UNI 11843:2021 Verifica conformità beni/servizi acquistati operatori gestione rifiuti / Modelli verbali collaudo
Appunti Normazione | ||
28 Novembre 2024 | ||
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UNI 11843 Verifica conformità beni/servizi acquistati operatori rifiuti ID 15442 | 14.01.2022 In allegato: Disponibile estratto della norma, ed elaborati, in accordo con la stessa norma UNI 11843:2021, 2 Modelli di Verbali di collaudo amministrativo/tecnico da personalizzare ed integrare al caso specifico. La nuova norma UNI 11843:2021 di Dicembre 2021 è la prima norma UNI che fornisce procedure e strumenti per la verifica della conformità beni/servizi acquistati dagli operatori gestione rifiuti. In relazione ai contenuti della norma sono stati elaborati 2 Modelli di Verbali collaudo amministrativo e tecnico da utilizzare da parte degli operatori gestione rifiuti nella fase successiva all'aggiudicazione di una fornitura, prima della messa in servizio del bene. UNI 11843:2021 La norma fornisce le procedure per la verifica delle fasi di collaudo di beni e servizi successive all'aggiudicazione di una fornitura. Essa si rivolge agli operatori che svolgono la raccolta, lo spazzamento e gli altri servizi complementari di igiene urbana. 7 VERIFICHE E COLLAUDI AMMINISTRATIVI 7.1 Generalità Le verifiche ed i collaudi amministrativi possono essere effettuati sui singoli lotti consegnati oppure cumulativamente, in relazione ai tempi ed alle circostanze, come previsto in capitolato oppure, in difetto, ad insindacabile giudizio dell’acquirente. 7.2 Verifiche amministrative Le verifiche amministrative della fornitura sono finalizzate ad integrare l’esame sommario della documentazione effettuato al momento del ricevimento e, pertanto, devono essere effettuate entro i successivi tempi tecnici minimi possibili (generalmente non superiori a sette giorni continuativi). Esse costituiscono, inoltre, la necessaria premessa al successivo collaudo amministrativo della fornitura. A tal fine, l’ufficio incaricato deve verificare innanzitutto su basi documentali la corrispondenza quali-quantitativa fra il bene fornito e l’ordine di acquisto emesso o il contratto stipulato. In secondo luogo, deve essere verificata la congruità della documentazione tecnica ed amministrativa richiesta. In particolare, si devono considerare: - certificati di approvazione/omologazione; Ove opportuno, il responsabile della verifica deve richiedere al collaudatore tecnico, o ad altro operatore qualificato, di valutare la congruità e la validità tecnica dei documenti aventi rilevanti contenuti tecnologici. Il responsabile del collaudo amministrativo, presa visione del capitolato e dell’offerta come previsto al punto 4.1, nonché dei contenuti e delle risultanze delle verifiche amministrative effettuate dagli uffici come indicato al punto 7.2, deve provvedere a: - verificare i tempi di consegna tenuto conto delle eventuali proroghe motivatamente concordate come previsto al punto 6.1; 8 COLLAUDO TECNICO 8.1 Collaudi in corso di costruzione Ove previsto dal capitolato di gara, l’acquirente può effettuare collaudi nel corso della costruzione delle attrezzature o dei beni richiesti al fine di accertare, in tempo utile ovvero in condizioni di migliore accessibilità, l’adeguatezza dei materiali, le modalità costruttive seguite ed in genere quegli elementi costruttivi che sarebbero in seguito meno facilmente riscontrabili ovvero quelle manchevolezze non agevolmente rimediabili a lavoro concluso. A tal fine, il costruttore deve fornire tutta la necessaria collaborazione e, in particolare, le informazioni richieste. 1) Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17 per l'attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Tutte le procedure seguite per i collaudi e le risultanze ottenute devono essere verbalizzate e/o opportunamente documentate. 8.2 Esecuzione dei controlli Devono essere eseguite verifiche statiche e operative. Le verifiche statiche devono essere eseguite entro sette giorni continuativi dalla data di ricezione del/dei veicolo/i. Il collaudatore designato accerta la rispondenza del bene fornito ai requisiti tecnici richiesti in relazione alle condizioni contrattuali previste ed in particolare verificando i singoli aspetti tecnici accertabili in questa fase. Tale attività può essere svolta in maniera visiva e/o con l’ausilio di idonei strumenti con riferimento sia a quanto previsto dalle norme del settore che quanto esplicitamente richiesto dalla committenza, in primis con riferimento ai vincoli previsti. Nel caso di lotto di veicoli numerosi, il collaudatore può determinarsi nella verifica a campione di uno o più veicoli scelti a caso o secondo criteri di inferenza (statistica), per ciascuno dei lotti eventualmente progressivi di fornitura. Per le verifiche operative valgono i medesimi aspetti, con l’aggiunta di tutte le verifiche di tipo dinamico e di compatibilità tra veicoli eventualmente interagenti (per esempio: - operazioni di carico contenitori rifiuti, operazioni di trasbordo tra veicoli, ecc.), e dei veicoli forniti rispetto alle esigenze territoriali, verificati durante una o più prove in reali condizioni di esercizio durante le fasi di lavoro previste dallo stesso. Anche in questo caso possono essere utilizzati idonei strumenti. I controlli vanno estesi anche alle eventuali predisposizioni/interfacce richieste finalizzate all’integrazione nel bene di ulteriori componenti forniti da terza parte, nonché all’insieme completo costituito da tali beni, anche al fine di verificare che gli impatti derivanti dall’integrazione degli stessi risultino rispondenti rispetto ai risultati attesi e/o agli eventuali requisiti tecnici e ai dispositivi cogenti. Ogni capitolato definisce in via preliminare i tempi, le procedure e le modalità di esecuzione delle eventuali verifiche suindicate (collaudi operativi) come pure, nel caso di forniture costituite da numerosi elementi, le modalità di controllo statistico da adottare. In linea generale le verifiche operative, devono concludersi entro e non oltre 30 giorni solari dalla consegna del/i veicolo/i avendo cura, per quanto possibile, di concentrare, nel periodo di osservazione, quante più prove operative possibili al fine di evidenziare eventuali difetti e/o deficit di compatibilità dei veicoli acquistati al fine di favorire le necessarie segnalazioni all’impresa fornitrice. Qualora nel corso del collaudo statico ed operativo emergano evidenti non conformità di prodotto tali da sospendere le operazioni e richiedere all’impresa fornitrice di intervenire per gli adeguamenti del caso, quando questi sono completati, le tempistiche per l'ulteriore verifica tecnica sono contenute entro il 50% di quanto sopra, ossia 15 giorni. |
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