Legge di bilancio 2022 | Modifiche TUA e nuove disposizioni ambientali
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28 Novembre 2024 | ||
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Legge di bilancio 2022 | Modifiche TUA e disposizioni ambientali ID 15363 | 04.01.2022 La Legge 30 dicembre 2021 n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2022 (in GU n. 310 del 31.12.2021 - S.O n. 49), in vigore dal 1° gennaio 2022, proroga l'entrata in vigore della "plastic tax", modifica il TUA - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 disponendo l'introduzione dell'art. 166-bis ed istituisce un fondo per la realizzazione di centri per la preparazione per il riutilizzo e il credito d'imposta per gli impianti di compostaggio. Nello specifico: Proroga plastic tax al 1° gennaio 2023 (Art. 1 co. 12 Legge 30 dicembre 2021 n. 234) 12. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, le parole: « dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 »; Fondo centri per la preparazione per il riutilizzo (Art. 1 co. 499-501 Legge 30 dicembre 2021 n. 234) co. 499 - È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito fondo, finalizzato ad incentivare l’apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I centri di cui al periodo precedente hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. 500. Ai fini dell’accesso al fondo di cui al comma 499, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell’apposito registro di cui all’articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso l’amministrazione competente per territorio, presentano al Ministero della transizione ecologica istanza per un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l’avvio dell’attività, fino a un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e alle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis. 501. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 499. Nuovo art. 166 bis TUA (Art. 1 co. 821 Legge 30 dicembre 2021 n. 234) 821. Ai fini della semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l’impiego di impianti mini idroelettrici, dopo l’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: « Art. 166-bis. - (Usi delle acque per approvvigionamento potabile) - 1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l’uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta all’autorità competente per la produzione di energia idroelettrica all’interno dei medesimi sistemi idrici. L’autorità competente esprime la propria determinazione entro centoventi giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Credito d'imposta impianti di compostaggio (Art. 1 co. 830-832 Legge 30 dicembre 2021 n. 234) 830. Al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell’ottemperanza alle norme in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2022, da utilizzare per il finanziamento delle spese di funzionamento connesse all’attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza che, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le prescrizioni tecniche previste dall’articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 831. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. 832. L’agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo centro agroalimentare. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 831.
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