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Attestazione di avvio al recupero o smaltimento: Note e Modello
ID 13707 | 04.06.2021 / Documento e Modello in allegato in "vigilanza provvisoria" (!)Bozza
Il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (in GU n.129 del 31.05.2021), modificando l’art. 188 del D.Lgs. 152/2006 rinomina in “attestazione di avvio al recupero o smaltimento”, quella che, in precedenza, era stata definita come attestazione di avvenuto smaltimento dal D.Lgs. 116/2020.
L’art. 188 del D.Lgs. 152/2006 dispone, la esclusione di responsabilita’ dei produttori dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento, attraverso la ricezione di una attestazione di avvenuto smaltimento da parte del titolare dell’impianto D13, D14, D15.
Tale attestazione, potrebbe essere utilizzata in "vigenza provvisoria", nelle more dell'emanazione del Decreto previsto dal c. 5 dell'Art. 188 che definirà le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento.
Tale attestazione deve essere rilasciata dall’impianto intermedio di smaltimento.
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Art. 188 (Responsabilita’ della gestione dei rifiuti) tabella di concordanza
Art. 188 TUA post D.Lgs. 116/2020 fino al 31.05.2021
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Art. 188 TUA post Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 dal 01.06.2021
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Responsabilità della gestione dei rifiuti
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Responsabilità della gestione dei rifiuti
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1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l’affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.
2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.
3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.
4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:
a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.
5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.
La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis , comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti.
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1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l’affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.
2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.
3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.
4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:
a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.
5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvio al recupero o smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.
La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis , comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti.
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Nota IMP.
Il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 ha rinominato l’attestazione in parola come Attestazione di avvio al recupero o smaltimento modificando il comma 5 dell’art. 188 del TUA. Precedentemente il D.Lgs. 116/2020 aveva modificato l'Art. 188 del D.Lgs. 152/2006 introducendo l'attestazione di avvenuto smaltimento, riportando "sostanzialmente" in vigore il "certificato di avvenuto smaltimento" previsto nell'originario testo dell'Art. 188 del D.Lgs. 152/2006, e non più presente al momento della modifica del D.Lgs. 152/2006 relativa all'introduzione del SISTRI.
La disposizione si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1 (Sistema tracciabilità Rifiuti / Registro Elettronico Nazionale - REN) in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti.
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Nuova formulazione Art. 188 del D.Lgs. 152/2006
C. 1.
Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l’affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto. ...
C. 4.
La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti e’ esclusa nei seguenti casi:
a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita’di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorita’ competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine e’ elevato a sei mesi e la comunicazione e’ effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.”
A prescindere dal fatto che il nuovo comma 1, oltre al detentore, cita anche “il produttore iniziale” mentre nella vecchia versione si faceva riferimento esclusivamente al detentore, la grande novità arriva dal c. 5:
C. 5.
Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilita’ dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e’ esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un’attestazione di avvio al recupero o smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantita’ dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresi’, le modalita’ per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonche’ le responsabilita’ da attribuire all’intermediario dei rifiuti”. ...
Secondo quanto riportato al comma 5 si delineano i seguenti aspetti:
1. se il produttore conferisce i rifiuti a soggetti autorizzati per attività di recupero (R) nessuna novità.
2. se il produttore conferisce ad un impianto che riceve i rifiuti in:
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
l'esclusione di responsabilità è condizionata alla ricezione di 2 documenti:
2a. quarta copia del formulario 3a. attestato di avvio al recupero o smaltimento
L'attestato di avvenuto smaltimento deve contenere le seguenti informazioni:
- dati dell’impianto; - dati del titolare dell’impianto; - quantità dei rifiuti trattati; - tipologia di operazione di smaltimento effettuata;
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare dell’impianto ai sensi del DPR 445/2000 (autocertificazione).
... segue in allegato / Attenzione Documento Bozza
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Collegati TUA | Testo Unico Ambiente Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116 Regolamento (CE) N. 1013/2006
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