Decreto-Legge 14 giugno 2021 n. 82 | Cybersicurezza nazionale
Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
(GU n.140 del 14.06.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/2021
Art. 1. Definizioni Art. 2. Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri Art. 3. Autorità delegata Art. 4. Comitato interministeriale per la cybersicurezza Art. 5. Agenzia per la cybersicurezza nazionale Art. 6. Organizzazione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale Art. 7. Funzioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale Art. 8. Nucleo per la cybersicurezza Art. 9. Compiti del Nucleo per la cybersicurezza Art. 10. Gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza Art. 11. Norme di contabilità e disposizioni finanziarie Art. 12. Personale Art. 13. Trattamento dei dati personali Art. 14. Relazioni annuali Art. 15. Modificazioni al decreto legislativo NIS Art. 16. Altre modificazioni Art. 18. Disposizioni finanziarie Art. 17. Disposizioni transitorie e finali Art. 19. Art. 19. Entrata in vigore ______
Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Art. 5).
1. È istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, denominata ai fini del presente decreto «Agenzia», con sede in Roma.
2. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l’Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono dell’Agenzia per l’esercizio delle competenze di cui al presente decreto.
3. Il direttore generale dell’Agenzia è nominato tra soggetti appartenenti a una delle categorie di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Gli incarichi del direttore generale e del vice direttore generale hanno la durata massima di quattro anni e sono rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il Direttore generale ed il vicedirettore generale, ove provenienti da pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Per quanto previsto dal presente decreto, il direttore generale dell’Agenzia è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Autorità delegata, ove istituita, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell’Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’Agenzia.
4. L’attività dell’Agenzia è regolata dal presente decreto e dalle disposizioni la cui adozione è prevista dallo stesso.
5. L’Agenzia può richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
6. Il COPASIR può chiedere l’audizione del direttore generale dell’Agenzia su questioni di propria competenza. ______
Info e download
Collegati Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica
|