Guanti di protezione - Requisiti generali / EN ISO 21420:2020
Appunti Marcatura CE | ||
27 Novembre 2024 | ||
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Guanti di protezione - Requisiti generali / EN ISO 21420:2020 ID 14931 | 12.11.2021 / Documento di lavoro completo in allegato Documento sui guanti di protezione di cui alla norma EN ISO 21420:2020, nel quale vengono illustrati anche con il supporto di immagini, i requisiti generali in ordine alla progettazione e costruzione dei guanti, all’ innocuità (i guanti protettivi non dovrebbero avere effetti negativi sulla salute o sull'igiene dell'utilizzatore. I materiali non devono, nelle condizioni prevedibili di normale utilizzo, rilasciare sostanze generalmente note come tossiche, cancerogene, mutagene, allergeniche, tossiche per la riproduzione, corrosive, sensibilizzanti o irritanti), la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante. La norma, insieme alle norme specifiche appropriate, deve essere utilizzata per verificare tale adeguatezza del guanto di protezione. UNI EN ISO 21420:2020 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova Normativa La norma EN ISO 21420:2020 (norma che sostituisce la EN 420) NON è riportata nell’elenco delle norme presenti nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", emanato nel 2001 in accordo con quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994. Il decreto stabilisce i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sono rimandati ad apposito decreto secondo quanto previsto dall'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di adozione restano ferme le disposizioni di cui al D.M. 2 maggio 2001. Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro D.Lgs. 81/2008 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del rischio; 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76. 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; 5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; Art. 79 – Criteri per l’individuazione e l’uso 1. Il contenuto dell’allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77, commi 1 e 4. 2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI; 2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001. Regolamento (UE) 2016/425 (DPI) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016) Allegato I Categorie di rischio dei DPI Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori. Categoria I La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi: a) lesioni meccaniche superficiali; Categoria II La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III. Categoria III La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue: a) sostanze e miscele pericolose per la salute; ... Estratto Marcatura e informazioni (punto 7 della norma EN ISO 21420:2020) Generalità Tutte le informazioni devono essere precise e complete. Marcatura del guanto Ogni guanto di protezione deve essere marcato con le seguenti informazioni: a) Nome, marchio o altro mezzo di identificazione del produttore o del suo rappresentante autorizzato. La marcatura deve essere apposta in modo da essere visibile e leggibile per tutta la vita utile prevedibile del guanto. I marchi o le iscrizioni che potrebbero essere confusi con i marchi di cui sopra non devono essere apposti sul guanto. Se non è possibile apporre la marcatura sul guanto date le caratteristiche del prodotto, la marcatura deve essere apposta sull'imballaggio o su qualsiasi documento fornito con il guanto. Un pittogramma deve essere usato solo quando il guanto soddisfa almeno il requisito minimo della norma specifica pertinente. Immagine - Marcatura guanto di protezione Marcatura dell'imballaggio Ogni involucro dell'imballaggio che contiene senza ulteriore protezione i guanti deve essere chiaramente marcato con quanto segue: a) Nome e indirizzo completo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato. [...] Appendice C Pittogrammi Prospetto C.1 Pittogrammi ... Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
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