Linee operative organizzazione pulizia e mantenimento efficienza di indumenti DPI
Appunti Sicurezza lavoro | ||
28 Novembre 2024 | ||
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Linee operative pulizia e mantenimento efficienza di indumenti DPI Buona Prassi validata MLPS In materia di pulizia e mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti di lavoro DPI, si ritiene opportuno richiamare parte di quanto riportato nella Circolare n. 34 del 29 aprile 1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Con le linee guida elaborate in collaborazione con i ministeri del Lavoro, della salute e l’Ispesl, le parti sociali Assosistema e Femca cisl, filtea cgil, uilta uil hanno inteso offrire alle imprese tutte le informazione di base per una corretta fornitura e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale. In materia di pulizia e mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti di lavoro DPI, si ritiene opportuno richiamare parte di quanto riportato nella Circolare n. 34 del 29 aprile 1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: In via generale, qualora gli indumenti sono o possano essere contaminati da agenti chimici, cancerogeni o biologici, nel caso che si provveda alla loro pulizia all’interno dell’azienda, il datore di lavoro dovrà tener conto dei rischi connessi con la manipolazione ed il trattamento di tali indumenti da parte dei lavoratori addetti e pertanto dovrà applicare le stesse misure di protezione adottate nel processo lavorativo; se viceversa, si sceglie un’impresa esterna, il datore di lavoro, come già ricordato, responsabile delle buone condizioni igieniche e dell’efficienza di tali DPI, efficienza che un’errata pulizia potrebbe pregiudicare, deve preventivamente assicurarsi che l’impresa stessa abbia i requisiti tecnici professionali sufficienti allo scopo e curare che tali indumenti vengano consegnati opportunamente imballati, ed evitare i rischi di contaminazione esterna. Introduzione Linea guida validata "Buona Prassi" MLPS 2012 D.Lgs. 81/2008 / Buone Prassi v) "buone prassi": soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli -Organismi paritetici- di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; 8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente; Collegati |
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