Tavola concordanza estesa RESS Direttiva / Regolamento Macchine | Rev. 1.0 del 08 Novembre 2021
Appunti Direttiva macchine | |||||||||||||
27 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Tavola concordanza estesa RESS Direttiva / Regolamento Macchine ID 13531 | Rev. 1.0 del 08.11.2021 / Tavola di concordanza completa in allegato Update Rev. 1.0 del 08.11.2021 La tavola di seguito proposta mette a confronto e raccorda i RESS (Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute) di cui all’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE (EN) con i novelli propri, di cui all’Allegato III, della proposta CE del Regolamento macchine del 21.04.2021 e con gli emendemanti del 20 Ottobre 2021 alla proposta CE di Regolamento (Draft Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on Machinery products (COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD)). Il fabbricante di un prodotto della macchina o il suo rappresentante autorizzato deve garantire che venga effettuata una valutazione del rischio al fine di determinare la salute e la sicurezza requisiti, che si applicano al prodotto macchina. Il prodotto macchina deve quindi essere progettato e costruito per prevenire e ridurre al minimo tutti i rischi rilevanti, tenendo conto del risultati della valutazione del rischio. Con il processo iterativo di valutazione e riduzione del rischio, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato devono: - determinare i limiti del prodotto macchina, che includono l'uso previsto e qualsiasi uso improprio ragionevolmente prevedibile degli stessi; Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di salute e sicurezza si applicano solo quando il rischio corrispondente esiste per il prodotto macchina in questione quando viene utilizzato sotto le condizioni previste dal fabbricante o dal suo mandatario o in situazioni anomale prevedibili. Tuttavia, i principi di integrazione della sicurezza stabiliti in sezione 1.1.2 e gli obblighi relativi alla marcatura dei prodotti e delle istruzioni delle macchine di cui alle sezioni 1.7.3 e 1.7.4 si applicano in tutti i casi. Il regolamento proposto diventerà applicabile 30 mesi dopo la sua entrata in vigore per consentire ai fabbricanti, agli organismi notificati e gli Stati membri tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti. Article 49 Transitional and final provisions Directive 2006/42/EC is repealed with effect from … [30 months after the date of entry into force of this Regulation.] Article 50 Transitional provisions 1. Member States shall not until … [42 months after the date of entry into force of this Regulation] impede the making available on the market of machinery which was placed on the market in conformity with Directive 2006/42/EC before … [the date of entry into force of this Regulation] Article 52 Entry into force and application This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. It shall apply from … [30 months after the date of entry into force of this Regulation.] ... Estratto Tavola di concordanza estesa RESS Direttiva/Regolamento Macchine (EN) In rosso le novità/modifiche previste dagli emendamenti del 20 Ottobre 2021 alla Proposta CE di regolamento del 21 Aprile 2021. [...] ... Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2021 Matrice Revisioni
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