DPCM 27 agosto 2021 - Linee guida PEE impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti
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DPCM 27 agosto 2021 - Linee guida PEE impianti dei rifiuti 2021 ID 14707 | 07.10.2021 / In allegato Linee guida Luglio 2021 Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Le presenti linee guida sono applicabili agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006, agli impianti che svolgono uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006, nonché ai centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dal medesimo decreto. DPCM 27 agosto 2021 Art. 1. Approvazione 1. Sono approvate le «Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti», di cui all’art. 26 -bis , comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, allegate al presente decreto. Art. 2. Applicazione 1. I titolari delle attività individuate nell’allegato al presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, trasmettono al prefetto competente per territorio, ai sensi dell’art. 26 -bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna. Il prefetto, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie inviate dal gestore delle predette attività, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento nei modi previsti dal successivo comma 8. Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 Art. 26-bis co. 9 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione. Indice Le linee guida contengono, in particolare, le indicazioni per una procedura di intervento da attuare secondo livelli progressivi, con la finalità di definire in maniera sintetica e puntuale le modalità operative di intervento per la gestione dell’emergenza connessa ai possibili eventi incidentali occorrenti negli impianti di stoccaggio e trattamento, quali ad esempio gli incendi, con formazione e diffusione di sostanze inquinanti all’esterno dell’impianto stesso. Le presenti linee guida sono, pertanto, strutturate in tre parti: - una parte contenente un metodo ad indici per la determinazione speditiva della distanza di attenzione, ai fini della Pianificazione di emergenza esterna; Le presenti linee guida sono applicabili agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006, agli impianti che svolgono uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006, nonché ai centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dal medesimo decreto. Ai fini dell’identificazione degli enti titolari delle autorizzazioni si rimanda alle disposizioni normative di settore (D.lgs 152/2006 e s.m.i., D.M. Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i) nonché alle eventuali deleghe disposte con provvedimenti regionali. Sono esclusi dall’applicazione delle presenti linee guida, gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”. Per quanto concerne il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, “Codice della Protezione Civile”, si fa riferimento all’art.16 comma 2 “Tipologia dei rischi di protezione civile (Articolo 1-bis, 2 e 3- bis legge 225/1992)” che prevede che per le tipologie di rischio chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario, alle quali questa linea guida si riferisce, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalità della presente direttiva. Struttura delle linee guida La struttura delle linee guida risponde all’esigenza di applicazione dei criteri di pianificazione di emergenza esterna con particolare riferimento all’individuazione di una “zona di attenzione” che varia in funzione di un indice di rischio generale di impianto. Le linee guida prevedono una pianificazione provinciale, basata su un modello di intervento generale, che viene attivato in seguito ad eventi incidentali occorsi nei singoli impianti, tempestivamente segnalati, con le modalità previste, dal gestore al prefetto. A tale scopo, per i singoli impianti identificati sul territorio provinciale, è prevista la compilazione di apposite schede operative, che costituiscono parte integrante del piano e che servono come riferimento operativo per l'attivazione dello stesso. Per le finalità sopra riportate, le linee guida si compongono delle seguenti sezioni: A. pianificazione del modello di intervento per la gestione dell’emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio/trattamento rifiuti;
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