Linee guida svolgimento controlli sul possesso del green pass PA | Bozza DPCM
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27 Novembre 2024 | ||
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Linee guida svolgimento controlli sul possesso del green pass PA ID 14694 | 06.10.2021 / In allegato Bozza DPCM Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale. In allegato: - Bozza DPCM Linee guida svolgimento controlli sul possesso del green pass PA - (06.10.2021 h. 14.30) Estratto Bozza del 06.10.2021 In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, si legge infatti nel testo del provvedimento, «al lavoratore non è dovuto alcun compenso né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario». Le giornate di assenza ingiustificate, L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l’introduzione dell’articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni di cui all’articolo 3, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l’origine – non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. 1.1 Contenuto dell’obbligo Al di fuori dell’esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l’accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino, o perché ci si è sottoposti al tampone o perché il soggetto è stato affetto dal Covid) e in grado di esibirla. Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo. Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione. Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso alla sede di servizio ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione. Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile. È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione. Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall’amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione. Pertanto, per accedere all’amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di “green pass”, – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all’obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, nonché consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione. In questi casi la rilevazione del green pass potrà avvenire anche manualmente attraverso l’utilizzo dell’app “VerificaC19”, già disponibile negli store, ovvero attraverso l’integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner, badge. In sintesi, l’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla. In relazione ai servizi forniti a favore dell’utenza, il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d’intesa stipulati con le organizzazioni sindacali e ciò al fine di evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a esibire o a possedere il green pass possa comportare rischi di contagio. 1.2 Modalità e soggetti preposti al controllo L’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente amministrativo apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento. Tuttavia, in relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrati, il dirigente apicale può delegare la predetta funzione – con atto scritto - a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti. Nell’esercizio del potere di controllo il dirigente apicale (che a titolo esemplificativo può indentificarsi nel Segretario generale di un ministero o nel segretario comunale) impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso delegati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione). Laddove il controllo all’atto dell’accesso al luogo di lavoro sia effettuato attraverso strumentazione esclusivamente automatizzata (ad esempio mediante i dispositivi utilizzati per il termoscanner, badge, ecc.) la stessa dovrà consentire l’immediata identificazione per la comunicazione a gli uffici competenti a rilevare la presenza o l’assenza dal servizio (ad esempio l’ufficio del personale o altra unità preposta a tale rilevamento), verificato che l’assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederanno a comunicare all’interessato l’assenza ingiustificata rilevata. Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all’ingresso e si accerti, successivamente, che l’ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell’articolo 9- quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione. In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale. Laddove, invece, l’accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all’atto dell’accesso al luogo di lavoro, con le direttive di cui sopra il dirigente apicale/datore di lavoro o soggetto da questi delegato, deve disporre che ciascun dirigente responsabile di dipartimento/ufficio/servizio proceda, a campione, almeno con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del proprio personale (ad esempio attraverso l’app VerificaC19) in misura percentuale non inferiore al 30 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni. In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia. Qualora all’atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19: Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza. Nell’ambito delle misure organizzative proprie di ciascuna amministrazione che necessitano di consuete attività di pianificazione con riferimento ad uno specifico periodo di interesse, non è escluso, per il datore di lavoro, ricevere le volontarie comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021. Tale eventualità, tuttavia, non fa venir meno l’obbligo di effettuare i controlli all’accesso o quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. 1.3 Modalità di applicazione delle sanzioni Le sanzioni previste dall’art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi: 1.4 Trattamento economico In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non è dovuto alcun compenso né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di assenza ingiustificate sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l’avanzamento). 1.5 Controlli all’accesso e a campione Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, le amministrazioni dovranno, prioritariamente, svolgere il relativo controllo all’accesso. Tuttavia, quando le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica, sono comunque tenute a svolgere controlli a campione. Si suggerisce, tuttavia, di predisporre l’attivazione di più di una delle modalità indicate e ciò al fine di poter sopperire all’eventuale possibile malfunzionamento di uno dei sistemi. Tuttavia, nelle more dell’eventuale aggiornamento/adeguamento dei software relativi ai controlli automatici all’accesso e al fine di prevenire il verificarsi di assembramenti ai punti di ingresso alle sedi di servizio, in sede di prima applicazione è in ogni caso preferibile, per assicurare comunque l’effettività del controllo, lo svolgimento di controlli a campione attraverso l’applicazione denominata “VerificaC19” già disponibile gratuitamente sugli store. Fermo restando che ciascuna amministrazione organizza tali controlli nell’ambito della propria autonomia organizzativa, è auspicabile che vengano utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso, soprattutto per le amministrazioni con un numero più elevato di dipendenti, e che, ovviamente, siano compatibili con la disciplina in materia di protezione dei dati personali. A tale scopo, si indicano, quali possibili metodi di verifica che verranno gradualmente resi disponibili, i seguenti: - per le amministrazioni che usufruiscono della piattaforma di NoiPA sarà possibile usufruire di un nuovo servizio di interrogazione a beneficio delle amministrazioni, disponibile nel portale NoiPA. Tale servizio consentirà al datore di lavoro o ai soggetti da questo formalmente incaricati dell’accertamento, previo accesso in modalità sicura, di visualizzare nella pagina web la validità della Certificazione verde - Covid19 in base ad un elenco selezionabile dei dipendenti del proprio Ufficio; il nuovo servizio è abilitato su richiesta per i dirigenti che avranno visibilità sul personale allocato negli uffici di servizio censiti in NoiPA o per aggregazioni di questi ultimi. (Indicazioni tecniche in allegato 1- in corso di predisposizione) Collegati |
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