Deliberazione n.14 del 21 dicembre 2021 / Nuovo formulario trasporto rifiuti reti fognarie
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28 Novembre 2024 | ||
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Deliberazione n.14 del 21 dicembre 2021 / Nuovo FIR reti fognarie ID 15441 | 12.01.2022 / Nuovo Modello e contenuti formulario trasporto rifiuti reti fognarie L'Albo nazionale gestori ambientali, in applicazione dell'5, comma 1, lettera e-bis) della Legge 29 luglio 2021, n. 108, ha proceduto alla definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell’articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006 provenienti dalle attivita' di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che private dal 30 aprile 2022. Art. 1 (Documento unico di raccolta e trasporto rifiuti ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/06) 1. Il modello di documento unico di cui all’articolo 35, comma 1, lettera e-bis) della legge 29 luglio 2021, n. 108, è approvato secondo il modello contenuto nell’allegato “A”. 2. Gli elementi identificativi individuati nell’allegato “A” devono essere resi secondo le indicazioni riportate nella descrizione tecnica contenuta nell’allegato “B”. Art. 2 (Modalità tecnico- operative di gestione) 1. Il formulario di trasporto rifiuti, documento unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, è utilizzato come modello sostitutivo al formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento o che ha effettuato la comunicazione di cui all’art. 110, comma 3 o l’iscrizione in procedura semplificata di cui agli art. 214 e 215 del D.Lgs. 152/2006. 2. Il modello di cui al comma 1 è emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività. 3. Il modello di cui al comma 1 è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, in format esemplare conforme al modello individuato all’ articolo 1, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia. 4. Una volta effettuato il trasporto il documento unico integra il registro di carico e scarico, ai sensi dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione è possibile annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale) riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, riportato sul documento unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso. 5. Nel caso di trasporto a raggruppamento temporaneo è possibile effettuare un’unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, in ragione del regime di “fictio iuris” stabilita dall’articolo 230, comma 5, riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, presente sul documento unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso. 6. La successiva attività di trasporto dal raggruppamento temporaneo all’impianto di destino è accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006. Art. 3 (Entrata in vigore) La presente deliberazione entra in vigore il 30 aprile 2022. Art. 35, comma 1, lettera e-bis) All'articolo 230 del D.Lgs. 152/2006, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. I rifiuti provenienti dalle attivita' di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonche' i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello e' adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unita' locale del soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva e' comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298. segue in allegato Collegati
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