Modello PARE / Conforme UNI 11347:2015
ID 14541 | 15.09.2021 / Documento e Modello PARE allegato
Il PARE (Programma Aziendale di Riduzione dell’Esposizione al rumore) deve essere elaborato ed adottato da un'azienda per il rischio rumore ai sensi dell'Art. 190 c. 2 dal D.Lgs. 81/2008 nel caso in cui sono superati i valori di azione superiore.
Il PARE riporta gli interventi tecnici e organizzativi che possono essere adottati dall’azienda per ridurre l’esposizione al rischio nelle aziende con rumorosità superiore ai valori previsti dalla legislazione vigente nonché identificare le aree di lavoro a maggior rumorosità al fine della loro delimitazione, segnalazione e restrizione all’accesso.
La norma UNI 11347:2015 Acustica - Programmi aziendali di riduzione dell'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro, è il riferimento di buona tecnica per l'elaborazione del PARE.
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D.Lgs. 81/2008
Art. 192 - Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
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(*) LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa e di 135 dB(C) di Lpicco,C.
(**) LEX = 85 dB(A) e ppeak 140 Pa e d 137 dB(C) di Lpicco,C.
Fig. 1 - Schema Valutazione esposizione dei lavoratori al rumore / Valori di azione
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Valori limite e di azione
D.Lgs. 81/2008
Art. 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 \muPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \muPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.
3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.
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UNI 11347:2015
Acustica - Programmi aziendali di riduzione dell'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro
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Estratto
UNI 11347:2015
La norma specifica come indicare gli interventi tecnici e organizzativi che vengono adottati dall’azienda per ridurre l’esposizione al rumore nei luoghi di lavoro nonché come identificare le aree di lavoro a maggior rischio al fine della loro delimitazione/segnalazione/restrizione all’accesso, così come richiesto dalla legislazione vigente, attraverso la redazione di un programma aziendale di riduzione dell’esposizione (PARE) al rumore.
La legislazione italiana in materia di prevenzione e protezione dai rischi da rumore si basa ormai da alcuni anni sul recepimento della Direttiva 2003/10/CE.
Tra gli adempimenti più significativi presenti nella legislazione vigente (1) vi è indubbiamente quello di aver previsto l’obbligo per le aziende con livelli di esposizione al rumore elevati di elaborare ed applicare un "programma di misure tecniche e organizzative" volte a ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori.
Alla luce dell’insieme dei contenuti della legislazione vigente (1), la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro è quindi una attività che prevede misurazioni con le seguenti finalità:
a) definire i LAeq per calcolare il valore di esposizione personale LEX ed i valori di Lpicco,C in dB(C) da cui discendono le misure di prevenzione per la salute degli esposti, nonché stabilire se i dispositivi di protezione auricolare in uso danno luogo ad una attenuazione corretta;
b) indicare gli interventi tecnici e organizzativi che possono essere adottati dall’azienda per ridurre l’esposizione al rischio nelle aziende con rumorosità superiore ai valori previsti dalla legislazione vigente (2) nonché identificare le aree di lavoro a maggior rumorosità (3) al fine della loro delimitazione, segnalazione e restrizione all’accesso.
Mentre la UNI 9432 affronta quanto riportato in a), la presente norma definisce un modello di programmi aziendali di riduzione dell’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro evidenziandone contestualmente il livello di dettaglio, allo scopo di fornire uno strumento di orientamento in una realtà che al momento propone le soluzioni più differenziate.
1) Alla data di pubblicazione della presente presente norma è in vigore il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
2) Attualmente per livelli maggiori di 85 dB(A) di LEX e 137 dB(C) di L picco,C
3) Attualmente per livelli maggiori di 85 dB(A) di LAeq e di 137 dB(C) di Lpicco,C
Ai fini della presente norma le modalità di riduzione dell’esposizione sono suddivise in due categorie: interventi tecnici ed interventi organizzativi.
