Nuovo regolamento DPI e Testo Unico Sicurezza | Rev. 1.0 del 06 Settembre 2021
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||
27 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Nuovo regolamento DPI e Testo Unico Sicurezza | Rev. 1.0 2021 ID 3304 | 06.09.2021 Rev. 1.0 2021 Documento di raccordo tra il nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425 (Prodotto) ed il Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008 Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale DPI (Utilizzo), che è entrato in vigore il 20 Aprile 2016 ed in applicazione dal dal 21 aprile 2018. Il documento risulta essere così strutturato: Indice Premessa Rev. 1.0 2021 del 06.09.2021 ... Il D.Lgs 81/08 tratta i DPI al TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale al CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale e precisamente agli articoli: Art. 74 - Definizioni Allegato VIII - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari I DPI, sono attrezzature destinate ad essere indossate e tenute da tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti, allo scopo di protezione contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro. Come requisiti tecnici, i DPI devono: - conformi ai requisiti CE;
Il datore di lavoro, all’atto dell’acquisto dei DPI, deve verificare che vi sia disponibile la documentazione prevista per il dispositivo e precisamente: - Marcatura CE; I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Al fine di comprendere che l’uso dei DPI rappresenta l’ultima misura di prevenzione adottabile, quando ovvero permane un rischio residuo, si riporta una illustrazione, comunemente a forma di triangolo, relativo alla gerarchia delle misure di prevenzione, utilizzato nell'industria come sistema per minimizzare o eliminare l'esposizione ai rischi.
DPI conformi Regolamento (UE) 2016/425 In base al regolamento (UE) n. 2016/425 i DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni. I fabbricanti, all'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II. I fabbricanti: - redigono la documentazione tecnica ed Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti: - redigono la dichiarazione di conformità UE a norma e
Requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS) I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'allegato II, ad essi applicabili e non possono essere immessi nel mercato se non soddisfano i RESS. Il punto 4) dei considerando sottolinea che tali requisiti essenziali di salute e di sicurezza, come le procedure di valutazione della conformità dei DPI, devono essere identici in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Di seguito alcune osservazioni preliminari contenute nell’allegato: - i requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nel presente regolamento sono inderogabili; Fig. 4 - RESS DPI Per la realizzazione di un DPI è necessaria l’applicazione di una norma tecnica, mentre la sua consultazione può risultare di aiuto nella selezione del dispositivo da parte del datore di lavoro. Norme armonizzate e presunzione di conformità ai requisiti essenziali Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse. Una norma è armonizzata a una direttiva quando contiene tutti i requisiti essenziali di sicurezza (RESS) applicabili al prodotto (il DPI) e ne accerta la rispondenza mediante calcoli e/o prove, indicandone i criteri di accettazione. Una norma tecnica europea è armonizzata quando: - è preparata dall’Organizzazione europea di normazione (CEN, CENELEC) in accordo a linee guida generali accordate tra la Commissione e l’Organizzazione, a seguito di un mandato della Commissione, dopo la consultazione con gli Stati membri; - i riferimenti della norma tecnica sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, allo scopo di fornire la presunzione di conformità alla direttiva. L’applicazione di una norma tecnica europea armonizzata è volontaria, ma il fabbricante ha l’obbligo di immettere sul mercato un prodotto che risponderà a tutti i requisiti essenziali applicabili contenuti nell’Allegato II del Regolamento 2016/425/UE e la norma tecnica armonizzata aiuta il fabbricante a soddisfarli. Nel contempo, l’organismo notificato, prima di emettere l’attestato di certificazione CE, deve verificare che il fabbricante abbia considerato tutti i requisiti essenziali applicabili. Pertanto, per essere immesso sul mercato, il prodotto DPI deve soddisfare tutti i requisiti essenziali applicabili, cosicché il fabbricante, se ha deciso di utilizzare la norma tecnica armonizzata, deve controllare la conformità a tutti i RES o, almeno, quali di questi sono verificati. Per la realizzazione di un DPI è necessaria l’applicazione di una norma tecnica, mentre la sua consultazione può risultare di aiuto nella selezione del dispositivo da parte del datore di lavoro. Elenco Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI [...] DPI guanti EN 420 I requisiti generali e fondamentali per i guanti sono individuati dalla Norma EN 420:2003+A1:2009 - Guanti di protezione requisiti generali e metodi di prova. La presente norma definisce i requisiti generali della maggior parte dei guanti di protezione in termini di design e fabbricazione, innocuità, comfort ed efficienza, marcatura e informazione applicabili a tutti i guanti di protezione. Requisiti Fabbricazione e design - I guanti devono offrire il più alto grado possibile di protezione nello svolgimento del lavoro Innocuità - I guanti non devono creare rischi per l’utilizzatore Comfort La confortevolezza è legata alla taglia, e quindi alla misura, delle mani e dei guanti. Le taglie dei guanti sono definite sulla base di due caratteristiche dimensionali delle mani: - Circonferenza; Destrezza La destrezza offerta dal guanto dovrebbe essere la massima possibile. Dipende da vari fattori quali lo spessore del materiale , la sua elasticità e la sua deformabilità. Istruzioni per la pulizia Nel caso in cui vengano fornite istruzioni per il lavaggio, il massimo numero di cicli di lavaggio raccomandati non deve pregiudicare i livelli di prestazione dei guanti. Permeabilità e assorbimento del vapore acqueo I guanti devo permettere la permeabilità al vapore acqueo. Qualora le caratteristiche del DPI impediscano o escludano la permeabilità al vapore acqueo, il DPI dovrà essere progettato per ridurre il più possibile gli effetti della traspirazione. L’assorbimento del vapore acqueo deve essere almeno 8 mg/cm2 per 8 ore. [...] Processo decisionale scelta DPI - Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto Figura 13 - Processo decisionale scelta DPI [...] Segue in allegato Autore: Certifico Srl Matrice revisioni
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