Luoghi a basso rischio in caso di incendio | Decreto 3 Settembre 2021 / Classificazione 2021
Appunti Sicurezza lavoro | ||
27 Novembre 2024 | ||
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Luoghi a basso rischio in caso di incendio / Classificazione 2021 ID 14852 | 30.10.2021 / Schema sintesi allegata Scheda di classificazione Luoghi a basso rischio in caso di incendio secondo il Decreto 3 Settembre 2021 (Decreto minicodice PI) in GU del 29 ottobre 2021 n. 259. Previsti aggiornamenti. Decreto 3 settembre 2021 Il decreto Ministro dell’interno 10 marzo 1998 è abrogato dal 29 Ottobre 2022. Allegato I 1. Campo di applicazione 1. Il presente allegato stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio. a) con affollamento complessivo ≤100 occupanti; Nota - Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011. b) con superficie lorda complessiva ≤1000 m2; Nota - Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2. (*) e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; (*) qf= Carico d'incendio specifico [MJ/m2] qf è il valore nominale del carico d’incendio specifico da determinarsi con la formula: [MJ/m2] dove: Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021 Collegati |
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