Decreto semplificazioni (D.L.77/2021): Interpello ambientale | Rev. 1.0 del 31.07.2021
Appunti Ambiente | |||||||||||||
27 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Decreto semplificazioni (D.L.77/2021): Interpello ambientale ID 13690 | Rev. 1.0 del 31.07.2021 / Documento allegato La Legge di conversione, L. 108/2021 del Decreto semplificazioni D.L.77/2021 che ha introdotto l'Interpello ambientale, aggiunge i termini per la risposta alle istanze che deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Update Rev. 1.0 del 31.07.2021 Il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (in GU n.129 del 31.05.2021), ha inserito il novello articolo 3 septies al D.lgs 152/2006 relativo all'istituto dell'interpello ambientale. E' data possibilità alle e regioni, allele Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 ART. 27 (Interpello ambientale) - in rosso le modifiche apportate dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 (di conversione). Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale) 1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inoltrare al Ministero della transizione ecologica, con le modalità di cui al comma 3, istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta. 2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, nè sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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