Sono esempi di interventi tecnici:
- la separazione delle attività rumorose da quelle non rumorose, come definita nel punto 3.10;
- la riduzione del rumore alla sorgente, mediante sostituzione delle attrezzature di lavoro con altre meno rumorose;
- l’identificazione di soluzioni tecnologiche alternative o migliorative della corrente modalità produttiva che risultino accreditate da rilievi acustici sperimentali nelle condizioni effettive di utilizzo, da norme tecniche o da bibliografia tecnica autorevole;
- la riduzione del rumore alla sorgente mediante regolazione dei parametri o delle modalità di funzionamento delle apparecchiature al fine di minimizzarne il rumore emesso (per esempio, adozione di sistemi per la riduzione al minimo delle altezze di caduta dei pezzi in lavorazione o degli scarti);
- l’adozione di sistemi antivibranti per la riduzione del rumore trasmesso per via solida;
- la riduzione del rumore alla sorgente mediante insonorizzazione (silenziatori, cappottature) delle macchine/apparecchiature rumorose;
- la riduzione del rumore diffuso lontano dalla sorgente tramite schermi acustici, pannelli insonorizzanti, materiali con maggior coefficiente d’assorbimento, modifica del ciclo produttivo aziendale o altri accorgimenti mirati a diminuire il riverbero dell’ambiente;
- la creazione di zone di permanenza dei lavoratori isolate dal rumore (cabine di riposo acustico).
Sono esempi di interventi organizzativi:
- la modifica della distribuzione delle postazioni di lavoro o la ristrutturazione del ciclo produttivo, al fine di evitare la presenza concomitante di più attività rumorose in spazi ristretti;
- la corretta manutenzione per il mantenimento del rumore emesso dalla macchina ai livelli originariamente previsti dal fabbricante;
- l’adozione di procedure per la turnazione del personale addetto alle lavorazioni rumorose, al fine di minimizzare il tempo di esposizione pro-capite;
- l’adozione di apposita segnaletica di sicurezza, perimetrazione e limitazione all’accesso per i non addetti ai lavori nelle aree con livelli superiori a quelli indicati dalla legislazione;
- l’informazione e la formazione dei lavoratori al fine di utilizzare le apparecchiature, i metodi e le procedure di lavoro in modo da rendere minima l’esposizione al rumore.
Mentre per gli interventi tecnici è generalmente necessario affidarsi ad una competenza specifica in acustica e/o sicurezza sul lavoro, per gli interventi organizzativi ciò non è generalmente richiesto.
Il PARE
Il PARE deve almeno considerare le azioni per la riduzione dell’esposizione al rumore per tutte quelle situazioni che finiscono col determinare il superamento dei valori previsti dalla legislazione vigente 4).
Per ciascuna situazione ritenuta di interesse il datore di lavoro indica gli interventi tecnici e organizzativi che, tra quelli concretamente attuabili, sono effettivamente realizzati.
L’obiettivo acustico degli interventi deve essere, dove tecnicamente possibile, fissato in accordo con le indicazioni tecniche contenute nelle norme serie UNI EN ISO 11690, considerando:
- l’effettiva disponibilità di attrezzature, macchine e tecnologie alternative;
- i guadagni generalmente ottenibili dal tipo di tecnica di bonifica adottata (vedi norma appendice B).
Nell’identificazione delle modalità di riduzione del rischio devono essere considerati innanzitutto gli interventi che riducono il rumore alla sorgente, quindi quelli che lo riducono lungo il percorso di propagazione, infine quelli che agiscono direttamente sul posto di lavoro.
La progettazione dell’intervento deve essere tale da evitare ulteriori rischi come quelli per la sicurezza (per esempio, rischio incendio) e per la salute (per esempio, minor ricambio d’aria) verso i lavoratori o problemi igienico-sanitari verso il prodotto (per esempio, nel settore alimentare o farmaceutico) ovvero maggiori rischi verso i recettori esterni.
