CEI EN IEC 63000:2021 - Documentazione tecnica conformità restrizione sostanze pericolose
Appunti Marcatura CE | ||||||||||
26 Novembre 2024 | ||||||||||
Salve Visitatore | ||||||||||
EN IEC 63000:2021 - DT conformità restrizione sostanze pericolose ID 10814 | Rev. 1.0 del 30.06.2021 La norma CEI EN IEC 63000:2021, traduzione in IT della EN IEC 63000, specifica la documentazione tecnica che il costruttore deve compilare per dichiarare la conformità con le restrizioni applicabili alle sostanze. La Norma sostituisce completamente la Norma CEI EN 50581:2013-05, che rimane applicabile fino al 07-12-2023. Rev. 1.0 del 30.06.2021 Alcune sostanze contenute nei prodotti elettrici ed elettronici sono soggette a limitazioni di legge e/o indicate nelle specifiche del cliente. Pertanto i fabbricanti di prodotti finiti devono essere in grado di dimostrare che i loro prodotti rispettano le limitazioni di sostanze. Per quanto attiene alle limitazioni applicabili a livello di componente o materiale, la verifica di tutti i materiali contenuti nel prodotto finito, condotta dai fabbricanti di prodotti elettrici ed elettronici, è impraticabile. I fabbricanti, invece, lavorano con i loro fornitori per la gestione della conformità e compilano una documentazione tecnica a dimostrazione della stessa. Tale approccio è riconosciuto sia all’interno del settore che dalle autorità di controllo. Scopo del presente documento è quello di indicare la documentazione tecnica da compilare a cura del fabbricante per dichiarare la conformità alle limitazioni di sostanze, ai sensi dei diversi regolamenti sull’uso di sostanze a livello mondiale. Il presente documento è basato sulla Norma Europea EN 50581:2012, che supporta la Direttiva 2011/65/UEdel Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS). La norma EN IEC 63000:2018 è stata pubblicata in GU L 155/12 del 18.05.2020. Il riferimento alla norma EN 50581:2012 (come norma armonizzata) è ritirato a decorrere dal 18 novembre 2021. Decisione di Esecuzione (UE) 2020/659 della Commissione del 15 maggio 2020 sulla norma armonizzata per la documentazione tecnica richiesta per la valutazione di materiali, componenti e apparecchiature elettriche ed elettroniche elaborata a sostegno della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 155/12 del 18.05.2020 Entrata in vigore: 18.05.2020 Articolo 1 Il riferimento della norma armonizzata per la documentazione tecnica richiesta per la valutazione di materiali, componenti e apparecchiature elettriche ed elettroniche redatta a sostegno della Direttiva 2011/65/UE, elencata nell'allegato I della presente decisione, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 2 Il riferimento alla norma armonizzata per la documentazione tecnica richiesta per la valutazione di materiali, componenti e apparecchiature elettriche ed elettroniche redatta a sostegno della Direttiva 2011/65/UE, elencata nell'allegato II della presente decisione, è ritirato dalla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Unione a decorrere dalla data indicata in tale allegato. Allegato I EN IEC 63000:2018 Documentazione tecnica per la valutazione di prodotti elettrici ed elettronici rispetto alla restrizione delle sostanze pericolose (IEC 63000:2016) Allegato II EN 50581:2012 Documentazione tecnica per la valutazione di prodotti elettrici ed elettronici rispetto alla restrizione delle sostanze pericolose Data di ritiro: 18 novembre 2021 Decreto Legislativo n.27 del 4 Marzo 2014 Attuazione della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche GU n.62 del 15-3-2014 Entrata in vigore: 30.03.2014 … Art. 14 Documentazione del prodotto 1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, è redatta secondo la norma armonizzata EN 50581:2012, e successive modificazioni. 2. La documentazione tecnica è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione. 3. In seguito ad una richiesta motivata dell’autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dalla predetta autorità di vigilanza, questa può fissare un termine pari a trenta giorni. 4. Nel caso il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, la predetta autorità di vigilanza può richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti di cui all'articolo 4. 1. Campo di applicazione Il presente documento specifica la documentazione tecnica compilata a cura del fabbricante per dichiarare la conformità alle restrizioni applicabili alle sostanze. La documentazione del sistema di gestione del fabbricante esula dal campo di applicazione del presente documento. 2 Riferimenti normativi I documenti seguenti* sono citati nel testo in modo tale che il loro contenuto costituisca, in tutto o in parte, prescrizioni per il presente documento. Per quanto riguarda i riferimenti datati, si applica esclusivamente l’edizione citata. Per quanto riguarda i riferimenti non datati, si applica l’ultima edizione del documento al quale viene fatto riferimento (comprese eventuali Modifiche). * N.d.R. Per l’elenco delle Pubblicazioni, si rimanda all’Allegato ZA. 3. Termini e definizioni - sostanza soggetta a limitazioni sostanza il cui uso in un prodotto, un sottoassieme, una parte, o un materiale è limitato - fabbricante persona fisica o giuridica che fabbrica oppure fa progettare o costruire un prodotto e lo commercializza con il proprio nome o marchio - fornitore organizzazione che fornisce al fabbricante materiali, parti e/o sottoassiemi 4 Documentazione tecnica 4.1 Panoramica Il fabbricante deve compilare la documentazione tecnica per dimostrare la conformità dei prodotti elettrici ed elettronici alle restrizioni sulle sostanze (si veda 0 e 4.3). 4.2 Contenuto della documentazione tecnica La documentazione tecnica deve comprendere almeno i seguenti elementi: - una descrizione generale del prodotto; NOTE La descrizione del prodotto insieme all’uso previsto è uno degli elementi che determinano le (eventuali) esenzioni applicabili. - documenti relativi a materiali, parti e/o sottoassiemi (si veda 4.3); 4.3 Informazioni su materiali, parti e/o sottoassiemi 4.3.1 Compiti da svolgere a cura del fabbricante Il fabbricante deve svolgere le seguenti quattro azioni: - determinare le informazioni necessarie (si veda 4.3.2); La Fig. 1 mostra il processo di creazione della documentazione tecnica: Figura 1 - Rappresentazione schematica del processo per la creazione della documentazione tecnica ... Fonti Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2021 Matrice Revisioni:
|
||||||||||
è un sito di INVIO NEWSLETTTER Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “Newsletter”. L'Elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter |
||||||||||
Certifico Srl 2000-2024 | VAT IT02442650541 |