'attività di consulenza. La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari nonché del certificato di abilitazione alla vendita. Il certificato di abilitazione alla consulenza dei prodotti fitosanitari può essere rilasciato solo a coloro che: Direttiva 2009/128/CE / Direttiva pesticidi Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309/74 del 24.11.2009) Attuazione Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150 Definizione di pesticida: Fig. 1 - Definizione di pesticida Premessa A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti. Il Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recepisce la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. Per l’attuazione di tale direttiva sono stati definiti Piani di Azione Nazionali (PAN) per stabilire gli obbiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Il Piano di Azione, adottato in Italia con Decreto 22 Gennaio 2014 (In attesa del nuovo quinquennale),promuove pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari maggiormente sostenibili e fornisce indicazioni per ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole, nelle aree extra agricole (aree verdi urbane, strade, ferrovie, ecc..) e nelle aree naturali protette e definisce anche i criteri per il rilascio dei Certificati di abilitazione alla consulenza. Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150 / Consulente prodotti fitosanitari (pesticidi) ... Art. 7. Formazione 1. La formazione è finalizzata a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull’impiego dei prodotti fitosanitari siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie elencate nell’allegato I. 1. A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un’attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti. [...] Decreto 22 Gennaio 2014 / Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari A.1.3 - Certificati di abilitazione alla consulenza Rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell’ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalle Regioni e Province autonome. L’attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all’interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Sono esclusi, inoltre, ricercatori universitari, enti di ricerca, nonché i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari. Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l’attività di consulenza. Su richiesta, il certificato di abilitazione all’attività di consulente deve essere esibito agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari. Allo scopo di facilitarne l’individuazione, le Regioni e le Provincie autonome possono rilasciare lo specifico certificato anche sotto forma di badge che deve essere mostrato dal consulente ai fini dell’identificazione. La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all’attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari. [...] Consulente fitosanitario e agronomo Sin dalla sua nascita è stata una figura discussa. L'Ordine degli Agronomi, il Collegio dei Periti Agrari e quello degli Agrotecnici hanno reagito attraverso delle azioni legali, facendo ricorso. Ritenevano, infatti, che l'iscrizione all'ordine o al collegio rappresentasse di per sé un requisito per avere automaticamente l'abilitazione da consulente. Il ricorso non è stato accolto e la norma non è stata modificata. Il motivo per cui un professionista anche iscritto all'albo di riferimento non può esercitare in automatico la funzione del consulente è anche legato al percorso formativo. È, infatti, possibile diventare agronomi senza affrontare i temi specifici della difesa delle colture. I singoli stati europei hanno recepito la direttiva 2009/128/CE in maniera diversa su alcuni aspetti. La maggior parte degli stati europei, tra cui l'Italia, non ha creato questo vincolo o meglio ha previsto che un'azienda non è obbligata ad avere il consulente se a livello territoriale le istituzioni pubbliche preposte predispongono dei bollettini tecnici periodici che danno indicazioni sulle tecniche di difesa che riguardano le principali colture sul loro territorio. [...] segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
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