Delibera n. 4 del 03 giugno 2021
24 giugno 2021
Iscrizione semplificata nuovo registro rifiuti materiali metallici dal 1° Settembre 2021. Il registro è previsto dall’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n.120, ed al quale, le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero. ______
Delibera n. 4 del 03 giugno 2021 "Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120"
La delibera n. 4 del 3 giugno 2021 istituisce il registro di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n.120. ______
Legge 11 settembre 2020, n.120
Art. 40 - ter Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici
1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell’economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152. A tal fine presso l’Albo è istituito un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuovano e facilitino l’ingresso nel mercato, anche dall’estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività. 2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ______
Delibera n. 4 del 03 giugno 2021
Art. 1 (Istituzione del registro)
1. È istituito presso l’Albo nazionale gestori ambientali il registro, di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n.120, in prosieguo denominato registro, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero. L’iscrizione al Registro consente alle imprese italiane ed estere di esercitare l’attività di trasporto nel rispetto della normativa nazionale e internazionale sull’autotrasporto di merci. 2. Il registro è articolato nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati: classe a): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 200.000 tonnellate; classe b): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate; classe c): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate; classe d): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate; classe e): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate; classe f): quantità annua complessivamente trasportata inferiore a 3.000 tonnellate. 3. L’iscrizione al registro avviene d’ufficio per le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria di cui all’articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti individuati all’articolo 3. Resta ferma la quantità annua complessivamente trasportata prevista dalla classe d’iscrizione di provenienza. 4. Per le imprese iscritte alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti) l’iscrizione d’ufficio di cui al comma 3 è limitata al solo esercizio del trasporto transfrontaliero. 5. Il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione e all’aggiornamento on line dell’elenco dei soggetti iscritti al registro. L’accesso a tali dati è disciplinato dalla delibera n. 1 del 23 luglio 2014.
Art. 2 (Requisiti d’iscrizione)
1. Le imprese, in regola con la normativa che disciplina l’attività di autotrasporto di merci, che intendono iscriversi al registro debbono: a) essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo o, nel caso di imprese estere, in analoghi registri dello Stato di residenza; b) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del decreto 3 giugno 2014, n.120; c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, dei veicoli che si intendono utilizzare; d) essere in possesso delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nell’allegato “A”; 2. Nell’attesa della definizione degli appositi requisiti, l’incarico di responsabile tecnico delle imprese che presentano domanda d’iscrizione ai sensi della presente deliberazione, è assunto dal legale rappresentante dell’impresa.
Art. 3 (Rifiuti che possono essere raccolti e trasportati)
Le imprese che intendono iscriversi al registro possono raccogliere e trasportare esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi solo se destinati alle attività di recupero (R): R4, R11, R12, R13 indicate nell’allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06:
02 01 10 Rifiuti metallici 12 01 01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi 12 01 03 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi 12 01 04 Polveri e particolato di materiali non ferrosi 12 01 21 Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 12 01 99 Rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nelle tipologie 3.1 e 3.2 dell’allegato 1, sub-allegato 1, D.M. 5 febbraio1998) 15 01 04 Imballaggi metallici 16 01 17 Metalli ferrosi 16 01 18 Metalli non ferrosi 17 04 05 Ferro e acciaio 17 04 01 Rame, Bronzo e Ottone 17 04 02 Alluminio 17 04 03 Piombo 17 04 04 Zinco 17 04 06 Stagno 17 04 07 Metalli misti 17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 19 10 01 Rifiuti di ferro e acciaio 19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi 19 12 02 Metalli ferrosi 19 12 03 Metalli non ferrosi
Art. 4 (Procedura d’iscrizione)
1. Le imprese stabilite in Italia che intendono iscriversi al registro presentano una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Le imprese stabilite in un altro Stato che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, presentano la comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato. 2. Le imprese stabilite in Italia o in un Paese dell’Unione europea e il cui legale rappresentante sia cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea o cittadino di altro Stato in possesso di autorizzazione a soggiornare sul territorio italiano o di altro Stato dell’Unione europea presentano la comunicazione utilizzando il modello di cui all’allegato “B” con il quale attestano, ai sensi del D.P.R. 445/2000: a) la sede dell’impresa; b) le tipologie di rifiuti che si intendono raccogliere e trasportare; c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei veicoli utilizzati, nonché la conformità degli stessi con la disciplina in materia di autotrasporto di cose; d) il pagamento del diritto di segreteria. 3. Le imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea il cui legale rappresentante non sia in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano, e che intendono iscriversi al registro presentano una comunicazione utilizzando il modello di cui all’allegato “C ” 4. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposte ai controlli a campione con le modalità previste dalla delibera n.1 del 22 aprile 2015. 5. La Sezione regionale o provinciale procede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività ed entro trenta giorni delibera l’iscrizione al registro. 6. Qualora la Sezione regionale o provinciale accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima. Sussistendo il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti alla scadenza del termine concesso per la regolarizzazione, nonché in caso di recidiva, la Sezione procede alla cancellazione dell’iscrizione dal registro. 7. Le imprese iscritte al registro sono tenute, con le modalità previste dal decreto 3 giugno 2014, n. 120, alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i seguenti importi: classe a), euro 1.800; classe b), euro 1.300; classe c), euro 1.000; classe d), euro 750; classe e), euro 350; classe f), euro 150. 8. Le imprese iscritte d’ufficio al registro ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4, non sono tenute alla corresponsione del diritto di cui al comma 7. 9. L’iscrizione al registro è rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
Art. 5 (Entrata in vigore)
La presente deliberazione entra in vigore il 1° settembre 2021. ...
ALLEGATO “A” (Articolo 2, lettera d) ALLEGATO “B” (Articolo 4, comma 1) ALLEGATO “C” (Articolo 4, comma 2)
Fonte: Albo nazionale gestori ambientali
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