Deve essere curata l’interazione che può esserci tra l’intervento proposto e il processo produttivo dell’azienda e osservate le specifiche procedure di smaltimento all’atto della dismissione dell’intervento.
Fermo restando l’obiettivo di ridurre il rumore ai livelli minimi possibili, in conformità con la UNI EN ISO 11690-1 gli obiettivi in termini di LAeq che si consigliano sono:
- per gli ambienti industriali, da 75 dB(A) a 80 dB(A);
- per gli uffici, da 45 dB(A) a 55 dB(A).
Ogni misura di riduzione dell’esposizione a rumore dei lavoratori inserita nel PARE deve essere riportata sotto forma cartacea o su supporto informatico, in maniera chiara e leggibile, con un livello di dettaglio che permetta di identificare con certezza le apparecchiature, gli ambienti ed i lavoratori oggetto dell’intervento.
4) Con la legislazione attuale andranno pertanto esaminate le sorgenti, le attività ed i luoghi di lavoro con LAeq maggiore di 85 dB(A) e con Lpicco,C maggiore di 137 dB(C).
Partendo dalle risultanze della valutazione del rischio rumore e delle caratteristiche specifiche dell’azienda e dei suoi processi produttivi, il personale qualificato ed il datore di lavoro, ognuno secondo le proprie competenze e responsabilità, effettuano una prima ricerca dei possibili interventi, ne verificano la fattibilità eventualmente integrando le conoscenze già in loro possesso con altri dati o misurazioni, stimano i risultati raggiungibili e scelgono infine gli interventi più idonei.
Al di là degli obblighi legislativi nel processo operativo si deve tener conto anche del parere dei responsabili di produzione, della sicurezza e dei lavoratori interessati.
In figura 1 è riportato uno schema di flusso che illustra, in forma grafica, il processo operativo appropriato.
4.3.2 Interventi tecnici
Sulla base delle informazioni disponibili, degli input aziendali e dei vincoli presenti, si possono individuare gli interventi attuabili secondo lo schema riportato nel prospetto 1.
prospetto 1 Schema di possibili interventi tecnici
...
Un primo orientamento sulla tipologia degli interventi tecnici da adottare può essere effettuata sulla base dei contenuti dell’appendice A (Vedi norma).
4.3.2.1 Informazioni minime
Prima di procedere con la pianificazione dell’intervento di riduzione dell’esposizione a rumore, devono essere acquisite tutte le informazioni necessarie per scegliere il tipo di intervento da attuare e per valutarne i risultati ottenuti. Tali informazioni relativamente agli interventi di carattere tecnico sono elencate nel prospetto 2.
Queste informazioni possono essere generalmente dedotte dalla lettura della relazione tecnica per la definizione dei livelli di esposizione personale al rumore redatta in conformità alla UNI 9432, dai dati acustici forniti dal fabbricante delle macchine, impianti, attrezzature di lavoro, da ulteriori misurazioni effettuate in maniera specifica, dai risultati delle simulazioni effettuate con specifici software.
prospetto 2 Informazioni minime per l’individuazione della tipologia dell’intervento tecnico
...
I dati acustici richiesti nel prospetto 2 si devono intendere per macchine già installate.
Nel caso di introduzione di una nuova macchina in un ambiente di lavoro o della creazione di un nuovo ambiente di lavoro, qualora sia previsto che la macchina nelle normali condizioni di funzionamento produca nel suo intorno un livello sonoro maggiore di 70 dB(A), devono essere disponibili almeno i seguenti dati rilevati nelle condizioni di effettivo utilizzo della stessa:
- livello sonoro continuo equivalente ponderato A, LAeq,T misurato in postazione operatore e, se disponibili, in più postazioni attorno alla macchina;
- potenza sonora [per livelli di pressione sonora in postazione operatore maggiori di 80 dB(A)] indicando la norma di riferimento e le condizioni operative di prova.
