Monopattini elettrici: Marcatura CE Direttiva macchine/Altri requisiti Quadro normativo 2021
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28 Novembre 2024 | ||
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Monopattini elettrici: Marcatura CE Direttiva macchine/Altri requisiti Quadro normativo 2021 ID 15120 | 09.12.2021 / Documento completo allegato (aggiornato Decreto infrastrutture e trasporti convertito in Legge il 09.11.2021 I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica oltre a possedere i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 (GU n. 162 del 12 luglio 2019), devono rispettare i requisiti introdotti dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (GU n. 217 del 10 settembre 2021) (Decreto infrastrutture / ndr) convertito in legge di 9 novembre 2021, n. 156 (GU n.267 del 09 novembre 2021). Assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico, hanno avviato apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessita' dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilita' civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei monopattini elettrici. In particolare la legge di 9 novembre 2021, n. 156 (GU n.267 del 09 novembre 2021) di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (GU n. 217 del 10 settembre 2021) (Decreto infrastrutture / ndr), (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), ha introdotto in sede di conversione una modifica al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 12, in particolare l'Art. 1-ter: Art. 1 - ter Disposizioni per garantire la sicurezza della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica: 1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 75 a 75 -septies a) le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella GU n. 162 del 12 luglio 2019; 75-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i nmonopattini a propulsione prevalentemente elettrica gia' in circolazione prima di tale data, e' fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024. 75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalita' free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione: 75-quater. E' vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75. 75-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi. 75-sexies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita', e di giorno, qualora le condizioni di visibilita' lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresi' dotati posteriormente di catadiottri rossi. 75-septies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita', il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 75-octies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'. 75-novies. I conducenti di eta' inferiore a diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080. 75-decies. E' vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. 75-undecies. E' vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi e' consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. E' altresi' vietato circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile. 75-duodecies. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione. 75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocita' di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorita' ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi. 75-quaterdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocita' di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies. 75-quinquiesdecies. E' vietato sostare sul marciapiede, salvo che nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarita', privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purche' le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e' comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli. 75-sexiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di prevenire la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresi' prevedere l'obbligo di acquisizione della fotografia, al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via. 75-septiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a favorire il rispetto delle regole. 75-duodevicies. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 75- sexies a 75-quaterdecies e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250. 75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. 75-vicies. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75-quater consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW. 75-vicies semel. Nei casi di violazione della disposizione di cui al comma 75-quinquiesdecies si applica la sanzione di cui all'articolo 158, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli. 75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilita' personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. 75-vicies ter. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico, avvia apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessita' dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilita' civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei monopattini elettrici. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli esiti dell'attivita' istruttoria di cui al primo periodo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fig. 1 - Schema sintesi norme di riferimento monopattini elettrici segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021 Collegati |
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