Informativa Salute e Sicurezza lavoro Agile art. 22 c.1 L. 81/2017 / Update Dicembre 2021
Appunti Sicurezza lavoro | ||
28 Novembre 2024 | ||
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Informativa Salute e Sicurezza lavoro Agile art. 22 c.1 L. 81/2017 ID 10245 | Update 10.12.2021 / Allegato Modello 2021 di informativa formato doc. La Legge 81/2017 sul lavoro agile (smart working), prevede all'Art. 22 che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Update 07.12.2021 Il 7 Dicembre 2021 è stato stipulato il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, il quale stabilisce che in tema di salute e sicurezza sul lavoro, il Protocollo stabilisce che ai lavoratori agili trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23 della L. n. 81/2017, nonché il rispetto degli obblighi di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, la prestazione di lavoro in modalità agile deve essere eseguita esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e di riservatezza dei dati trattati. Update 26.02.2021 Emanati due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contenimento del contagio e disponibile l'"informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile" 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, sono emanate misure volte a contenere la diffusione del Coronavirus nelle regioni Lombardia e Veneto e sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai comuni di cui all’allegato 1 al decreto stesso. Per contrastare la diffusione del virus sul territorio nazionale, è altresì previsto l’obbligo, per gli individui che abbiano transitato e sostato nei suddetti comuni, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione di ogni misura necessaria. Il decreto dispone inoltre l’applicabilità in via automatica della modalità di "lavoro agile" nelle aree considerate a rischio in situazioni di emergenza nazionale o locale. 2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, all'art. 2, è stabilito che le modalità di lavoro agile sono applicabili, in via provvisoria fino al 15 marzo 2020, a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali, per i datori di lavoro con sede legale o operativa nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati. Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione in allegato. Obblighi dei lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008) 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Sicurezza sul lavoro (art. 22 L. 81/2017) 1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Update 13.06.2017 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. (GU n.135 del 13.06.2017) Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile. 2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile. Art. 22. Sicurezza sul lavoro 1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. segue in allegato Modello Informativa Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021 Collegati: |
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