Equiparazione quarantena alla malattia / Non più riconosciuta dal 1° Gennaio 2022
Appunti Sicurezza lavoro | ||
28 Novembre 2024 | ||
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Equiparazione quarantena alla malattia / Non più riconosciuta 2022 ID 15427 | Allegato Messaggio INPS n. 4027 del 18.11.2021 Dal 1° gennaio 2022 i lavoratori del settore privato in quarantena non ricevono più l’indennità di malattia da parte dell’Inps. Fino allo scorso 31 dicembre 2021 la quarantena cui erano costretti i lavoratori dipendenti che, per esempio, avevano avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19 era assimilata alla malattia, ma la legge di Bilancio per il 2022 (Legge 30 dicembre 2021 n. 234) non ha rifinanziato questa misura ed è molto probabile che altri decreti in conversione non rifinanzino la misura. Alla luce delle ultime decisioni del governo in materia di vaccinazioni e quarantena (non è più richiesta per chi è vaccinato con tre dosi o con due da meno di 120 giorni), dalla mancata proroga dell’indennità di malattia per i 5 o i 10 giorni di quarantena previsti secondo i casi sono colpiti solo i lavoratori non vaccinati (dopo l’introduzione dell’obbligo, è possibile solo per chi ha meno di 50 anni), o coloro che non abbiano ancora ricevuto la seconda dose o il booster. Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha modificato la disciplina delle tutele previste, durante l’emergenza Covid-19, per i lavoratori in quarantena e per i cosiddetti lavoratori “fragili”. La nuova norma stabilisce che l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, a fronte di apposito stanziamento. L’INPS, con il messaggio 18 novembre 2021, n. 4027, comunica che si procederà, quindi, al riconoscimento della prestazione ai lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, secondo le consuete modalità, anche per gli eventi verificatisi nel corso del 2021, seguendo un ordine cronologico, come previsto per legge. Messaggio INPS 18 novembre 2021, n. 4027 Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia. Novità introdotte dall’articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. 1. Nuovo quadro normativo Con l’articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina inerente alle tutele previste, nel corso dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori cosiddetti “fragili”, apportando modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La nuova formulazione dell’articolo 26 stabilisce che l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, viene riconosciuta fino al 31 dicembre 2021 (comma 1), a fronte di apposito stanziamento (comma 5). Alla luce delle suindicate previsioni normative, l’Istituto può procedere quindi al riconoscimento della prestazione in argomento, ai lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, secondo le consuete modalità, anche per gli eventi verificatisi nel corso dell’anno 2021, seguendo un ordine cronologico, come indicato dal legislatore. Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato) 1. Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, e' equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non e' computabile ai fini del periodo di comporto. ...
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