Interpello ambientale 14.01.2022 - Messa in sicurezza permanente di matrici contaminate (Misp)
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28 Novembre 2024 | ||
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Interpello ambientale 14.01.2022 - Messa in sicurezza permanente (Misp) ID 15705 | 09.02.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale Nota del ministero della Transizione ecologica 14 gennaio 2022, n. 3866 Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Messa in sicurezza permanente di matrici contaminate (Misp) Istante: Provincia di Verona. Interpello ambientale Nota del ministero della Transizione ecologica 14 gennaio 2022, n. 3866 Oggetto: interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Messa in sicurezza permanente di matrici contaminate (Misp) Istante: Provincia di Verona. La Provincia di Verona, per tramite dell’interpello in oggetto, acquisito agli atti del Ministero in data 13 novembre 2021 al prot. 130080, ha premesso che, dalla lettura dell’art. 240 comma 1 lett. o) del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, si evince che: 2) Deve garantire l’isolamento delle matrici ambientali contaminate dalle matrici limitrofe. Tale isolamento deve essere definitivo, vale a dire conclusivo e persistente nel tempo, e idoneo a garantire in via definitiva un elevato livello di sicurezza. L’integrità e l’efficacia degli apprestamenti posti in essere secondo i suddetti criteri devono essere verificate sia nella fase esecutiva che in quella post-operam, tramite piani di monitoraggio e controllo, individuando per il sito gli usi compatibili con le opere realizzate e prescrivendo, all’occorrenza, limitazioni d’uso. Rispetto ai principi sopra elencati, la Provincia di Verona opina come la norma di cui all’art. 240 comma 1 lett. o) TUA sarebbe chiara nel definire la MISP come un intervento Tanto premesso, la Provincia riferisce come siano sorte difficoltà nel procedere all’analisi comparativa tra le diverse tecniche disponibili, con particolare riferimento alla fattibilità economica delle varie opzioni possibili, non poggiando tale analisi su parametri oggettivi e non essendo evidentemente possibile ottenere informazioni certe in merito Ad ogni buon conto, una volta ritenuta ammissibile la MISP, la verifica di conformità del progetto ai canoni normativi incontra notevoli criticità, atteso che ci si trova ad esaminare progetti che divergono nelle proposte tecniche dei sistemi di isolamento delle matrici ambientali. E’ dunque fondamentale, illustra ancora la Provincia di Verona, addivenire alla corretta interpretazione da assegnare in concreto al concetto di “isolamento” delle matrici Ulteriore problematica connessa all’esame dei progetti di MISP è anche quella del principio di definitività delle opere, stante che sovente si è al cospetto di progetti che prevedono, di contro, la futura manomissione, totale o parziale, delle opere di MISP realizzate. Ciò, peraltro, anche sulla base della considerazione che l’effettuazione di tali interventi potrebbe andare ad impingere sull’analisi di rischio, che si basa, come noto, sul principio secondo cui è necessaria la sua revisione in tutti i casi in cui vi sia una variazione nelle valutazioni effettuate in occasione dell’espletamento della procedura. Alla luce di quanto precede, la Provincia di Verona, in sede di interpello, ha formulato i seguenti quesiti: 1) Quali possano essere i riferimenti tecnici ed oggettivi per la valutazione della non sostenibilità economica delle possibili tecnologie di bonifica applicabili, che dovrebbero essere privilegiate rispetto alla MISP; Letti i quesiti, può replicarsi nei termini che seguono. In premessa, deve osservarsi che la MISP: 1) può essere selezionata, in conclusione di un accurato processo di valutazione delle diverse opzioni di ripristino applicabili, solo qualora le tecniche di bonifica dovessero risultare meno efficaci, non sostenibili economicamente ovvero non compatibili con la prosecuzione delle attività produttive già in esercizio sul sito, con la dovuta specificazione che l’analisi costi-benefici non può essere parametrata sulla base delle disponibilità economiche del soggetto obbligato, ma deve essere ancorata alla oggettiva impossibilità, da valutare caso per caso, a seguito di idonea istruttoria tecnica, di addivenire alla bonifica della matrice contaminata; L’integrità e l’efficacia degli apprestamenti posti in essere secondo i suddetti criteri devono essere verificate sia in fase esecutiva che di post-operam tramite piani di monitoraggio e controllo e devono essere scelti per il sito utilizzi compatibili con le opere realizzate, prescrivendo all’occorrenza limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. Rispetto ai principi sopra elencati, appare evidente, come ha osservato Codesta Provincia, come il Legislatore abbia assegnato alla MISP, che si configura come un intervento di mero confinamento della contaminazione, un ruolo di “extrema ratio”, cui è possibile ricorrere solo una volta verificata la concreta impossibilità, in base ai criteri poc’anzi richiamati, di optare per interventi di bonifica, che portano al reale ed effettivo risanamento dell’area contaminata. Al contempo, va osservato che ulteriori indicazioni sulla MISP si rinvengono all’Allegato 3 al succitato Titolo V, cui si rimanda per brevità. Vi è da dire che questa Amministrazione non può che confermare la validità dell’approccio sovra descritto, stante che non vi è dubbio che il principio di definitività delle opere, correttamente richiamato, e sottolineato anche dal legislatore delegato, non possa che assumere carattere cogente. 3) In questo senso, non può che concordarsi come, per addivenire all’“isolamento” delle matrici contaminate, non solo occorra che il progetto di MISP preveda l’interruzione dei Sotto concorrente profilo, si conferma integralmente l’assunto secondo cui l’analisi di rischio debba essere eseguita rispetto alla situazione attuale, restando tuttavia necessario prevedere una valutazione di rischio integrativa in caso di mutamento della destinazione e/o di utilizzo del sito. Alla luce delle superiori considerazioni, deve rappresentarsi che i progetti di MISP che si basino su valutazioni di non trasportabilità della contaminazione o di altra natura, e che prevedano una separazione tra matrici incompleta, non idonea a garantire l’isolamento effettivo della/e matrice/i interessata/e, da attuarsi in aree ad accesso indiscriminato e Se del caso, la mera interruzione dei percorsi, in mancanza di isolamento definitivo potrebbe essere ricondotta alla messa in sicurezza operativa, ma solo nell’ipotesi in cui gli interventi siano riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 240 comma 1 lett. n) del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Analoghe conclusioni devono essere rassegnate in merito ad interventi di isolamento che non rivestano il carattere di definitività e/o che non garantiscano un elevato livello di sicurezza. L’applicazione concreta delle norme di cui al Titolo Quinto della Parte Quarta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e dei principi che ne conseguono è rimessa all’Amministrazione competente, chiamata a svolgere valutazioni, anche di natura tecnica, che possono condurre ad esiti differenti alla luce delle specificità che caratterizzano le fattispecie di volta in volta esaminate. 4) Da ultimo, in caso di manomissione anche parziale degli interventi di MISP realizzati, come correttamente osservato anche dalla Provincia interpellante, è necessario provvedere ad una nuova valutazione del rischio, finalizzata a verificare se vi sia necessità di effettuare ulteriori opere, alternativamente di MISP o bonifica. La presente, per i profili di competenza della Direzione per il Risanamento Ambientale e fermi restando gli eventuali, ulteriori avvisi delle altre Direzioni per i rispettivi profili di competenza. Ad ogni buon conto, si specifica che lo strumento dell’interpello ambientale ha una valenza di carattere generale che non risponde alla specificità dei casi rappresentati
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
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