Piano di emergenza interno rifiuti | Note Update 08.10.2021
Appunti Ambiente | |||||||||||||
27 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Piano di emergenza interno rifiuti / Note Update 08.10.2021 ID 7336 | Update Rev. 1.0 del 08.10.2021 / Documento allegato La Legge 1° dicembre 2018 n. 132, all'Art. 26-bis, relativamente agli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti esistenti o di nuova costruzione, al fine di gestire eventuali emergenze, prevede l'elaborazione di: Timeline norme / obblighi 1. 04/12/2018 1. Piano di emergenza interno | Entro il 4 marzo 2019 2. Piano di emergenza esterno | Entro dodici mesi dalla ricezione delle informazioni del gestore 2. 07/10/2021 4. Piano di emergenza interno | Entro il 6 dicembre 2021 (aggiornamento in accordo con le linee guida per il PEE del 07.10.2021) Fig. 1 - Schema timeline norme PEI - PEE Linee guida per il PEE del 07.10.2021 Pubblicato nella GU n. 240 del 07.10.2021 il DPCM 27 agosto 2021 Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Il Prodotto per la redazione del Piano Emergenza Interno Rifiuti (!) A breve rilascio Ed. 3.0 2021 del "Piano emergenza interno Integrato", a seguito della pubblicazione del DPCM 27 agosto 2021, Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, contenente tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del PEE che i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti devono trasmettere, entro il 06.12.2021, al prefetto competente per territorio. Download Demo e Acquisto Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018) Art. 26-bis. Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti 1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di: a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni; 2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avPevenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante. 3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5. 5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione. 6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di: 7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4. 8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti. 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione. (DPCM 27 agosto 2021 / ndr) 10. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale proposito si veda il Documento della Circolare MATTM 15 Marzo 2018: Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi. Seveso III e rifiuti Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2021 Matrice Revisioni:
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