Nota
Le suddette informazioni acustiche sono fornite dal fabbricante per le macchine conformi alla Direttiva 2006/42/CE.
4.3.2.2 Stima dei risultati ottenibili
Una stima dei risultati ottenibili dagli interventi di tipo tecnico è riportata nell’appendice B (vedi norma).
4.3.2.3 Rapporto costo-benefici
Ferma restando l’esigenza di ottenere l’obiettivo acustico, quando esiste un ventaglio di soluzioni alternative la scelta della soluzione ottimale può tener conto del rapporto costo/benefici.
Un ordine di grandezza sui rapporti tra i costi delle diverse tipologie di intervento tecnico è presentato nei prospetti dell’appendice B (Vedi norma).
Per calcolare il rapporto costo/benefici, η, in euro al decibel, si applica la formula:
dove:
c è il costo dell’opera (che comprende tutte le voci di spesa, compresa la messa in opera, il collaudo, la manutenzione);
ΔdBi è l’attenuazione in dB che l’intervento assicura ad un gruppo i-esimo di lavoratori;
ni è il numero di lavoratori del gruppo i-esimo;
N è il numero di gruppi di lavoratori che ottengono un beneficio acustico.
La soluzione ottimale è quella cui corrisponde il valore minimo di η.
4.3.3 Interventi organizzativi
Per l’individuazione e l’adozione di interventi di tipo organizzativo non è generalmente richiesto il possesso di specifiche competenze acustiche. Tuttavia, quando occorre provvedere a misurazioni strumentali (per esempio, per identificare le aree di lavoro a maggior rischio) queste devono essere effettuate da personale qualificato.
L’identificazione delle aree nelle quali si verificano i superamenti dei valori previsti dalla legislazione, ove appropriato (per esempio, nel caso di sorgenti fisse), può essere effettuata mediante misurazioni in punti predeterminati secondo un reticolo geometrico con interassi adeguati, indicativamente tra 3 m e 10 m.
I risultati si riportano su mappe di rumore con curve di isolivello che delimitano le aree con LAeq maggiori di 85 dB(A) o Lpicco,C maggiori di 137 dB(C).
Se il superamento dei valori che impongono l’obbligo della segnaletica si verifica solo in prossimità delle macchine e nel caso di sorgenti non fisse si provvede a indicare,
mediante la segnaletica di sicurezza di cui alla UNI 7545-22, le sole macchine.
Se il superamento dei valori si verifica invece su aree estese si deve segnalare l’ingresso dell’area (per esempio, mediante il ricorso alla segnaletica di cui alla UNI 7545-22) e a limitare l’accesso al solo personale strettamente necessario ai fini del processo lavorativo.
Altro tipico esempio di intervento organizzativo è la turnazione dei lavoratori presso le postazioni rumorose, da effettuarsi diminuendo le ore di esposizione giornaliere pro capite, oppure alternando le giornate di lavoro che espongono maggiormente al rumore.
Per la loro variabilità e difficile catalogazione, l’efficienza e il rapporto costo benefici degli interventi di tipo organizzativo non sono schematizzabili.
Il datore di lavoro, con l’eventuale collaborazione del personale qualificato, è quindi tenuto alla loro valutazione caso per caso.
4.4 Formato del PARE e delle schede riassuntive dei singoli interventi
4.4.1 Generalità
Il PARE racchiude in un unico documento di sintesi le misure di riduzione dell’esposizione a rumore che il datore di lavoro intende mettere in atto per ridurre al minimo il livello di rischio.
Senza arrivare al dettaglio esecutivo del singolo intervento, il PARE deve individuare con esattezza almeno i macchinari, gli ambienti e/o i lavoratori destinatari dell’intervento, il beneficio atteso, la tempistica di realizzazione e il responsabile aziendale dell’attuazione della misura.
