Decreto 29 gennaio 2021 / Consolidato 2022 CAM servizi di pulizia e sanificazione PA
ID 12896 | Update 26.01.2022
In allegato testo consolidato 2022 del Decreto 29 gennaio 2021 CAM servizi di pulizia e sanificazione PA, con le modifiche apportate dal Decreto 24 settembre 2021 (in rosso). ________
Decreto 29 gennaio 2021 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.
(GU n.42 del 19.02.2021)
Entrata in vigore: 19.06.2021 ________
02.10.2021 Decreto 26 gennaio 2021
Il Decreto 29 gennaio 2021 è stato modificato dal Decreto 24 settembre 2021 (GU n.236 del 02.10.2021) ________
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture: a) servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile; b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici; c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici; d) detergenti per l’igiene personale; e) prodotti in tessuto carta per l’igiene personale. 2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 2, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture: a) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed altri ambienti ad uso sanitario.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) servizio di pulizia di edifici ed ambienti ad uso civile: attività di rimozione dello sporco dalle superfici, inclusa la sanificazione laddove appropriato, svolta secondo determinate procedure ed essenzialmente mediante l’uso di soluzioni detergenti e di altri prodotti ausiliari, con o senza l’ausilio di macchine. Tale attività è destinata a tutti gli ambienti interni ed esterni di edifici ad uso civile, ai treni, agli aeromobili, ai natanti, e agli ulteriori edifici o ambienti ad essi assimilabili (quali, ad esempio, caserme, case-famiglia, strutture detentive); b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici: detergenti multiuso, per pavimenti ed altre superfici, per finestre, per servizi sanitari e per le cucine da usare nelle pulizie effettuate in maniera continuativa; c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici: prodotti ceranti, agenti impregnanti e protettivi, incluse le cere metallizzate; deceranti e decappanti; prodotti per moquette e tappeti; detergenti acidi forti per pulizie straordinarie; detergenti sgrassanti forti per pulizie straordinarie; prodotti di manutenzione dei mobili; prodotti di manutenzione per cuoio/pelle; prodotti per la manutenzione dell’acciaio inox; disincrostante per cucine e lavastoviglie; detersolventi; smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti da usare nelle pulizie più profonde effettuate a cadenze prestabilite e nelle pulizie straordinarie svolte occasionalmente; d) detergenti per l’igiene personale: saponi, sia in forma liquida che solida; e) prodotti in tessuto carta per l’igiene personale: carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli da usare per l’igiene personale; f) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario: attività di pulizia e successiva o contestuale attività di riduzione e controllo dei microrganismi patogeni svolta anche mediante l’uso di disinfettanti secondo specifici protocolli stabiliti dalla struttura destinataria o stabiliti in condivisione con essa, in modo tale da garantire gli idonei livelli di qualità microbiologica.
Art. 3. Abrogazioni e norme finali
1. Il decreto 24 maggio 2012 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il decreto 18 ottobre 2016 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 novembre 2016, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ...
Info e download Testo consolidato CAM
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