Classificazione Zone Covid-19 - Anno 2022 | Rev. 1.0 del 16.01.2022
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28 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Classificazione Zone Covid-19 / Anno 2022 ID 15398 | Rev. 1.0 del 16.01.2022 / Documento completo in allegato Il Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche, pubblicato nella GU n.175 del 23.07.2021 e convertito con modificazioni in legge 16 settembre 2021 n. 126 (in GU n.224del 18.09.2021), sostituendo l’art. 16-septies del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ha stabilito che, per quanto riguarda la classificazione delle zone COVID-19, i due parametri principali sono:1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19, Pertanto: Si resta in zona bianca Le Regioni restano in zona bianca se: a. l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; 1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento; Oppure 2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento. Da bianca a gialla È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla a. l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento; 1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; oppure 2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento. Da giallo ad arancione È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla Da arancione a rosso Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento; Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105 Art. 2 Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 c) il comma 16-septies e' sostituito dal seguente: «16-septies. Sono denominate: a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori alternativamente: Classificazione zone COVID-19 al 17.01.2022 Ordinanze Ministero della Salute Dal 17.01.2022 - Ordinanza Ministero della Salute 14 gennaio 2022 Dal 10.01.2022 - Ordinanza Ministero della Salute 7 gennaio 2022 Dal 02.01.2022 - Ordinanza Min. della Salute 31 dicembre 2021 In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal Decreto-Legge 07 Gennaio 2022 n. 1) e alle ordinanze del Ministro della Salute, dal 10 gennaio 2022, si applicano le misure previste: - per la zona bianca a Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria; Si precisa che le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive. Immagine 1 - Zone COVID-19 al 17.01.2022 [...] Tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” / colore della zona dal 10 gennaio 2022 [...] Segue in allegato Misure valide su tutto il territorio 1. Norme sulla quarantena 1. Norme sulla quarantena Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi: - alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno; A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza. Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno. Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno. Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche. 2. Mascherine (dispositivi di protezione delle vie respiratorie) L’obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) è valido su tutto il territorio nazionale. I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all’aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus). L’obbligo non è comunque previsto per: - bambini sotto i 6 anni di età; Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso: - mentre si effettua l’attività sportiva; Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore. È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi. La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni: - per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati; Le mascherine chirurgiche - o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore. In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.[/panel] ... Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022 Matrice revisioni
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