Ogni intervento di riduzione dell’esposizione a rumore deve, per quanto possibile, quantificare i valori attesi per la riduzione della rumorosità della sorgente in termini di livello equivalente (LAeq) o dell’esposizione personale (LEX) dei lavoratori interessati dall’intervento ovvero del Lpicco,C; se l’intervento riguarda le caratteristiche acustiche dell’ambiente di lavoro, devono essere invece quantificati i valori finali dei parametri caratterizzanti l’ambiente, per esempio il tempo di riverberazione.
Se vi sono dei parametri di funzionamento delle apparecchiature o dei fattori esterni che possono influenzare il valore di tale riduzione, questi devono essere riportati nella scheda descrittiva dell’intervento.
Deve essere specificato il metodo di controllo che permette, una volta attuato l’intervento di riduzione dell’esposizione a rumore, di valutare oggettivamente il raggiungimento degli obiettivi fissati in fase di progetto, sia per quanto riguarda la riduzione dell’esposizione sia per i parametri acustici dell’ambiente di lavoro; pertanto, è opportuno che i descrittori utilizzati siano misurati o valutati secondo la stessa norma tecnica di riferimento sia nella
fase prima sia in quella dopo l’intervento.
A completamento della misura di riduzione dell’esposizione a rumore, nella scheda descrittiva deve essere indicato se è necessario prevedere anche un intervento formativo destinato ai lavoratori per illustrare le novità introdotte nelle procedure, nelle apparecchiature, nelle operazioni di manutenzione, nei locali di lavoro ecc.
4.4.2 Struttura del PARE
Il PARE deve contenere almeno:
- un’intestazione (punto 4.4.2.1), Questa informazione può essere omesse qualora il PARE sia contenuto nel documento di valutazione dei rischi;
- schede di sintesi delle situazioni a rischio (punto 4.4.2.2);
- un prospetto riassuntivo degli interventi programmati (punto 4.4.2.3);
- una scheda illustrativa dei singoli interventi riportati nel sopracitato prospetto riassuntivo (punto 4.4.2.4).
4.4.2.1 Intestazione
L’intestazione deve contenere le seguenti informazioni:
- ragione sociale dell’azienda;
- denominazione ed indirizzo dell’unità produttiva per la quale è stato redatto il PARE;
- un numero di versione progressivo del PARE o del suo aggiornamento;
- data di stesura del PARE o del suo aggiornamento.
Nota Qualora il PARE sia gestito come allegato del documento di valutazione dei rischi, le prime due informazioni possono essere omesse in quanto contenute nella parte generale del sopracitato documento.
4.4.2.2 Schede di sintesi delle situazioni a rischio
Le informazioni sulle situazioni espositive e sulle sorgenti che devono essere riportate nelle schede di sintesi delle situazioni a rischio, nella maggior parte dei casi sono reperibili nella relazione tecnica effettuata per il calcolo del livello di esposizione dei lavoratori in conformità alla UNI 9432. Qualora tale relazione tecnica non le espliciti devono essere riportate e allo scopo si propone il formato del prospetto 3.
