Edifici tutelati: Norme di Prevenzione incendi | Quadro normativo
ID 6826 | Rev. 1.0 del 25 Settembre 2021
Il 22 Luglio 2020 è stato pubblicato in GU n.183 del 22.07.2020 il Decreto 10 Luglio 2020 Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Il Documento illustra la normativa di Prevenzione Incendi applicabile. _______
Attività DPR 151/2011 / DM 16/02/82
N.
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ATTIVITÀ (DPR 151/2011)
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CATEGORIA
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A
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B
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C
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72
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Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. (1)
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Tutti
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Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
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90
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Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564
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Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività fa riferimento agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del più recente D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e assoggetta, ai controlli di prevenzione incendi, anche gli stessi edifici sottoposti a tutela che contengano una qualunque delle attività dell’allegato al DPR 151/2011, oltre quelli adibiti a musei, archivi ecc.
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(1) Nota prot. n° 4756 del 09.04.2013 / Assoggettabilità degli edifici sottoposti a tutela in relazione alla loro destinazione d’uso _______
Nota prot. n° 4756 del 09.04.2013
OGGETTO: D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I - Attività nn. 66, 72, 73. ...
- D.P.R. n. 151/2011, all I, punto n. 72):
Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. In presenza di attività aperte al pubblico, l'obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006, quindi le condizioni di assoggettabilità dipendono dalla destinazione d'uso dell'edificio sottoposto a tutela. Pertanto, si applica ii punto n. 72 nei seguenti casi:
a) biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre aperte al pubblico, collocate all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; b) una o più attività elencate nell'allegato I al DPR 151/2011, e quindi soggette agli obblighi ivi previsti, se aperte al pubblico e svolte all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
Nel caso l'edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l'attività di cui al punto n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta l'attività. Analoga conclusione deve farsi nel caso b), relativo ad edificio sottoposto a tutela occupato parzialmente da una o più attività, aperte al pubblico, elencate nell'allegato I al DPR 151/2011 e soggette agli obblighi previsti dallo stesso decreto. Potrà non configurarsi l'attività del punto n. 72 nel caso in cui all'interno dello stesso siano presenti una o più attività dell' allegato I al DPR 151/2011, aperte al pubblico e soggette ai relativi adempimenti che sono, dal punto di vista antincendio, separate dal resto dell'edificio. In tutti i casi sopra citati si dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche delle varie attività esercitate nell' edificio o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro. ... _______
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 ...
Articolo 10 Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. ... segue
Il Decreto detta uno spartiacque per l'attività di Prevenzione Incendi per l'Attività 72, infatti limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, è d'obbligo l'applicazione del Codice. Schematizzando:
(N) Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 Norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale; D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre (G.U. n. 52 del 4/3/1993) D.P.R. n. 418 del 30/6/1995 Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi (G.U. n. 235 del 7/10/1995) ...
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Nota prot. n. P831/4109 Sott. 51/C del 4/8/2000
Edifici pregevoli per arte e storia. Abrogazione art 2, 3, 7-12, 16-25, 36 R.D. 1564 del 7/11/42
Si riscontra la nota indicata al margine per rappresentare il parere concorde di questo Ufficio con quanto rappresentato in merito da codesto Ispettorato Interregionale.(*)
Al riguardo, giova ricordare che non esiste una disposizione di sicurezza antincendio per tutti gli edifici pregevoli per arte e storia e che, quindi, al di fuori del campo di applicazione del DPR 569/95 e del DPR 418/95 devono essere impartite prescrizioni di sicurezza in relazione alla valutazione dei rischi specifici.
(*) Le abrogazioni degli art. del R.D. 7/11/42 n. 1564 di cui al Decreto 20 maggio 92 n. 569 art. 16 ed al D.P.R. 30 giugno 1995 n. 418 sono da riferirsi al campo di applicazione dei suddetti disposti. Relativamente agli impianti termici a servizio di edifici di interesse storico ed artistico destinati a biblioteche e archivi, in assenza di specifiche indicazioni di incompatibilità, si deve fare riferimento alla vigente legislazione in materia. [/box-note] ... segue in allegato
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Collegati Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 Codice beni culturali e paesaggio Decreto 10 Luglio 2020 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995
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