Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 31 Dicembre 2021
Appunti Sicurezza lavoro | ||
27 Novembre 2024 | ||
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Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 31 Dicembre 2021 ID 14162 | 28.07.2021 / Documento completo allegato Con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 Dicembre 2021, è prorogata alla stessa data, il temine per la "sorveglianza sanitaria eccezionale" dei lavoratori istituita con il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Art. 83). Infatti l"l'articolo 6 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021 e in vigore dal 23 luglio 2021, contiene una nuova proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra questi vi è anche il termine di vigenza della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 83 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Infatti al comma 1 dell'articolo 6 decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 i termini di specifiche disposizioni legislative elencate nell'allegato A del decreto stesso, in particolafre al punto 15 dell'allegato A, l'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che reca una disciplina speciale per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Allegato A Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Art. 83 Sorveglianza sanitaria 2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilita' di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo puo' essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 3. L'inidoneita' alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non puo' in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attivita' produttive in condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalita' lavorative l'INAIL e' autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di eta' non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. (*) Proroghe cessazione dello stato di emergenza / termine sorveglianza sanitaria eccezionale AGGIORNAMENTO (1) Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021 Collegati |
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