EN 10204:2004 | Documenti di controllo prodotti metallici (e non)
Appunti Marcatura CE | ||
26 Novembre 2024 | ||
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EN 10204:2004 | Documenti controllo prodotti metallici (e non) ID 10895 | 02.06.2020 Documenti e Dichiarazioni per le forniture di acciaio (e non), per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE (la norma è armonizzata per la Direttiva 2014/68/UE "PED" e quindi ne fornisce Presunzione di Conformità), le Dichiarazioni sono usualmente utilizzate anche per prodotti non di interesse PED: La norma EN 10204:2004 “Prodotti metallici - Tipi di documenti di controllo” specifica i differenti tipi di documenti di controllo forniti al committente, in accordo con i requisiti dell'ordine, per la consegna di tutti i prodotti metallici, per esempio lamiere, fogli, barre, forgiati, getti, indipendentemente dal loro metodo di produzione. La norma può essere utilizzata anche per prodotti non metallici. EN 10204:2004 “Prodotti metallici - Tipi di documenti di controllo” La norma EN 10204:2004 “Prodotti metallici - Tipi di documenti di controllo” viene richiamata anche dal Decreto 17 Gennaio 2018 (NTC 2018) 11.3.1.5 FORNITURE E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale e dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito. Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al Regolamento UE 305/2011, dalla prevista marcatura CE nonché dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito. Il riferimento agli attestati comprovanti la qualificazione del prodotto deve essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un distributore devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal fabbricante e completati con il riferimento al documento di trasporto del distributore stesso. Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del fabbricante. Tabella 1 - Corrispondenza fra la presente norma europea e la Direttiva 97/23/CE Confrontando la EN 10204:2004 con la norma sostituita EN 10204:1991, i principali cambiamenti della sono: - le nuove definizioni: "fabbricante", "intermediario", "specifica di prodotto"; *) Il termine "verbale di collaudo 3.2" richiamato nella precedente edizione della norma, in base alle modifiche apportate al testo della norma attualmente in vigore, è diventato "certificato di controllo 3.2 tipo 3.2" come definito nel punto 4.2 della nuova edizione. La Direttiva PED 2014/68/UE è entrata in vigore il 17 Luglio 2014 ed ha sostituito la Direttiva 97/23/CE dal 19 Luglio 2016. Note Figura 1 - Conformità con l'Allegato I, sezione 4.3 della Direttiva 97/23/CE 6. Riepilogo Tabella 2 - Riepilogo dei documenti di controllo 7. Informazioni che possono figurare nei documenti di controllo definiti dalla EN 10204:2004 La norma EN 10168:2004 fornisce una breve descrizione delle informazioni che possono figurare nei documenti di controllo definiti dalla EN 10204:2004. Tutti i documenti di controllo definiti dalla EN 10204:2004 hanno come elemento comune gruppi di informazioni che permettono di associare in maniera chiara il documento di controllo alla corrispondente fornitura. Tutti i documenti di controllo, ad eccezione del tipo 2.1, contengono informazioni su prove specifiche o non specifiche, eseguite in base alla relativa specifica di prodotto. I codici assegnati dalla norma collegata EN 10168:2004 hanno lo scopo di contribuire all’eliminazione delle difficoltà di comunicazione negli scambi europei. L’organizzazione responsabile di un documenti di controllo può adattare l’ordine di presentazione delle informazioni e cancellare gli elementi inutili in funzione del prodotto.In tutti i tipo di documenti di controllo si deve attestare la conformità della fornitura con i requisiti dell’ordine. Le informazioni indicate nei prospetti seguenti dovrebbero essere riportate nelle sezioni corrispondenti dei documenti di controllo (anche in forma abbreviata, purché non ne risulti compromessa la comprensione). Se manca lo spazio per l’inserimento delle informazioni si può far riferimento ad un allegato o ad una sezione libera del documento di controllo. segue in allegato Fonti Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020 Collegati |
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