prospetto 3 Esempio di formato delle schede di sintesi delle situazioni a rischio
4.4.2.3 Prospetto riassuntivo degli interventi programmati
Il prospetto riassuntivo degli interventi programmati deve contenere almeno i seguenti campi:
4.4.2.3.1 "progressivo scheda", è un numero o un identificativo alfanumerico che individua univocamente una delle successive schede dei singoli interventi;
4.4.2.3.2 "tipologia intervento", è una descrizione sintetica del tipo di soluzione che si intende implementare (per esempio, sostituzione macchinario rumoroso, trattamento fonoassorbente del soffitto, creazione cabina isolante). Le soluzioni più comuni sono riportate nell’appendice A, ma può essere inserita anche una soluzione non riportata nella presente presente norma;
4.4.2.3.3 "macchina, reparto o mansione", è una descrizione sintetica di chi o cosa è interessato dalla soluzione che si intende implementare (per esempio, nel caso di sostituzione di un macchinario rumoroso viene individuato il macchinario da sostituire; per un trattamento fonoassorbente viene indicato l’ambiente che si intende trattare; per la creazione di una cabina isolante sono descritti i lavoratori o le mansioni che ne fruiranno);
4.4.2.3.4 "descrittore acustico", riporta tramite il valore numerico di un parametro (generalmente: LAeq/ RT/ DL2 / LEX/ Lpicco,C) opportunamente scelto la situazione prima dell’intervento e quella che si prevede di ottenere dopo l’intervento. La scelta del parametro è legata alla soluzione che si intende implementare (per esempio, nel caso di sostituzione macchinario rumoroso, può essere indicata la potenza sonora emessa, o il LAeq in una determinata posizione (generalmente: la posizione operatore); per un trattamento fonoassorbente, può essere indicato il tempo di riverberazione o l’indice DL2
dell’ambiente che verrà trattato; per la creazione di una cabina isolante, può essere indicato il LEX dei lavoratori o delle mansioni che ne fruiranno);
4.4.2.3.5 "data inizio e data fine", indica la data prevista per l’inizio dell’intervento e la data
prevista di completamento dello stesso, ovvero la data in cui sarà possibile verificare il
raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’esposizione;
4.4.2.3.6 "responsabile della procedura", riporta la funzione responsabile, tra quelle presenti nell’organigramma aziendale con relativo nominativo che coordina ed ha la responsabilità di far attuare nei tempi e nei modi previsti l’intervento di riduzione del rumore.
4.4.2.4 Schede illustrative dei singoli interventi
Compito delle schede illustrative dei singoli interventi è quello di descrivere sinteticamente ed univocamente il singolo intervento di riduzione dell’esposizione a rumore.
Accanto alle sintetiche informazioni tecniche sulla natura dell’intervento la scheda ne descrive la procedura di controllo dell’efficienza ed il programma di informazione e formazione dei lavoratori per rendere effettivo il risultato di riduzione dell’esposizione ottenuto.
In particolare, nella sezione delle schede illustrative dei singoli interventi dedicata al programma di informazione/addestramento/formazione dei lavoratori deve essere riportato come procedere, al termine o durante l’intervento, per informare/addestrare/formare i lavoratori interessati sulle novità introdotte, sulle nuove modalità di lavoro e/o di manutenzione, sul corretto utilizzo delle apparecchiature ecc., al fine di mantenere nel tempo l’efficacia dell’intervento. Devono essere quindi individuati i lavoratori, le caratteristiche della informazione/addestramento/formazione (supporti utilizzati, durata, …) e la tempistica di attuazione.
Nel prospetto 4 è riportato il formato proposto per raccogliere le informazioni di ogni singolo intervento indicato nel prospetto riassuntivo.
prospetto 4 Esempio di formato delle schede illustrative dei singoli interventi
4.4.3 Tempi di attuazione delle misure preventive
Di ogni misura di riduzione del rischio rumore identificata deve essere definita la tempistica di ultimazione.
L’indicazione dei tempi di attuazione delle misure di riduzione delle esposizioni a rumore deve basarsi in primo luogo sui tempi tecnici per la disponibilità oggettiva della misura in azienda, ma può essere definita considerando in maniera integrata i seguenti elementi:
- gravità (livello) del rischio presente e numero di esposti;
- complessità della messa in esercizio della misura (opere accessorie, tempi di fermo produzione …) anche in relazione ai piani di lavoro aziendali (per esempio, ferie);
- costo di realizzazione dell’intervento in rapporto al bilancio dell’azienda;
- prescrizioni e/o esigenze autorizzative di autorità esterne.
4.5 Gestione dell’attuazione del PARE
La legislazione vigente prevede che per ogni misura identificata si provveda a definire il ruolo dell’organizzazione aziendale che vi deve provvedere; ruoli ai quali devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
Nel PARE si deve quindi indicare la funzione aziendale, deputata a garantirne la realizzazione di ciascun intervento con relativi nominativi e procedure.
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