D.L. 6 Novembre 2021 n. 152 | Agg. Legge di conv. 233/2021 - Gestione fine vita impianti fotovoltaici
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28 Novembre 2024 | ||
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D.L. 152/2021 | Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici ID 15339 | 02.01.2022 / Modifiche Decreto RAEE Il Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152 (GU n.265 del 06.11.2021), attuazione PNRR Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, in GU n.265 del 06.11.2021 ed in entrata in vigore il 07 novembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233 (GU n.310 del 31.12.2021 - SO n. 48) dispone, all'articolo 19, modifiche ed abrogazioni al Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (in GU n.73 del 28.03.2014 - SO n. 30). Nel dettaglio: Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152 convertito dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233 (in rosso le modifiche introdotto dalla Legge Conversione) Art. 19. Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici 1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all’articolo 24 -bis , comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all’articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. I soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all’importo della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione dell’articolo 40, comma 3, del presente decreto»; 1 -bis. Al fine di garantire la completa razionalizzazione delle disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico, all’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «pannelli fotovoltaici» sono inserite le seguenti: «domestici e professionali non incentivati» e le parole: «fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono soppresse; ... Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49 / Decreto RAEE Testo Articoli 24-bis e 40 comma 3, così come modificati dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233, in vigore dal 1° gennaio 2022. Art. 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico). Art. 40 comma 3 Disposizioni transitorie e finali 3. Il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, avviene secondo le modalita' definite agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1. Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)". Per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi decreti e delibere attuativi, al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia, viene restituita al detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di nuovi pannelli, la responsabilita' ricada sul produttore. In caso contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi trattenuti. Il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica, definisce il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalita' operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.
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